
Formazione continua architetti, il 31 dicembre scade il 1° triennio
PROFESSIONE
Formazione continua architetti, il 31 dicembre scade il 1° triennio
Gli iscritti non in regola avranno sei mesi di tempo per il ravvedimento operoso, poi scatterà l’azione disciplinare
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del 04/01/2017

28/12/2016 - Gli architetti sono giunti al rush finale del primo triennio di riferimento (2014-2016) per l’aggiornamento professionale continuo; entro il 31 dicembre prossimo dovranno aver conseguito i 60 Crediti Formativi Professionali (CFP) previsti, altrimenti, senza il ravvedimento operoso nei sei mesi successivi, sarà attivata un’azione disciplinare.
Il conseguimento di un master o di un dottorato di ricerca all’università dà diritto a 15 CFP per ogni anno di corso (20 CFP dal triennio 2017-2019).
L’ottenimento della laurea specialistica, da parte di iscritti alla sezione B, dà diritto a 15 CFP per ogni anno di corso (20 CFP dal triennio 2017-2019), così come il conseguimento di una seconda laurea i materie affini.
L’attività di docente formatore svolta a favore dell'Ordine professionale, purché non retribuita, dà diritto a 1 CFP a seduta (lezione), con il limite di 5 CFP annui. La reiterazione della medesima docenza non dà diritto ad ulteriori CFP.
Infine secondo la circolare 29/2014 del Consiglio Nazionale i corsi abilitanti (sicurezza cantieri, VV.FF. etc.) fanno conseguire 15 CFP per corsi base di 120 ore (20 CFP dal triennio 2017-2019) e 10 CFP per corsi di integrativi 40 ore se svolti in unica soluzione, oppure 1 CFP ogni 4 ore di corso se svolto a moduli.
In presenza di determinati requisiti il Consiglio dell’Ordine può deliberare, su richiesta dell’interessato, l’esonero dalla formazione. A tal fine l’interessato deve produrre una dichiarazione in cui sostenga di:
- non essere in possesso di partita IVA, né esservi obbligato relativamente ad attività professionali di architetto;
- non essere iscritto ad INARCASSA, né esservi obbligato;
- non esercitare l’attività professionale nemmeno occasionalmente ed in qualsiasi forma.
Se durante il triennio vengono meno le condizioni per l’esonero i crediti da conseguire si riducono proporzionalmente. Se durante l’esonero il professionista frequenta dei corsi, i crediti acquisiti nel periodo di esonero non sono computabili al fine dell’assolvimento dell’obbligo.
La maternità è causa di esonero parziale per un anno formativo, e quindi i crediti da conseguire nel triennio vengono ridotti proporzionalmente. Per ottenere l’esonero, però, è necessario che l’interessata presenti domanda al Consiglio dell’Ordine.
I dipendenti pubblici possono sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale per il riconoscimento dei CFP i progetti di formazione predisposti dai loro datori di lavoro, purché inerenti le aree di cui al punto 3 delle Linee Guida. Come tutti gli iscritti all’Albo anche i dipendenti pubblici sono obbligati a conseguire almeno 4 CFP annuali sui temi della deontologia e dei compensi professionali.
Per malattia grave e/o infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi il Consiglio dell’Ordine può esonerare, previa domanda ed allegazione di certificato medico, l’iscritto dall’obbligo di aggiornamento. I crediti da conseguire sono proporzionalmente ridotti.
Qualora, decorso tale termine, l’irregolarità permanga, il Consiglio dell’Ordine è tenuto a deferire l’iscritto al Consiglio di Disciplina per l’esercizio dell’azione disciplinare.
Formazione continua architetti: conseguimento crediti
Per il primo triennio il numero di crediti da conseguire è 60 CFP, con un minimo di 10 CFP all’anno, 4 dei quali in materia di deontologia e compensi professionali. Dal triennio successivo (2017-2019) i CFP da acquisire salgono a 90, con un minimo di 20 annuali dei quali 4 in materia di deontologia e compensi professionali.Il conseguimento di un master o di un dottorato di ricerca all’università dà diritto a 15 CFP per ogni anno di corso (20 CFP dal triennio 2017-2019).
L’ottenimento della laurea specialistica, da parte di iscritti alla sezione B, dà diritto a 15 CFP per ogni anno di corso (20 CFP dal triennio 2017-2019), così come il conseguimento di una seconda laurea i materie affini.
L’attività di docente formatore svolta a favore dell'Ordine professionale, purché non retribuita, dà diritto a 1 CFP a seduta (lezione), con il limite di 5 CFP annui. La reiterazione della medesima docenza non dà diritto ad ulteriori CFP.
Infine secondo la circolare 29/2014 del Consiglio Nazionale i corsi abilitanti (sicurezza cantieri, VV.FF. etc.) fanno conseguire 15 CFP per corsi base di 120 ore (20 CFP dal triennio 2017-2019) e 10 CFP per corsi di integrativi 40 ore se svolti in unica soluzione, oppure 1 CFP ogni 4 ore di corso se svolto a moduli.
Formazione continua: per chi vale l’obbligo
Secondo quanto previsto dal “Regolamento per l’aggiornamento professionale continuo” tutti gli iscritti sono soggetti all'obbligo della formazione continua, in qualunque forma essi esercitino l'attività professionale di architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore.In presenza di determinati requisiti il Consiglio dell’Ordine può deliberare, su richiesta dell’interessato, l’esonero dalla formazione. A tal fine l’interessato deve produrre una dichiarazione in cui sostenga di:
- non essere in possesso di partita IVA, né esservi obbligato relativamente ad attività professionali di architetto;
- non essere iscritto ad INARCASSA, né esservi obbligato;
- non esercitare l’attività professionale nemmeno occasionalmente ed in qualsiasi forma.
Se durante il triennio vengono meno le condizioni per l’esonero i crediti da conseguire si riducono proporzionalmente. Se durante l’esonero il professionista frequenta dei corsi, i crediti acquisiti nel periodo di esonero non sono computabili al fine dell’assolvimento dell’obbligo.
Formazione continua: casi particolari
L’obbligo formativo cessa al compimento dei 70 anni di età per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’Albo, senza la necessità di presentare domanda di esonero.La maternità è causa di esonero parziale per un anno formativo, e quindi i crediti da conseguire nel triennio vengono ridotti proporzionalmente. Per ottenere l’esonero, però, è necessario che l’interessata presenti domanda al Consiglio dell’Ordine.
I dipendenti pubblici possono sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale per il riconoscimento dei CFP i progetti di formazione predisposti dai loro datori di lavoro, purché inerenti le aree di cui al punto 3 delle Linee Guida. Come tutti gli iscritti all’Albo anche i dipendenti pubblici sono obbligati a conseguire almeno 4 CFP annuali sui temi della deontologia e dei compensi professionali.
Per malattia grave e/o infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi il Consiglio dell’Ordine può esonerare, previa domanda ed allegazione di certificato medico, l’iscritto dall’obbligo di aggiornamento. I crediti da conseguire sono proporzionalmente ridotti.
Mancato aggiornamento: sanzioni per gli architetti
Dopo la scadenza del triennio, l’iscritto non in regola con l’aggiornamento ha sei mesi di tempo per il ravvedimento operoso, ovvero il conseguimento dei crediti mancanti.Qualora, decorso tale termine, l’irregolarità permanga, il Consiglio dell’Ordine è tenuto a deferire l’iscritto al Consiglio di Disciplina per l’esercizio dell’azione disciplinare.