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Appalti, in vigore le nuove regole per la pubblicazione dei bandi

Appalti, in vigore le nuove regole per la pubblicazione dei bandi

Gli avvisi dovranno essere pubblicati sulla piattaforma online Anac e, sopra i 500mila euro, anche sui quotidiani nazionali e locali

Vedi Aggiornamento del 11/07/2018
Appalti, in vigore le nuove regole per la pubblicazione dei bandi
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 11/07/2018
27/01/2017 - Pubblicate le nuove regole per la pubblicazione dei bandi di gara. Al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), attuativo del nuovo Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), è stata data una validità retroattiva. I suoi effetti si applicano infatti alle gare bandite a partire dal 1° gennaio 2017.
 
La maggiore novità consiste nel fatto che la pubblicazione dovrà avvenire su una piattaforma online che sarà presto messa a punto dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e, al di sopra dei 500mila euro, anche sui quotidiani nazionali e locali.
 
Le spese per la pubblicazione saranno inizialmente sostenute dalla Stazione Appaltante, ma le dovranno poi essere rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
 

Bandi di gara, la procedura per la pubblicazione

In base al Codice Appalti, i bandi devono essere trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e, successivamente, essere diffusi a livello nazionale sulla piattaforma digitale dell’Anac, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement.
 
Secondo il decreto del Mit appena pubblicato, i bandi pubblicati sulla piattaforma Anac devono indicare chiaramente la data di pubblicazione, dalla quale decorrono i termini per la presentazione delle offerte. I bandi vanno inoltre pubblicati, non oltre due giorni lavorativi dopo la pubblicazione sulla piattaforma Anac, sul profilo di committente. Tutti gli avvisi devono restare pubblicati sulla piattaforma Anac e sul profilo del committente almeno fino alla loro scadenza.
 
Finchè l’Autorità anticorruzione non avrà definito le modalità di funzionamento della piattaforma, i bandi dovranno essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Quelli relativi a lavori di importo inferiore a 500mila euro dovranno invece essere pubblicati nell'albo pretorio del comune dove si eseguono gli interventi.
 
Dal 1° gennaio 2017, per quanto riguarda i lavori o le concessioni di importo compreso tra 500mila euro e le soglie comunitarie, i bandi dovranno essere pubblicati, per estratto, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo in cui si eseguono i contratti. Per importi superiori alle soglie comunitarie, la pubblicazione avverrà, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale.

Le Stazioni Appaltanti potranno comunque prevedere altre forme di pubblicità.


Costi di pubblicazione dei bandi, critiche da OICE

OICE, l’Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria, ha criticato duramente il rimborso spese a carico dell’aggiudicatario.  

Per il presidente, Gabriele Scicolone, “Il decreto non fa altro che confermare la disciplina sulla pubblicazione dei bandi prevista nel codice e quella introdotta nel 2013 sul rimborso a carico del vincitore della gara delle spese di pubblicità sui quotidiani, alla quale già tentammo di opporci all'epoca. Riteniamo che il legislatore debba profondamente riflettere sulla correttezza del mantenimento dell’obbligo del rimborso a carico di chi, dopo una gara, è riuscito ad acquisire una commessa e sugli effetti derivanti da questa norma". 

“La disposizione - continua Scicolone - penalizza fortemente i prestatori di servizi di ingegneria e architettura che, non godendo come le imprese di costruzioni di una anticipazione pari al 20% dell’importo del contratto, sono obbligati a questo esborso prima ancora di avere iniziato a lavorare e nei confronti di soggetti che poi, a lavoro concluso, tardano anche 12 mesi a corrispondere i corrispettivi per la progettazione e le attività ad essa connesse. Non si tratta peraltro di un onere di poco conto per chi opera nel settore dell’ingegneria e dell’architettura. Abbiamo registrato casi in cui alcune importanti stazioni appaltanti hanno chiesto all’aggiudicatario il rimborso di spese di pubblicità sui quotidiani pari anche al 10% dell’importo del contratto aggiudicato. Sono valori importanti quando si tratta di gare sopra la soglia europea dei 209.000 euro, che annullano ogni utile di impresa, soprattutto a valle di gare con ribassi medi di circa il 35%. Inoltre c’è anche un problema di trasparenza dei costi sostenuti dalle stazioni appaltanti che, quanto meno, dovrebbero essere chiamate a rendicontare negli atti di gara in maniera trasparente, evitando di indicare degli incomprensibili forfait”.
 “La proposta dell’OICE - ha concluso Scicolone - è quella di eliminare l’obbligo di rimborso a carico del vincitore della gara con il prossimo decreto correttivo del codice”.
 

Pubblicazione bandi di gara e Milleproroghe

Il decreto del Mit era atteso per ottobre, mentre il 31 dicembre 2016 doveva scadere l'obbligo di pubblicazione di tutti i bandi di gara sui quotidiani nazionali e locali. Dal momento che il decreto del Mit ha tardato di qualche mese, in attesa della sua approvazione il decreto "Milleproroghe" ha temporaneamente prorogato gli obblighi previsti dalla precedente normativa.
 
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