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Le Superspecialistiche diventano 15, in Gazzetta il decreto

Le Superspecialistiche diventano 15, in Gazzetta il decreto

Codice Appalti: dal 19 gennaio 2017 le strutture in legno entrano nell’elenco delle opere ad alto contenuto tecnologico insieme a barriere paramassi e fermaneve

Vedi Aggiornamento del 24/11/2017
Le Superspecialistiche diventano 15, in Gazzetta il decreto
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 24/11/2017
09/01/2017 - Le categorie superspecialistiche passano da tredici a quindici. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 148/2016 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha riscritto le regole sulle opere ad alto contenuto tecnologico o di complessità tale da richiedere elevati livelli di specializzazione.
 
Il decreto, attuativo del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) entrerà in vigore il 19 gennaio 2017. A partire da questa data, la stretta sull’avvalimento e sul subappalto si applicherà a tutte le 15 categorie contenute nel decreto.
 
Per le opere superspecialistiche, lo ricordiamo, è vietato l’avvalimento quando superano il 10% dell’importo del contratto e non è consentito il subappalto oltre il 30% del valore delle opere.
 

Le nuove categorie superspecialistiche

Fino ad ora per opere ad alto contenuto tecnologico e notevole complessità tecnica sono state intese quelle rientranti nelle 13 categorie:
OG 11 Impianti tecnologici;
OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;
OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;
OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;
OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;
OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;
OS 18-B Componenti per facciate continue;
OS 21 Opere strutturali speciali;
OS 25 Scavi archeologici;
OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.

Si sono adesso aggiunte le categorie:
OS 32 strutture in legno e OS 12-B barriere paramassi, fermaneve e simili. Tutto per garantire l’adeguata competenza nell’esecuzione di opere che hanno un particolare impatto sull’incolumità e salute pubblica  e la concorrenza.
 
Per ottenere la qualificazione in queste categorie sono necessari dei requisiti di specializzazione e formazione continua del personale tecnico.

Gli effetti della nuova norma sul mercato degli appalti saranno monitorati per un anno. Si capirà così se sono necessarie correzioni o se le regole funzionano.
 

Strutture in legno nelle categorie Superspecialistiche

Per le strutture in legno diventa necessario possedere uno stabilimento per la produzione dei beni rientranti nella categoria. 

FederlegnoArredo ha spiegato in una nota che da oggi, grazie a tale modifica, l’affidatario dei lavori in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali non potrà più eseguire direttamente le opere in legno, ma dovrà avvalersi di imprese aventi la qualificazione OS32 richiesta in base all’importo della gara.

Inoltre, se l’importo delle opere in legno supera il 10% dell’appalto, la compagine appaltatrice è vincolata a organizzarsi secondo una specifica Associazione Temporanea di Imprese (ATI), considerando così in modo paritetico “imprese generali” e le imprese del settore 'legno strutturale'. Inoltre, vista la rilevanza tecnologica dei lavori per tutte le categorie individuate come superspecialistiche è fatto divieto di avvalimento. 


Superspecialistiche, il commento di FederlegnoArredo

"L’OS32 è stata finalmente inserita tra le opere speciali" ha dichiarato Emanuele Orsini presidente di Assolegno. "Grazie alla fondamentale e instancabile opera di sensibilizzazione della Federazione nei confronti delle istituzioni e al lavoro del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio - ha continuato Orsini - possiamo affermare che oggi le imprese del comparto legno strutturale sono finalmente tutelate da un impianto normativo che riconosce le strutture di legno quali opere speciali, e che dà la possibilità all’intero settore di crescere nel rispetto dei requisiti di qualità del costruito, così come richiesto dalla Committenza Pubblica".
 
Roberto Snaidero, presidente di FederlegnoArredo, ha concluso ricordando che il decreto del Mit richiede la formazione continua del personale tecnico quale requisito fondamentale per il requisito della specializzazione. “Si tratta di un passo fondamentale per tutta la filiera del settore legno strutturale e che rende merito a tutte quelle imprese che con il loro lavoro quotidiano hanno fatto della serietà e della qualità del costruito il loro punto di forza all’interno del mercato nazionale e internazionale”.
 

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