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Edilizia e paesaggio, come cambia il sistema delle autorizzazioni

Edilizia e paesaggio, come cambia il sistema delle autorizzazioni

Le recenti norme sulla Scia indicano il titolo abilitativo richiesto per ogni lavoro; il nuovo decreto dirà se è necessaria l’autorizzazione paesaggistica

Vedi Aggiornamento del 02/04/2021
Edilizia e paesaggio, come cambia il sistema delle autorizzazioni
di Paola Mammarella
01/02/2017 - Diventerà operativa a breve, dopo l’approvazione in via definitiva del Consiglio dei Ministri, la nuova Autorizzazione paesaggistica semplificata.
 
Il processo di semplificazione dell’autorizzazione paesaggistica è iniziato con il Dpr 139/2010, che ha indicato in quali casi si poteva chiedere, con un iter più snello, il via libera alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.
 
La bozza del decreto approvata la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri prosegue su questa via e mette ora nero su bianco anche tutta una serie di lavori che, mantenendosi entro determinati limiti, come il rispetto delle caratteristiche architettoniche dell’edificio, non hanno bisogno dell’autorizzazione paesaggistica.
 
Il nuovo decreto sull’autorizzazione paesaggistica semplificata si inserisce infatti nel processo di razionalizzazione delle procedure inerenti alle attività edilizie e individua con precisione 31 interventi liberi, contenuti nell'Allegato A, e 42 interventi di modesta entità che possono seguire l'iter semplificato, contenuti nell'Allegato B.
 
Dire che un intervento è “libero”, significa, in questo caso, che non bisogna chiedere l’autorizzazione alla Soprintendenza, mentre devono essere rispettate le regole sui titoli abilitativi. Per capire quale iter seguire, viene in aiuto il Decreto “Scia 2” (D.lgs. 222/2016) con la tabella che, in corrispondenza del lavoro da eseguire, riporta la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario.
 
Dopo aver consultato la tabella del Decreto “Scia 2”, si potrà scorrere l’elenco degli interventi (liberi o semplificati) contenuti nel testo sull’autorizzazione paesaggistica.
 
Facciamo qualche esempio. L’installazione di pannelli solari sugli edifici, al di fuori dai centri storici, è un intervento di edilizia libera, che non richiede autorizzazioni né comunicazioni preventive. Stando al nuovo decreto, a questo si può aggiungere che se i pannelli sono integrati nelle coperture, installati in aderenza ai tetti, con la stessa inclinazione e orientamento della falda, e non sono visibili dall’esterno, non è necessaria neanche l’autorizzazione paesaggistica.
 
Passiamo agli interventi per l’adeguamento alla normativa antisismica e il contenimento dei consumi energetici. Confrontando le diverse norme, utilizzando la tabella messa a punto dal Servizio studi della Camera, emerge che, in base al Dpr 139/2010, questi lavori erano soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata. Ora ci sarà invece una distinzione. Se i lavori comportano modifiche nelle caratteristiche dell’edificio dovranno passare dalla procedura semplificata. In caso contrario non avranno bisogno dell’autorizzazione paesaggistica.
 
Stesso discorso per la rimozione delle barriere architettoniche. L’installazione di sistemi non visibili sarà libera, ma ci vorrà l’autorizzazione semplificata nel caso in cui sia necessario installare un ascensore esterno o realizzare delle rampe per superare dislivelli maggiori di 60 centimetri.

Di seguito l'elenco dei 31 interventi che non necessitano dell'autorizzazione paesaggistica e dei 42 interventi che seguono la procedura semplificata.
 

Autorizzazione paesaggistica, i 31 interventi liberi

1.Opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, anche se comportano il mutamento della destinazione d’uso;
 
2.interventi sui prospetti e sulle coperture eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore comunali e delle caratteristiche architettoniche e dei materiali, come rifacimento di intonaci, manutenzione dei balconi, delle scale esterne, infissi, parapetti, lucernari, lattonerie o comignoli, integrazione e sostituzione di vetrine o dispositivi di protezione nei negozi. La modifica o la realizzazione di aperture esterne e finestre a tetto che non interessano beni vincolati;
 
3. interventi di consolidamento statico degli edifici, l’adeguamento o il miglioramento a fini antisismici, a condizione che non si modifichino il volume, l’altezza, i materiali di finitura o di rivestimento;
 
4. interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, compresa l’installazione di servoscala e ascensori negli spazi non visibili dall’esterno;
 
5. installazione di impianti tecnologici non soggette a titoli abilitativi, come condizionatori e caldaie sui prospetti secondari;
 
6. installazione di pannelli solari su coperture piane e non visibili dall’esterno, integrati nelle coperture o in aderenza ai tetti con stessa inclinazione e orientamento della falda;
 
7. installazione di micro generatori eolici alti fino a 1,50 metri su immobili non vincolati;
 
8. adeguamento funzionale delle cabine per impianti tecnologici a rete e interventi per lo sviluppo della fibra ottica che implicano aumenti di altezza fino a 50 centimetri;
 
9. installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture;
 
10. manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, di elementi di arredo urbano eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture;
 
11. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici;
 
12. interventi nelle aree di pertinenza degli edifici come: adeguamento degli spazi pavimentati, realizzazione di camminamenti che non incidano sulla morfologia del terreno, demolizione senza ricostruzione di volumi tecnici e altri manufatti senza nessuna valenza architettonica, installazione di serre fino a 20 mq;
 
13. interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli e recinzioni, inserimento di sistemi antintrusione su edifici non vincolati;
 
14. sostituzione di alberi e arbusti con esemplari della stessa specie o con altre tipiche dei luoghi (esclusi gli alberi monumentali);
 
15. realizzazione di volumi completamente interrati, condotte irrigue, pozzi, cisterne e fognature senza la costruzione di nuovi manufatti e nel rispetto della tutela dei beni archeologici;
 
16. occupazione temporanea del suolo privato e pubblico (fino a 120 giorni), con manufatti senza opere murarie e fondazioni, per manifestazioni, spettacoli, esposizione e vendita di merci;
 
17. installazione di elementi amovibili, come tende, pedane, elementi ombreggianti, poste a corredo di attività economiche o turistico-ricettive;
 
18. installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche, tranne quelle destinate alla ricerca di idrocarburi;
 
19. interventi su impianti idraulici privi di valenza storica, installazione di serre mobili stagionali senza muratura, palificazioni, pergolati, manufatti per il ricovero di attrezzi agricoli fino a 5 mq, manutenzione della viabilità vicinale, installazione di pannelli amovibili a fini turistici, interventi di ripristino delle attività agricole nelle aree invase da vegetazione arbustiva;
 
20. interventi di contenimento della vegetazione spontanea per consentire la manutenzione delle infrastrutture, realizzazione di viabilità forestale con fondo non asfaltato;
 
21. realizzazione di monumenti, lapidi ed edicole funerarie nei cimiteri;
 
22. installazione di tende parasole su terrazze o spazi pertinenziali privati;
 
23. installazione di insegne commerciali all’interno delle vetrine, sostituzione di insegne esistenti;
 
24. installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o impianti radioelettrici;
 
25. interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, ripristino dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque;
 
26. interventi di ingegneria naturalistica per la conservazione del suolo;
 
27. interventi di manutenzione e sostituzione, senza ampliamenti, delle strutture amovibili esistenti in strutture ricettive all’aria aperta e già dotate di autorizzazione paesaggistica;
 
28. smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali già dotate di autorizzazione paesaggistica;
 
29. fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici distrutti dopo le calamità naturali, a condizione che sia possibile accertarne la consistenza preesistente;
 
30. demolizioni e ripristino dei luoghi conseguenti ad abusi edilizi;
 
31. varianti a progetti autorizzati fino a 2% delle misure inerenti ad altezze, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazione dell’area di sedime.
 

Gli interventi con Autorizzazione paesaggistica semplificata

1. incrementi di volume fino al 10% e fino a 100mc eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture. Ogni ulteriore incremento eseguito sullo stesso immobile nei cinque anni successivi alla fine dei lavori sarà sottoposto a procedimento ordinario;
 
2. realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre da tetto su beni vincolati;
 
3. interventi sui prospetti che comportano l’alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici, come riconfigurazione delle aperture esterne, realizzazione di vetrine, ringhiere, parapetti e balconi, modifica degli intonaci, modifica o chiusura di balconi e terrazze, realizzazione di scale esterne;
 
4. interventi sulle coperture che comportano l’alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici, come rifacimento del manto del tetto con materiali diversi, modifica delle coperture per l’installazione di impianti tecnologici, modifica dell’inclinazione delle falde, realizzazione di lastrici solari, terrazze a tasca, finestre a tetto, lucernari, abbaini, inserimento di canne fumarie e comignoli;
 
5. interventi di adeguamento alla normativa antisismica o per il risparmio energetico che comportano innovazioni delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali di finitura e dei rivestimenti;
 
6. interventi per il superamento delle barriere architettoniche con realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli maggiori di 60 centimetri, ascensori esterni e manufatti visibili dall’esterno che alterano la sagoma dell’edificio;
 
7. installazione di impianti tecnologici (ad esempio condizionatori, caldaie, parabole) visibili dall’esterno, non integrati nella configurazione dell’edificio o riguardanti immobili vincolati;
 
8. installazione di pannelli solari, in aderenza e con stessa inclinazione e orientamento della falda, su edifici situati in parchi, complessi di valore estetico e centri storici; installazione di pannelli solari su coperture piane visibili dall’esterno;
 
9. installazione di micro generatori eolici alti fino a 1,50 m su beni vincolati;
 
10. installazione di impianti tecnologici a rete e colonnine modulari o sostituzione con altre diverse per tipologia e dimensioni;
 
11. adeguamento della viabilità, ad esempio sistemazione di rotatorie, riconfigurazione degli incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi, percorsi ciclabili, parcheggi a raso;
 
12. installazioni di arredi urbani e pubblica illuminazione;
 
13. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi e valutate ai fini paesaggistici, che non siano oggetto di accordo di collaborazione tra Ministero, Regioni ed Enti locali;
 
14. interventi nelle aree di pertinenza degli edifici vincolati, ad esempio adeguamento degli spazi pavimentati, realizzazione di camminamenti che non incidano sulla morfologia del terreno, demolizione senza ricostruzione di volumi tecnici e altri manufatti senza nessuna valenza architettonica, installazione di serre fino a 20 mq;
 
15. demolizione senza ricostruzione di edifici privi di interesse storico;
 
16. realizzazione di autorimesse fuori terra o parzialmente interrate con volume fuori terra fino a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le rampe;
 
17. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente aperti su più lati e con superficie fino a 30 mq; realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici con volume fuori terra fino a 30 mc;
 
18. interventi di configurazione delle aree di pertinenza come nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo che incidono sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali;
 
19. installazione di tettoie aperte a servizio di capannoni, o di collegamento fra più capannoni, fino al 10% della superficie coperta preesistente;
 
20. installazione di impianti tecnici esterni al servizio di edifici produttivi;
 
21. realizzazione e manutenzione di cancelli, recinzioni muri di cinta o di contenimento del terreno, sistemi antintrusione su edifici vincolati;
 
22. taglio, senza sostituzione, di alberi e sostituzione di alberi e arbusti nelle aree vincolate;
 
23. realizzazione di opere accessorie per l’allacciamento a fognature e altre infrastrutture a rete;
 
24. posa in opera di manufatti interrati, come cisterne e serbatoi, che comportano la modifica della morfologia del terreno, e posa in opera soprasuolo di manufatti fino a 15 mc;
 
25. occupazione temporanea del suolo pubblico o privato con l’installazione di manufatti precari per manifestazioni, eventi, esposizione e vendita merci per un periodo compreso tra 120 e 180 giorni nell’anno solare;
 
26. verande funzionali alle attività commerciali, installazione di manufatti amovibili non stagionali, prima collocazione di manufatti amovibili stagionali;
 
27. manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi;
 
28. realizzazione di ponticelli per l’attraversamento di corsi d’acqua, tombinamento di corsi d’acqua per consentire l’accesso ad edifici esistenti, riapertura i tratti tombinati;
 
29. realizzazione di manufatti per il ricovero degli attrezzi con opere murarie e di fondazione, fino a 10 mq;
 
30. realizzazione di nuove strutture per l’attività ittica fino a 30 mq;
 
31. adeguamento della viabilità vicinale e poderale;
 
32. ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree invase da vegetazione arbustiva e arborea eseguiti in assenza di un piano paesaggistico regionale;
 
33. interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura;
 
34. riduzioni di superfici boscate nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti, per superfici fino a 2000 mq, purchè autorizzati dalle amministrazioni competenti;
 
35. realizzazione e adeguamento della viabilità forestale in aseenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione in accordo con la soprintendenza;
 
36. posa in opera di cartelli pubblicitari permanenti fino a 18 mq, installazione di insegne fuori vetrina;
 
37. installazione di linee elettriche e telefoniche su palo, a servizio di singole utenze, di altezza fino a 10 metri e 6,30 metri;
 
38. installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici che comportano la realizzazione di antenne fino a 6 metri, di pali e tralicci fino a 6 metri e di volumi tecnici alti fino a 3 metri se collocati su edifici esistenti e fino a 4 metri se posati a terra;
 
39. adeguamento funzionale e modifica degli argini;
 
40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica per la regimazione delle acque, la conservazione del suolo e la difesa da frane e slavine;
 
41. demolizione e ricostruzione di edifici e impianti tecnologici con stessa volumetria, sagoma e area di sedime. Sono esclusi gli edifici di non comune bellezza e memoria storica indicati nell’articolo 136, coma 1, lettere a) e b) del D.lgs. 42/2004;
 
42. interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali, ripristino di opere di difesa sulla costa.
 
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