Opere di urbanizzazione, solo gli ingegneri possono progettarle
NORMATIVA
Opere di urbanizzazione, solo gli ingegneri possono progettarle
Tar Campania: gli architetti sono ammessi solo se le opere sono di pertinenza di singoli edifici civili
24/02/2017 - Solo gli ingegneri possono progettare le opere viarie e di urbanizzazione a servizio di complessi edilizi. L’unica eccezione avviene nel caso in cui le opere siano di pertinenza di singoli edifici civili. In questo caso come progettista può essere indicato anche un architetto.
La spiegazione è arrivata dal Tar Campania, che con la sentenza 1023/2017 ha revocato l’aggiudicazione di una gara d’appalto per il completamento delle opere di urbanizzazione del secondo comparto del Piano degli insediamenti produttivi.
Il Tar ha dato ragione alla ricorrente, sostenendo che “la progettazione delle opere viarie non connesse ai singoli fabbricati sono di pertinenza esclusiva degli ingegneri ai sensi degli articoli 51 e 52 del Regio Decreto 2537/1925”. L’articolo 51 riconosce agli ingegneri la progettazione e la conduzione dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto del deflusso e di comunicazione. L’articolo 52 attribuisce agli ingegneri le “costruzioni di ogni specie”. Norme ancora in vigore, ha precisato il Tar, che costituiscono il punto di riferimento normativo per stabilire il discrimine tra le competenze degli architetti e quelle degli ingegneri.
Sulla base di questa normativa, secondo i giudici “appartiene alla esclusiva competenza degli ingegneri non solo progettazione delle opere necessarie alla estrazione e lavorazione di materiali destinati alle costruzioni e la progettazione delle costruzioni industriali, ma anche la progettazione delle opere igienico - sanitarie e delle opere di urbanizzazione primaria, per tali dovendosi intendere le opere afferenti la viabilità, gli acquedotti, i depuratori, le condotte fognarie e gli impianti di illuminazione”.
Dato che le opere in questione si riferivano a degli insediamenti produttivi, il Tar ha stabilito che l'incarico non poteva essere affidato ad un architetto e all’impresa è stata revocata l’aggiudicazione dell’appalto.
La spiegazione è arrivata dal Tar Campania, che con la sentenza 1023/2017 ha revocato l’aggiudicazione di una gara d’appalto per il completamento delle opere di urbanizzazione del secondo comparto del Piano degli insediamenti produttivi.
Opere di urbanizzazione: competenza esclusiva degli ingegneri
Nel caso preso in esame, l’impresa vincitrice aveva indicato come progettista un architetto. La seconda classificata aveva quindi presentato ricorso sostenendo l’irregolarità dell’incarico.Il Tar ha dato ragione alla ricorrente, sostenendo che “la progettazione delle opere viarie non connesse ai singoli fabbricati sono di pertinenza esclusiva degli ingegneri ai sensi degli articoli 51 e 52 del Regio Decreto 2537/1925”. L’articolo 51 riconosce agli ingegneri la progettazione e la conduzione dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto del deflusso e di comunicazione. L’articolo 52 attribuisce agli ingegneri le “costruzioni di ogni specie”. Norme ancora in vigore, ha precisato il Tar, che costituiscono il punto di riferimento normativo per stabilire il discrimine tra le competenze degli architetti e quelle degli ingegneri.
Sulla base di questa normativa, secondo i giudici “appartiene alla esclusiva competenza degli ingegneri non solo progettazione delle opere necessarie alla estrazione e lavorazione di materiali destinati alle costruzioni e la progettazione delle costruzioni industriali, ma anche la progettazione delle opere igienico - sanitarie e delle opere di urbanizzazione primaria, per tali dovendosi intendere le opere afferenti la viabilità, gli acquedotti, i depuratori, le condotte fognarie e gli impianti di illuminazione”.
Opere di urbanizzazione: quando sono ammessi gli architetti
Al contrario, ha concluso il Tar, se queste opere sono di pertinenza di singoli edifici civili, anche gli architetti sono ammessi alla progettazione.Dato che le opere in questione si riferivano a degli insediamenti produttivi, il Tar ha stabilito che l'incarico non poteva essere affidato ad un architetto e all’impresa è stata revocata l’aggiudicazione dell’appalto.