Le spiegazioni del Ministero completano quanto già affermato dall’Anac lo scorso dicembre.
RUP, nuovi requisiti dal 22 novembre 2016
A dicembre l’Anac ha spiegato che i nuovi requisiti per i RUP si applicano alle gare bandite dopo il 22 novembre 2016, data di entrata in vigore delle Linee Guida n.3.Ma cosa accade se, al 22 novembre 2016, il RUP è stato nominato, ma la gara non ancora bandita? A questa situazione di incertezza, sottolineata dall’on Mannino, ha risposto il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture, Umberto Del Basso De Caro, spiegando che i RUP nominati prima del 22 novembre 2016, e prima dell’indizione delle procedure, possono possedere i requisiti previsti dalla vecchia normativa, cioè dal Dpr 207/2010.
Il chiarimento anche da parte del Ministero delle infrastrutture è stato utile non solo per completare il quadro delle casistiche possibili, ma anche per creare un panorama normativo certo. È infatti capitato che disaccordi tra Anac e Ministeri sulle norme applicative del Codice Appalti abbiano creato incertezze. Come nel caso del Decreto Parametri e l’obbligo o meno di utilizzarlo per la determinazione dei corrispettivi a base di gara.
I nuovi requisiti dei RUP
In base alle linee guida, il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un’adeguata esperienza professionale alle dipendenze di stazioni appaltanti o nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell’ambito dei lavori pubblici o privati.Per gli importi inferiori a un milione di euro, il RUP deve essere almeno in possesso di un diploma rilasciato da un istituto tecnico, ad esempio perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni. È necessaria inoltre un’esperienza di almeno dieci anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.
Per importi compresi tra un milione di euro e le soglie comunitarie, il RUP deve essere in possesso di una laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, scienze naturali ed essere abilitato all’esercizio della professione. È anche richiesta un’esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori. Possono svolgere le funzioni di RUP anche i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni se in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni.
Oltre la soglia comunitaria, il RUP deve essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica e possedere un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.
Per gli appalti di particolare complessità, dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti, sarà necessario possedere la qualifica di project manager.