Correttivo Appalti, Consiglio di Stato: ‘i parametri non devono essere obbligatori’
LAVORI PUBBLICI
Correttivo Appalti, Consiglio di Stato: ‘i parametri non devono essere obbligatori’
Bocciato il breve periodo di valutazione del Codice, l’allentamento dei vincoli al subappalto e l’aumento degli inviti nei contratti sotto soglia
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del 13/04/2017
31/03/2017 - La bozza del Correttivo al Codice Appalti si scontra con il parere del Consiglio di Stato. Contestati l’obbligo di utilizzare il Decreto Parametri, l’allentamento dei vincoli sul subappalto, l’appalto integrato nei casi di urgenza e l’aumento degli inviti nelle procedure negoziate sono alcuni degli argomenti contestati dai giudici.
Come già affermato dall’Anac, il primo errore di fondo è stato prevedere una valutazione degli effetti del Codice Appalti dopo solo un anno. Secondo il Consiglio di Stato, le leggi possono essere corrette solo dopo un congruo periodo di applicazione, che deve essere almeno di due anni.
Ma entriamo nel merito dei singoli argomenti.
Secondo i giudici, “vanno valorizzate le professionalità interne alle pubbliche amministrazioni, fissando la priorità della progettazione interna rispetto a quella esterna e riconsiderata l’introduzione dell’obbligo di iscrizione all’Ordine professionale per i progettisti dipendenti pubblici ”.
Il CdS ha chiesto anche un coordinamento tra i prezziari regionali per i lavori pubblici e i prezzi standard determinati dall’ANAC e un chiarimento sul criterio di scomputo dei costi della manodopera dal costo dell’appalto soggetto a ribasso d’asta.
Se, da una parte, l’appalto integrato è giustificato dal contenuto innovativo o tecnologico delle opere, i giudici non lo ritengono adeguato nei casi di urgenza. “Consentire, in nome dell’urgenza, l’appalto integrato in combinato disposto con il prezzo più basso, potrebbe tradire gli obiettivi della riforma degli appalti, quanto a qualità delle prestazioni e divieto di varianti” scrive il CdS.
Per questi motivi, i casi di terna obbligatoria dei subappaltatori devono essere stabiliti dal codice e non rimessi totalmente alle stazioni appaltanti. Analogamente, i casi in cui può essere vietato il subappalto non devono essere stabiliti in modo automatico, ma facendo riferimento a delle linee guida dell’Anac.
I limiti all’utilizzo dei lavori subappaltati per la qualificazione dell’appaltatore devono infine essere indicati in modo chiaro.
Il CdS giudica inoltre sbagliato che, in nome della semplificazione, sotto i 40mila euro i controlli siano limitati alla regolarità del Durc.
Il Correttivo, lo ricordiamo, aveva ipotizzato di utilizzare tutta la carriera dei professionisti per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica.
Secondo il CdS, nei consorzi bisognerebbe evitare di attribuire la qualificazione per prestazioni non eseguite in proprio. Il rating di impresa andrebbe inoltre coordinato con quello di legalità.
Come già affermato dall’Anac, il primo errore di fondo è stato prevedere una valutazione degli effetti del Codice Appalti dopo solo un anno. Secondo il Consiglio di Stato, le leggi possono essere corrette solo dopo un congruo periodo di applicazione, che deve essere almeno di due anni.
Ma entriamo nel merito dei singoli argomenti.
Parametri e progettazione interna
Dopo una serrata battaglia, i professionisti avevano ottenuto che nel Correttivo fosse introdotto l’obbligo, per le stazioni appaltanti, di utilizzare il Decreto Parametri (DM 17 giugno 2016) per determinare i corrispettivi nelle gare di progettazione. Il CdS, invece, ritiene che “non può imporsi in modo cogente alle stazioni appaltanti l’utilizzo degli onorari professionali approvati con decreto ministeriale”.Secondo i giudici, “vanno valorizzate le professionalità interne alle pubbliche amministrazioni, fissando la priorità della progettazione interna rispetto a quella esterna e riconsiderata l’introduzione dell’obbligo di iscrizione all’Ordine professionale per i progettisti dipendenti pubblici ”.
Il CdS ha chiesto anche un coordinamento tra i prezziari regionali per i lavori pubblici e i prezzi standard determinati dall’ANAC e un chiarimento sul criterio di scomputo dei costi della manodopera dal costo dell’appalto soggetto a ribasso d’asta.
Appalto integrato
Secondo il CdS, le modifiche alle norme sull’appalto integrato, anche se ammesse dall’Unione Europea, non trovano corrispondenza nella legge delega (L. 11/2016).Se, da una parte, l’appalto integrato è giustificato dal contenuto innovativo o tecnologico delle opere, i giudici non lo ritengono adeguato nei casi di urgenza. “Consentire, in nome dell’urgenza, l’appalto integrato in combinato disposto con il prezzo più basso, potrebbe tradire gli obiettivi della riforma degli appalti, quanto a qualità delle prestazioni e divieto di varianti” scrive il CdS.
Subappalto
Anche se la normativa europea non prevede limiti per il subappalto, i giudici, considerate le specificità del contesto nazionale, ritengono che sia preferibile mantenere i tetti attuali.Per questi motivi, i casi di terna obbligatoria dei subappaltatori devono essere stabiliti dal codice e non rimessi totalmente alle stazioni appaltanti. Analogamente, i casi in cui può essere vietato il subappalto non devono essere stabiliti in modo automatico, ma facendo riferimento a delle linee guida dell’Anac.
I limiti all’utilizzo dei lavori subappaltati per la qualificazione dell’appaltatore devono infine essere indicati in modo chiaro.
Contratti sotto soglia
“Un numero minimo troppo alto di imprese da invitare - si legge nel parere - rischia di vanificare le esigenze di semplificazione”. Il CdS si riferisce all’ipotesi di elevare da cinque a dieci gli invitati alle procedure tra 40mila e 150mila euro e da dieci a quindici gli invitati alle procedure di importo compreso tra 150mila euro e un milione di euro.Il CdS giudica inoltre sbagliato che, in nome della semplificazione, sotto i 40mila euro i controlli siano limitati alla regolarità del Durc.
Commissari di gara esterni
A detta dei giudici, una commissione di gara esterna non è necessaria quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e non è condivisibile l’articolazione regionale dell’albo dei commissari di gara perché non assicura gli obiettivi di prevenzione della corruzione, cioè che i commissari non siano radicati nel territorio.Garanzie per la partecipazione alle gare
Sulle garanzie, che gli operatori devono presentare per poter partecipare alle procedure di selezione, il CdS ritiene corretto prevedere esoneri e riduzioni per contratti sotto i 40mila euro in modo da agevolare le piccole e medie imprese, ma stabilendo se il beneficio è cumulabile con altri.Concessioni e concessioni autostradali
Per il Cds, non può essere elevata dal 30% al 49% la percentuale del concorso pubblico al rischio del concessionario, né quella dei contratti di partenariato pubblico-privato (PPPC). I giudici ritengono inoltre che non possano essere previste deroghe agli obblighi di esternalizzazione dei concessionari autostradali, per le manutenzioni ordinarie e gli affidamenti di importo inferiore a 150mila euro, perché in contrasto con la legge delega.Appalti della Protezione Civile
Gli appalti della Protezione Civile mediante affidamento diretto, sostiene il CdS, devono essere giustificati da una declaratoria di emergenza.Qualificazione degli operatori economici
La qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, si legge nel parere, deve essere affidata ad un regolamento e non a linee Guida e deve essere attribuita per prestazioni, effettivamente eseguite, in un arco temporale ragionevole. I giudici ritengono “irragionevole attribuire la qualificazione per esperienze pregresse molto remote nel tempo, salva la possibilità di una disciplina transitoria per esigenze congiunturali”.Il Correttivo, lo ricordiamo, aveva ipotizzato di utilizzare tutta la carriera dei professionisti per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica.
Secondo il CdS, nei consorzi bisognerebbe evitare di attribuire la qualificazione per prestazioni non eseguite in proprio. Il rating di impresa andrebbe inoltre coordinato con quello di legalità.