NORMATIVA
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Recupero seminterrati, in Lombardia adeguamento dei PGT entro il 26 luglio 2017
NORMATIVA
Recupero seminterrati, in Lombardia adeguamento dei PGT entro il 26 luglio 2017
Possibile derogare alle altezze minime e creare unità immobiliari autonome rispettando le norme igienico-sanitarie
22/03/2017 - In Lombardia prendono forma le norme per il recupero dei seminterrati. I Comuni dovranno adeguare i Piani di governo del territorio (PGT) ed eventualmente escludere le zone a rischio idrogeologico entro il 26 luglio 2017.
È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 13 marzo la Legge regionale 7/2017, che regola il recupero di vani e locali seminterrati esistenti. La norma entrerà in vigore il 28 marzo, dopo la consueta vacatio legis di quindici giorni. A partire da questo momento decorreranno i centoventi giorni per l’adeguamento o l’esclusione di alcune zone. Si arriverà quindi alla piena operatività entro il 26 luglio.
Il recupero è possibile solo per i seminterrati che, alla data di entrata in vigore della legge, risultano legittimamente realizzati e che si trovano in edifici già serviti da tutte le urbanizzazioni primarie. Le norme sul recupero potranno essere applicate anche agli immobili realizzati successivamente all’entrata in vigore della legge, ma solo se saranno decorsi almeno 5 anni dalla loro costruzione.
Per il recupero dei seminterrati diventa possibile derogare all’altezza dei locali, che non può essere inferiore a 2,40 metri. Nel caso di incremento del carico urbanistico, è previsto l’obbligo di reperire nuovi spazi per parcheggi e servizi consentendo la possibilità di monetizzarli.
Il recupero può portare anche alla creazione di una unità abitativa autonoma. In questo caso il Comune deve trasmettere alle ATS comunicazione dell’avvenuto rilascio del certificato di agibilità, ai fini dei controlli necessari per accertare l’idoneità igienico-sanitaria dei locali.
Sono esenti dal versamento del costo di costruzione vani e locali seminterrati con una superficie lorda di pavimento non superiore ai 200 metri quadrati se destinati a uso residenziale e non superiore ai 100 metri quadrati se destinati ad altri usi, che costituiscono pertinenza diretta di unità immobiliari.
La legge sul recupero dei seminterrati esclude a priori le zone interessate da operazioni di bonifica o da fenomeni di risalita dell’acqua.
Dopo il recupero dei seminterrati e l’ottenimento dell’agibilità, non si potrà cambiare la destinazione d’uso per dieci anni. I seminterrati recuperati non potranno inoltre essere adibiti a finalità di culto.
È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 13 marzo la Legge regionale 7/2017, che regola il recupero di vani e locali seminterrati esistenti. La norma entrerà in vigore il 28 marzo, dopo la consueta vacatio legis di quindici giorni. A partire da questo momento decorreranno i centoventi giorni per l’adeguamento o l’esclusione di alcune zone. Si arriverà quindi alla piena operatività entro il 26 luglio.
Recupero dei seminterrati
In base alla nuova legge, per seminterrato si intende ‘il piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio, e il cui soffitto si trova, anche solo in parte, a una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio’.Il recupero è possibile solo per i seminterrati che, alla data di entrata in vigore della legge, risultano legittimamente realizzati e che si trovano in edifici già serviti da tutte le urbanizzazioni primarie. Le norme sul recupero potranno essere applicate anche agli immobili realizzati successivamente all’entrata in vigore della legge, ma solo se saranno decorsi almeno 5 anni dalla loro costruzione.
Per il recupero dei seminterrati diventa possibile derogare all’altezza dei locali, che non può essere inferiore a 2,40 metri. Nel caso di incremento del carico urbanistico, è previsto l’obbligo di reperire nuovi spazi per parcheggi e servizi consentendo la possibilità di monetizzarli.
Il recupero può portare anche alla creazione di una unità abitativa autonoma. In questo caso il Comune deve trasmettere alle ATS comunicazione dell’avvenuto rilascio del certificato di agibilità, ai fini dei controlli necessari per accertare l’idoneità igienico-sanitaria dei locali.
Sono esenti dal versamento del costo di costruzione vani e locali seminterrati con una superficie lorda di pavimento non superiore ai 200 metri quadrati se destinati a uso residenziale e non superiore ai 100 metri quadrati se destinati ad altri usi, che costituiscono pertinenza diretta di unità immobiliari.
Recupero dei seminterrati, le esclusioni
Entro il 26 luglio 2017, cioè centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge regionale, i Comuni potranno escludere parti dei lori territori dall’applicazione della norma per esigenze legate alla tutela paesaggistica o igienico sanitaria, al rischio idrogeologico e alla difesa del suolo.La legge sul recupero dei seminterrati esclude a priori le zone interessate da operazioni di bonifica o da fenomeni di risalita dell’acqua.
Dopo il recupero dei seminterrati e l’ottenimento dell’agibilità, non si potrà cambiare la destinazione d’uso per dieci anni. I seminterrati recuperati non potranno inoltre essere adibiti a finalità di culto.