Responsabilità solidale, il committente pagherà prima dell'appaltatore
NORMATIVA
Responsabilità solidale, il committente pagherà prima dell'appaltatore
Consulenti del Lavoro: solo in un secondo momento potrà chiedere al debitore principale il rimborso di quanto versato
23/03/2017 - Con le nuove regole sulla responsabilità solidale, se l’appaltatore non paga i dipendenti, il committente imprenditore o datore di lavoro potrà subito essere chiamato a versare quanto dovuto. Viene cancellata la possibilità di rivalersi prima sul debitore principale e, solo in un secondo momento, sul committente obbligato in solido con l’appaltatore.
Se da una parte questa norma, voluta dalla Cgil, tutela i lavoratori, che vengono pagati prima, dall’altra potrebbe danneggiare i committenti imprenditori e datori di lavoro virtuosi. Questi soggetti, in virtù della responsabilità solidale, dovranno subito pagare quanto dovuto dall’appaltatore e, solo in un secondo momento, potranno chiedergli il rimborso di quanto versato. Non solo perchè, a fronte delle irregolarità contributive dell'appaltatore, al committente imprenditore o datore di lavoro potrebbe essere negato il Durc.
La Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro con il parere 3/2017, rilasciato martedì scorso, ha fatto il punto della siuazione.
Nel 2012 il D.lgs. 276/2003 è stato modificato. In caso di contenziosi, sollevati per inadepienza dai dipendenti o dai lavoratori autonomi, è stato previsto un meccanismo processuale (oggi abrogato) che consentiva al committente imprenditore o datore di lavoro di invocare il beneficio della preventiva escussione dell’appaltatore. In altre parole, il committente poteva chiedere che fosse l’appaltatore, cioè il responsabile dei mancati pagamenti o versamenti nei confronti dei lavoratori, a dover pagare per primo.
Anche se il lavoratore deve agire prima verso il proprio datore per il riconoscimento dei pagamenti (retribuzione e contributi), il committente imprenditore o datore di lavoro potrà essere aggredito anche prima dell’appaltatore e dovrà pagare direttamente al lavoratore tutti i crediti. Dopo aver pagato, potrà agire per ottenere il rimborso dall’appaltatore.
Il DL 25/2017 ha inoltre abrogato la norma che consentiva ai contratti collettivi di regolare il regime di solidarietà tra committente e appaltatore in maniera diversa da quanto stabilito dalla norma di legge.
Ricordiamo che questi cambiamenti hanno lasciato scontente le imprese edili. Nei giorni scorsi l’Ance ha dichiarato che è un errore penalizzare tutte le imprese della filiera produttiva e non solo il debitore principale, che così “viene di fatto ulteriormente deresponsabilizzato”.
Se da una parte questa norma, voluta dalla Cgil, tutela i lavoratori, che vengono pagati prima, dall’altra potrebbe danneggiare i committenti imprenditori e datori di lavoro virtuosi. Questi soggetti, in virtù della responsabilità solidale, dovranno subito pagare quanto dovuto dall’appaltatore e, solo in un secondo momento, potranno chiedergli il rimborso di quanto versato. Non solo perchè, a fronte delle irregolarità contributive dell'appaltatore, al committente imprenditore o datore di lavoro potrebbe essere negato il Durc.
La Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro con il parere 3/2017, rilasciato martedì scorso, ha fatto il punto della siuazione.
Responsabilità solidale
I Consulenti del Lavoro hanno ricordato che, in base all’articolo 29 del D.lgs. 276/2003 (Riforma Biagi), su appaltatore e committente imprenditore o datore di lavoro incombe il regime della responsabilità solidale. In altre parole, appaltatore e committente sono tenuti a pagare i crediti da lavoro, i contributi previdenziali e assicurativi maturati dal personale impiegato nell’appalto e dai lavoratori autonomi. Questo principio è ancora in vigore.Nel 2012 il D.lgs. 276/2003 è stato modificato. In caso di contenziosi, sollevati per inadepienza dai dipendenti o dai lavoratori autonomi, è stato previsto un meccanismo processuale (oggi abrogato) che consentiva al committente imprenditore o datore di lavoro di invocare il beneficio della preventiva escussione dell’appaltatore. In altre parole, il committente poteva chiedere che fosse l’appaltatore, cioè il responsabile dei mancati pagamenti o versamenti nei confronti dei lavoratori, a dover pagare per primo.
Responsabilità solidale, cosa cambia
Con il DL 25/2017, approvato nei giorni scorsi, non si tocca il senso della responsabilità solidale, ma viene eliminato il beneficio della preventiva escussione dell’appaltatore.Anche se il lavoratore deve agire prima verso il proprio datore per il riconoscimento dei pagamenti (retribuzione e contributi), il committente imprenditore o datore di lavoro potrà essere aggredito anche prima dell’appaltatore e dovrà pagare direttamente al lavoratore tutti i crediti. Dopo aver pagato, potrà agire per ottenere il rimborso dall’appaltatore.
Il DL 25/2017 ha inoltre abrogato la norma che consentiva ai contratti collettivi di regolare il regime di solidarietà tra committente e appaltatore in maniera diversa da quanto stabilito dalla norma di legge.
Ricordiamo che questi cambiamenti hanno lasciato scontente le imprese edili. Nei giorni scorsi l’Ance ha dichiarato che è un errore penalizzare tutte le imprese della filiera produttiva e non solo il debitore principale, che così “viene di fatto ulteriormente deresponsabilizzato”.