Lavoro autonomo: no al supporto dei professioni in sicurezza
La Camera ha soppresso il comma 1b dell’articolo 5 del ddl che demandava agli iscritti l’assolvimento di compiti e funzioni “finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario e ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell’adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l’istituzione del fascicolo del fabbricato”.Con la soppressione del comma 1b si elimina ogni riferimento al Fascicolo del fabbricato e al supporto dei professionisti per la mappatura puntuale delle condizioni di sicurezza degli edifici in ogni Comune.
Di conseguenza nella nuova versione del Ddl l’articolo 5 contiene (al comma 1a) soltanto la delega al Governo circa “l’individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste”.
Sempre all'articolo 5 la Camera ha introdotto disposizioni per la tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti e di vigilanza circa circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interesse nell’esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti.
Jobs Act autonomi: tutte le disposizioni del ddl
La Camera conferma la stretta contro la disparità di peso contrattuale tra committente e lavoratore autonomo, frenando clausole vessatorie e abusive a danno del professionista. Sarà vietata la rescissione senza preavviso e unilaterale dei contratti senza un adeguato risarcimento; sarà considerato illecito un patto che riservi al solo committente la facoltà di modificare le condizioni del contratto e il patto che disponga termini di pagamento superiori ai 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura.Confermata anche la totale deducibilità delle spese per l'aggiornamento professionale, come corsi obbligatori, master e spese d’iscrizione a convegni e congressi, fino a 10 mila euro l’anno.
Secondo quanto prevede il testo i centri per l’impiego si doteranno, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo con il fine di stipulare convenzioni non onerose con gli ordini professionali e le associazioni. Lo sportello dedicato potrà raccogliere le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornendo le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta.
Infine, si prevede di “rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli Ordini”. Di conseguenza la Casse di previdenza (anche in forma associata), ove autorizzate dagli organi di vigilanza, potranno attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale o socio sanitario, anche altre prestazioni sociali.