
Certificazione energetica, CNI: gli ingegneri sono abilitati ‘di default’
RISPARMIO ENERGETICO
Certificazione energetica, CNI: gli ingegneri sono abilitati ‘di default’
L’obbligo di frequentare un corso di formazione riguarda soltanto gli iscritti alla sezione dell’informazione
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del 15/07/2019

20/03/2017 - Gli ingegneri laureati secondo il vecchio ordinamento e gli ingegneri iscritti nella sezioni civile e ambientale e industriale sono automaticamente abilitati alla redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) degli Edifici. Invece gli ingegneri iscritti all’albo nella sezione dell’informazione devono frequentare un corso di formazione.
A ricordarlo il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) che, su richiesta della Regione Lazio, in una circolare si è espresso in merito ai soggetti abilitati alla redazione dell'APE.
Successivamente, il DPR 75/2013 ha definito i requisiti tecnici e professionali dei soggetti abilitati all'attività di certificazione energetica degli edifici tra cui l’essere iscritto ai relativi ordini e collegi professionali e l’essere abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.
Scarica lo schema redatto da Edilportale per la verifica dei requisiti del certificatore energetico
Secondo il Consiglio Nazionale tali soggetti, avendo sostenuto nel proprio percorso universitario esami quali Fisica tecnica, Scienza delle Costruzioni, ecc. ed avendo conseguito l'abilitazione professionale attraverso l'iscrizione all'Albo, sono competenti in materia.
Il CNI precisa che per quanto concerne “gli ingegneri iscritti all'albo in possesso di laurea conseguita secondo il nuovo ordinamento, sono legittimati a svolgere l'attività di redazione dell'attestato di prestazione energetica gli ingegneri iscritti nella sezione civile ed ambientale e nel settore industriale”.
Quanto agli ingegneri iscritti all'albo nel settore dell'informazione, “ai fini dell'abilitazione alla redazione dell'APE sembrerebbe necessario frequentare il corso di formazione, non essendo comprese tra le proprie abilitazioni professionali né la progettazione di edifici né la progettazione degli impianti asserviti agli edifici stessi”.
Infine, per quanto riguarda gli ingegneri iunior, il CNI ricorda che, ai sensi del disposto del DPR 328/2001, l'attività professionale degli iscritti alla sezione B si caratterizza per l'utilizzo di metodologie standardizzate applicate alla progettazione di costruzioni semplici e di componenti, sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.
Poiché la redazione di un attestato di prestazione energetica, che si basa sull'applicazione della norma UNI TS 11300, introduce una metodologia di calcolo univoca per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici è evidente che tale attività rientra pienamente nelle pertinenze ingegneri iunior.
A ricordarlo il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) che, su richiesta della Regione Lazio, in una circolare si è espresso in merito ai soggetti abilitati alla redazione dell'APE.
APE: le norme che individuano i soggetti abilitati
La figura del "tecnico abilitato" all'esecuzione delle diagnosi energetiche e delle certificazioni energetiche degli edifici è stata introdotta dal Dlgs 115/2008 che ha definito il tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici come: “tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed im-pianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici e abilitati a seguito di specifici corsi di formazione”.Successivamente, il DPR 75/2013 ha definito i requisiti tecnici e professionali dei soggetti abilitati all'attività di certificazione energetica degli edifici tra cui l’essere iscritto ai relativi ordini e collegi professionali e l’essere abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.
Scarica lo schema redatto da Edilportale per la verifica dei requisiti del certificatore energetico
Attestati energetici: ecco gli ingegneri già abilitati
Gli Ingegneri ricordano che "la disciplina introdotta dal DPR 75/2013 ha di fatto legittimato tutti gli Ingegneri iscritti all'albo in possesso di laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente a svolgere l'attività di redazione dell'attestato di prestazione energetica, senza necessità di frequentare alcun corso”.Secondo il Consiglio Nazionale tali soggetti, avendo sostenuto nel proprio percorso universitario esami quali Fisica tecnica, Scienza delle Costruzioni, ecc. ed avendo conseguito l'abilitazione professionale attraverso l'iscrizione all'Albo, sono competenti in materia.
Il CNI precisa che per quanto concerne “gli ingegneri iscritti all'albo in possesso di laurea conseguita secondo il nuovo ordinamento, sono legittimati a svolgere l'attività di redazione dell'attestato di prestazione energetica gli ingegneri iscritti nella sezione civile ed ambientale e nel settore industriale”.
Quanto agli ingegneri iscritti all'albo nel settore dell'informazione, “ai fini dell'abilitazione alla redazione dell'APE sembrerebbe necessario frequentare il corso di formazione, non essendo comprese tra le proprie abilitazioni professionali né la progettazione di edifici né la progettazione degli impianti asserviti agli edifici stessi”.
Infine, per quanto riguarda gli ingegneri iunior, il CNI ricorda che, ai sensi del disposto del DPR 328/2001, l'attività professionale degli iscritti alla sezione B si caratterizza per l'utilizzo di metodologie standardizzate applicate alla progettazione di costruzioni semplici e di componenti, sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.
Poiché la redazione di un attestato di prestazione energetica, che si basa sull'applicazione della norma UNI TS 11300, introduce una metodologia di calcolo univoca per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici è evidente che tale attività rientra pienamente nelle pertinenze ingegneri iunior.