La Lombardia modifica le norme sull’efficienza energetica
RISPARMIO ENERGETICO
La Lombardia modifica le norme sull’efficienza energetica
Da gennaio 2018 il certificatore dovrà depositare la planimetria catastale insieme all’APE presso il Catasto Energetico degli Edifici
24/03/2017 - La Lombardia ha aggiornato le disposizioni sull'efficienza energetica e sulla certificazione della prestazione energetica degli edifici pubblicando il Decreto 2456/2017 che modifica il recente Decreto 176/2017.
In più si prevede la possibilità di utilizzare un’unica targa energetica per più unità immobiliari negli stessi casi per i quali è prevista la possibilità di redigere un unico Attestato di Prestazione Energetica.
Inoltre si rende disponibile una nuova procedura per calcolare l’energia rinnovabile estratta dall’ambiente con le pompe di calore e si precisa che la verifica del fattore di trasmissione solare delle chiusure trasparenti deve essere eseguita anche quando queste ultime sono poste orizzontalmente, come nel caso dei lucernari.
Viene specificato che, ai fini della verifica del coefficiente di scambio termico per trasmissione, è necessario considerare sia le parti opache sia le parti trasparenti costituenti l’involucro dell’elemento oggetto di intervento nel solo caso sia in cui entrambe siano di proprietà del medesimo soggetto giuridico. Qualora le parti opache appartengano a un soggetto giuridico diverso da quello a cui appartengono le parti trasparenti, la verifica dell'H’T deve essere eseguita solo sulla parte su cui si interviene.
In caso di intervento su entrambe le porzioni, opaca e trasparente, la verifica del coefficiente di scambio termico per trasmissione va condotta sull’intera struttura comprensiva di elementi opachi e trasparenti, indipendentemente dalla proprietà degli stessi.
Nel caso in cui la superficie fosse comune a più unità immobiliari (pareti esterne continue tra piani e unità adiacenti o unica falda per unità adiacenti), la verifica dovrà riguardare solo la porzione relativa all’unità nella quale si sta effettuando l’intervento.
Efficienza energetica: le nuove disposizioni
Il nuovo Decreto, per favorire l’accertamento sulla conformità degli Attestati di Prestazione Energetica (APE), richiede al soggetto certificatore di depositare la planimetria catastale dell’edificio contestualmente alla registrazione dell’APE stesso presso il Catasto Energetico Edifici Regionale, a decorrere da gennaio 2018.In più si prevede la possibilità di utilizzare un’unica targa energetica per più unità immobiliari negli stessi casi per i quali è prevista la possibilità di redigere un unico Attestato di Prestazione Energetica.
Inoltre si rende disponibile una nuova procedura per calcolare l’energia rinnovabile estratta dall’ambiente con le pompe di calore e si precisa che la verifica del fattore di trasmissione solare delle chiusure trasparenti deve essere eseguita anche quando queste ultime sono poste orizzontalmente, come nel caso dei lucernari.
Indicazioni per la verifica dello scambio termico
Il decreto fornisce anche una nuova indicazione per la verifica di H’T (coefficiente globale di scambio termico) nel caso di ristrutturazioni che interessano superfici con parti di proprietà comune e altre di proprietà di singoli.Viene specificato che, ai fini della verifica del coefficiente di scambio termico per trasmissione, è necessario considerare sia le parti opache sia le parti trasparenti costituenti l’involucro dell’elemento oggetto di intervento nel solo caso sia in cui entrambe siano di proprietà del medesimo soggetto giuridico. Qualora le parti opache appartengano a un soggetto giuridico diverso da quello a cui appartengono le parti trasparenti, la verifica dell'H’T deve essere eseguita solo sulla parte su cui si interviene.
In caso di intervento su entrambe le porzioni, opaca e trasparente, la verifica del coefficiente di scambio termico per trasmissione va condotta sull’intera struttura comprensiva di elementi opachi e trasparenti, indipendentemente dalla proprietà degli stessi.
Nel caso in cui la superficie fosse comune a più unità immobiliari (pareti esterne continue tra piani e unità adiacenti o unica falda per unità adiacenti), la verifica dovrà riguardare solo la porzione relativa all’unità nella quale si sta effettuando l’intervento.