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Acquisto case in classe A o B, incentivo cumulabile col bonus 50%

Acquisto case in classe A o B, incentivo cumulabile col bonus 50%

Entrate: la detrazione è operativa per gli acquisti effettuati dal 2016 e non si applica ad eventuali acconti versati nel 2015

Vedi Aggiornamento del 18/06/2024
Acquisto case in classe A o B, incentivo cumulabile col bonus 50%
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 18/06/2024
06/04/2017 - Il bonus per l’acquisto di case in classe energetica A o B è cumulabile con la detrazione del 50% sull'acquisto di un immobile ristrutturato. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate nella Guida alla dichiarazione dei redditi (Circolare 7/E/2017).
 

Acquisto di case in classe energetica A o B

L’acquisto di case in classe energetica A o B, direttamente dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione, è incentivata con una detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva pagata. Questo significa che se si acquista a 200.000 euro un immobile da destinare ad abitazione principale, l’iva al 4% ammonterà a 8000 euro e si potranno detrarre dall’Irpef 4000 euro.
 
In caso di acquisto congiunto dell’abitazione ad alta efficienza energetica e delle sue pertinenze (ad esempio cantina o garage), la detrazione del 50% dell'Iva va calcolata sull'intero acquisto, quindi non solo sul prezzo pagato per l'abitazione, ma su quello complessivo, comprendente sia l'unità abitativa sia la pertinenza. L'acquisto della pertinenza deve avvenire contestualmente a quello dell'abitazione in classe energetica A o B e il vincolo pertinenziale deve emergere chiaramente dal rogito.
 

Cumulabilità con il bonus ristrutturazioni

Chi acquista un’unità immobiliare all’interno di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa, può usufruire, oltre alla detrazione del 50% dell’Iva pagata, della detrazione del 50% spettante sul 25% del prezzo di acquisto dell’immobile.
 
Si tratta di uno dei casi ammessi dalla normativa sulle detrazioni per la ristrutturazione edilizia, che prevede una detrazione del 50%, su una spesa massima di 96.000 euro, per l’acquisto di fabbricati a uso abitativo ristrutturati. L’acquisto, lo ricordiamo, deve avvenire entro 18 mesi dalla fine dei lavori, che devono aver coinvolto l’intero edificio ed essere stati svolti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.
 
L’Agenzia delle Entrate fa però un’importante precisazione: se si vogliono cumulare le due agevolazioni, il bonus ristrutturazioni va calcolato al netto del 50% dell’Iva, per cui ci si è già avvalsi dell’agevolazione. Tornando all’esempio della casa pagata 208.000 euro (cioè 200.000 euro più l’Iva di 8000 euro), bisognerà calcolare il 25% di 204.000 euro, cioè il prezzo meno la metà dell’Iva, e applicare al risultato il 50% previsto dal bonus ristrutturazioni. L’ulteriore agevolazione sarà pari a 25.500 euro [(208.000 - 4.000) * 25% = 51.000 * 50%].
 

Modalità e vincoli per usufruire della detrazione

La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.
 
Dato che l’agevolazione è operativa dal 2016, non si può applicare la detrazione ad eventuali acconti versati nel 2015, neanche se riferiti ad un rogito stipulato nel 2016.
 
Ricordiamo che la detrazione si applicherà agli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2017, salvo eventuali proroghe.
 
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