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Correttivo Appalti, Architetti: ‘bene l’obbligatorietà del Decreto Parametri’

Correttivo Appalti, Architetti: ‘bene l’obbligatorietà del Decreto Parametri’

Secondo il Consiglio Nazionale restano criticità sul tema dei concorsi e sull’appalto integrato

Vedi Aggiornamento del 06/07/2017
Correttivo Appalti, Architetti: ‘bene l’obbligatorietà del Decreto Parametri’
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 06/07/2017
14/04/2017 - “È sicuramente da apprezzare la modifica dell’art. 24 comma 8 del Codice, grazie alla quale le stazioni appaltanti, per calcolare l’importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, dovranno fare ricorso al Decreto Parametri e non potranno pertanto continuare a sottostimare tali importi mortificando la qualità delle prestazioni professionali ed i più elementari principi della trasparenza.
 
“A questo proposito va ricordato che le procedure per l’affidamento variano con il variare dell’importo posto a base di gara, per cui le stazioni appaltanti, senza alcuna regola chiara, rischiavano costantemente di sottostimare tale importo, ricorrendo a procedure di affidamento errate”.
 
Così il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sul Decreto Correttivo varato ieri dal Consiglio dei Ministri per superare le criticità emerse durante il primo anno di vita del nuovo Codice dei Contratti.
 

Cnappc: ‘superate alcune criticità sui concorsi’

Un altro elemento positivo riguarda il superamento di alcune criticità sui concorsi, come quella dell’art.152 del Codice, il quale prevedeva che tutti i partecipanti ad un concorso avrebbero dovuto presentare un progetto di fattibilità tecnica ed economica, rendendo di fatto impraticabile la procedura del concorso di progettazione.
 
“Il correttivo - sottolinea Rino La Mendola - vicepresidente del Consiglio Nazionale e coordinatore del dipartimento Lavori Pubblici - recependo le nostre proposte, alleggerisce notevolmente il numero di elaborati necessari per partecipare ad un concorso, attribuendo solo al vincitore (e non a tutti i partecipanti) l’onere di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica, entro 60 giorni dalla proclamazione (art.152 comma 4)”.
 

Architetti: ‘al vincitore del concorso siano affidate le fasi successive’

“Sul tema dei concorsi, permangono, tuttavia, alcune criticità che potranno essere superate con un successivo provvedimento legislativo. Per questo motivo - sottolinea ancora - continueremo a proporre ulteriori modifiche all’art.152 , al fine di stabilire in modo chiaro che al vincitore del concorso vanno affidate anche le fasi successive della progettazione, superando così l’opzione alternativa dell’affidamento interno di progetti che riguardano opere di particolare interesse architettonico e garantendo la concreta realizzazione del migliore progetto selezionato in fase concorsuale”.
 

Appalto integrato, Cnappc: ‘affidare i lavori solo con progetto esecutivo’

In merito all’appalto integrato, poi, gli architetti ritengono accettabile solo il recupero delle procedure avviate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice, con l’approvazione del progetto preliminare o definitivo, ma non ne condividono l’estensione ad altri casi (urgenza, lavori con rilevanti componenti tecnologiche), nella consapevolezza che tale procedura non pone certamente il progetto al centro del processo di esecuzione di un’opera pubblica, tradendo uno dei principi fondamentali della legge delega.
 
“Se vogliamo davvero superare il fenomeno delle varianti in corso d’opera e delle incompiute - conclude La Mendola - e ridurre il notevole contenzioso negli appalti, i lavori devono essere affidati soltanto sulla base di un dettagliato progetto esecutivo. Procedure, quindi, come l’appalto integrato, che prevedono l’affidamento dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità o di un progetto definitivo, devono essere definitivamente abbandonate”.
 
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