Attività intellettuali, in gara non è necessario indicare i costi della sicurezza
NORMATIVA
Attività intellettuali, in gara non è necessario indicare i costi della sicurezza
CdS: esonerate anche dalle clausole sociali, consistono nell’ideazione di soluzioni e non richiedono interventi rischiosi
15/05/2017 - Negli appalti di servizi di natura intellettuale non è necessario indicare i costi relativi alla sicurezza. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 2098/2017.
Negli appalti di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, è previsto il rispetto delle clausole sociali per la stabilità occupazionale del personale impiegato.
Secondo il Consiglio di Stato, negli appalti di servizi di natura intellettuale, la mancata indicazione dei costi della sicurezza non costituisce una “omessa dichiarazione”. L’impresa che non indica i costi della sicurezza, hanno spiegato i giudici, non può essere esclusa, per analogia, per la violazione delle norme sulle clausole sociali dal momento che, avendo partecipato ad una gara di servizi intellettuali, è esonerata da questi obblighi.
I servizi di natura intellettuale, ha concluso il CdS, consistono nell’ideazione di soluzioni, ma non necessitano di verifiche e collaudi, quindi di attività che possono comportare dei rischi.
Sulla base di queste motivazioni, l’impresa è stata riammessa alla gara.
Servizi intellettuali e Codice Appalti
In base al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), lo ricordiamo, i costi della sicurezza devono essere indicati in modo chiaro, e scorporati dai costi assoggettati a ribasso d’asta, negli appalti di lavori.Negli appalti di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, è previsto il rispetto delle clausole sociali per la stabilità occupazionale del personale impiegato.
Servizi intellettuali, costi per la socurezza e clausole sociali
Nel caso preso in esame dai giudici, un’impresa aveva partecipato alla gara per la fornitura e la manutenzione di un software, ma era stata esclusa perché non aveva indicato i costi relativi alla sicurezza.Secondo il Consiglio di Stato, negli appalti di servizi di natura intellettuale, la mancata indicazione dei costi della sicurezza non costituisce una “omessa dichiarazione”. L’impresa che non indica i costi della sicurezza, hanno spiegato i giudici, non può essere esclusa, per analogia, per la violazione delle norme sulle clausole sociali dal momento che, avendo partecipato ad una gara di servizi intellettuali, è esonerata da questi obblighi.
I servizi di natura intellettuale, ha concluso il CdS, consistono nell’ideazione di soluzioni, ma non necessitano di verifiche e collaudi, quindi di attività che possono comportare dei rischi.
Sulla base di queste motivazioni, l’impresa è stata riammessa alla gara.