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CTU, da Inarsind ‘i trucchi per salvare’ i compensi
PROFESSIONE
CTU, da Inarsind ‘i trucchi per salvare’ i compensi
Un vademecum per orientarsi tra basse tariffe a vacazione e stime immobiliari superiori al tetto massimo
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del 23/09/2022
19/05/2017 - Come possono orientarsi i Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) di fronte a vecchie e inadeguate normative sui compensi?
Questa la domanda a cui risponde Inarsind, Sindacato nazionale di ingegneri e architetti, in una nota pubblicata recentemente in cui vengono affrontate possibili soluzioni alle problematiche più diffuse sui compensi del CTU.
Il CTU, infatti, nonostante il peso che assume nel processo civile e penale, si deve confrontare con un quadro normativo, secondo Inarsind, ‘vecchio, incompleto e inadeguato’ soprattutto sul fronte delle tariffe a vacazione (ovvero quei compensi orari di riferimento quando la causa non ha un valore predeterminato ed equivalenti a 2 ore lavorative) che stabiliscono un compenso irrisorio e delle parcelle a percentuale relative alle stime immobiliari.
A ciò si aggiungono le problematiche connesse alla liquidazione del compenso come la decisione del Giudice di adottare il compenso più basso nell’ambito della forbice proposta dalla legge o lunghe tempistiche di liquidazione.
Secondo Inarsind “risulta ovvio che l’applicazione oraria di detta norma sia palesemente inadeguata e penalizzante per il CTU, in quanto non possono essere liquidate più di quattro vacazioni al giorno e (…) un’ora di lavoro non può valere, come risulta dalla normativa, 4 euro”.
Per tamponare questa problematica, in attesa che le tariffe siano adeguate al costo della vita secondo le tabelle ISTAT, propone che “le vacazioni vadano calcolate in numero di 4 al giorno per il periodo dell’incarico conferito, escludendo i giorni di sabato, le domeniche e le feste comandate, nonché il tempo concesso alle parti per produrre le loro osservazioni al CTU”, in modo da assicurare alla prestazione intellettuale un importo commisurato all’impegno occorso e non necessariamente collegato al numero di ore strettamente richieste per lo svolgimento dell'incarico.
In più, poichè la Legge 208/2015 prevede l’adeguamento periodico degli onorari ogni tre anni, il Sindacato ha fatto sapere che in accordo con Confprofessioni invierà una richiesta ai Dirigenti Ministeriali preposti per sollecitare il rispetto della normativa.
Anche in questo caso, in attesa che vi sia l’adeguamento ministeriale, Inarsind suggerisce che il CTU, nel momento d’invio della richiesta dei compensi al Giudice per la liquidazione, faccia presente che sul punto la Corte di Cassazione nella sentenza 18070/2012 ha precisato che “i lavori superiori allo scaglione massimo, non utilizzabili come base di calcolo a percentuale, possono essere sicuramente valutati dal Giudice come indice rivelatore dell’eccezionale importanza, complessità e difficoltà delle prestazioni richieste al perito o consulente tecnico e consentire l’applicazione dell’aumento fino al doppio dell’onorario liquidato”.
Inarsind ha sottolineato che la norma si applica solo nel caso di vendita nell’esecuzione immobiliare (che riguarda quasi sempre gli Istituti Bancari) e non alla vendita fallimentare di un immobile o di una divisione.
In più non si applica la decurtazione del 50% al: giuramento di accettazione CTU; presenza alle udienze; sopralluoghi; verifica della completezza della documentazione; redazioni di planimetrie da parte del perito estimatore indispensabili per assolvere l’incarico conferito; redazione schede preliminari, etc.
Infine, Inarsind ha ricordato che si è in attesa dell'espressione della Corte Costituzionale sull’incostituzionalità dell’art.161 della Legge sollevata dal Tar di Vicenza.
Questa la domanda a cui risponde Inarsind, Sindacato nazionale di ingegneri e architetti, in una nota pubblicata recentemente in cui vengono affrontate possibili soluzioni alle problematiche più diffuse sui compensi del CTU.
Il CTU, infatti, nonostante il peso che assume nel processo civile e penale, si deve confrontare con un quadro normativo, secondo Inarsind, ‘vecchio, incompleto e inadeguato’ soprattutto sul fronte delle tariffe a vacazione (ovvero quei compensi orari di riferimento quando la causa non ha un valore predeterminato ed equivalenti a 2 ore lavorative) che stabiliscono un compenso irrisorio e delle parcelle a percentuale relative alle stime immobiliari.
A ciò si aggiungono le problematiche connesse alla liquidazione del compenso come la decisione del Giudice di adottare il compenso più basso nell’ambito della forbice proposta dalla legge o lunghe tempistiche di liquidazione.
CTU: come fare in caso di ‘tariffe a vacazione’
Il Sindacato ricorda che il compenso del Perito nominato dal Giudice è regolato dal DPR 115/2002 e dall’ art.4 della Legge 319/1980 che, disciplinando gli “onorari commisurati al tempo”, stabilisce un “onorario di 14,68 euro per la prima vacazione e di 8,15 euro per ciascuna delle vacazioni successive”.Secondo Inarsind “risulta ovvio che l’applicazione oraria di detta norma sia palesemente inadeguata e penalizzante per il CTU, in quanto non possono essere liquidate più di quattro vacazioni al giorno e (…) un’ora di lavoro non può valere, come risulta dalla normativa, 4 euro”.
Per tamponare questa problematica, in attesa che le tariffe siano adeguate al costo della vita secondo le tabelle ISTAT, propone che “le vacazioni vadano calcolate in numero di 4 al giorno per il periodo dell’incarico conferito, escludendo i giorni di sabato, le domeniche e le feste comandate, nonché il tempo concesso alle parti per produrre le loro osservazioni al CTU”, in modo da assicurare alla prestazione intellettuale un importo commisurato all’impegno occorso e non necessariamente collegato al numero di ore strettamente richieste per lo svolgimento dell'incarico.
In più, poichè la Legge 208/2015 prevede l’adeguamento periodico degli onorari ogni tre anni, il Sindacato ha fatto sapere che in accordo con Confprofessioni invierà una richiesta ai Dirigenti Ministeriali preposti per sollecitare il rispetto della normativa.
Compensi CTU: il problema del tetto massimo
Secondo il Sindacato, il CTU viene penalizzato economicamente anche dall'imposizione di un tetto massimo di 516.456,90 euro ai compensi per stime immobiliari in quanto può succedere che l’importo stimato può risultare di gran lunga superiore (come accade nel caso di divisione ereditaria con patrimoni considerevoli, danni subiti da immobili, valore di vendita di immobili da porre a base d’asta etc.).Anche in questo caso, in attesa che vi sia l’adeguamento ministeriale, Inarsind suggerisce che il CTU, nel momento d’invio della richiesta dei compensi al Giudice per la liquidazione, faccia presente che sul punto la Corte di Cassazione nella sentenza 18070/2012 ha precisato che “i lavori superiori allo scaglione massimo, non utilizzabili come base di calcolo a percentuale, possono essere sicuramente valutati dal Giudice come indice rivelatore dell’eccezionale importanza, complessità e difficoltà delle prestazioni richieste al perito o consulente tecnico e consentire l’applicazione dell’aumento fino al doppio dell’onorario liquidato”.
CTU estimatore: cosa scomputare dall’acconto 50%
Il Sindacato affronta anche il problema sul calcolo delle parcelle per i consulenti tecnici d’ufficio nel caso di esecuzione immobiliare che lega il compenso del CTU esperto stimatore al valore di vendita del bene pignorato e vieta di liquidare ai professionisti acconti superiori al 50% del compenso calcolato sulla stima del bene (come previsto dalla Legge 132/2015).Inarsind ha sottolineato che la norma si applica solo nel caso di vendita nell’esecuzione immobiliare (che riguarda quasi sempre gli Istituti Bancari) e non alla vendita fallimentare di un immobile o di una divisione.
In più non si applica la decurtazione del 50% al: giuramento di accettazione CTU; presenza alle udienze; sopralluoghi; verifica della completezza della documentazione; redazioni di planimetrie da parte del perito estimatore indispensabili per assolvere l’incarico conferito; redazione schede preliminari, etc.
Infine, Inarsind ha ricordato che si è in attesa dell'espressione della Corte Costituzionale sull’incostituzionalità dell’art.161 della Legge sollevata dal Tar di Vicenza.