NORMATIVA
Superbonus, dai Commercialisti proposte per non perdere i crediti di imposta
Detrazione 50% e sismabonus, dalle Entrate la nuova guida
NORMATIVA
Detrazione 50% e sismabonus, dalle Entrate la nuova guida
Illustrate le regole per la cessione del credito per i lavori di adeguamento sismico in condominio
15/06/2017 - L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida alle detrazioni per le ristrutturazioni, aggiungendo le precisazioni circa la cessione del credito relativo alla detrazione, del 75 o dell’85%, per i lavori di riduzione del rischio sismico (Sismabonus).
Nella Guida l’Agenzia chiarisce che dal 1º gennaio 2017 tutti i beneficiari (soggetti Irpef e Ires) possono scegliere di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti ma non banche).
La possibilità di cedere il credito riguarda tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell’imposta, nonché i cessionari del credito che possono, a loro volta, effettuare ulteriori cessioni.
Infine l’Agenzia evidenzia che il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile. Chi riceve il credito può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile.
Infine, la guida spiega come fruire del bonus ristrutturazioni per le spese sostenute dal “convivente di fatto” anche se non possessore o non detentore dell’immobile sul quale sono effettuati i lavori (come previsto per i familiari conviventi).
Come evidenziato nella circolare 8E/2017 tale orientamento vale per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016, interpretazione supportata dal principio dell’unitarietà del periodo d’imposta.
Adeguamento sismico: cessione del credito
La Guida, quindi, ora contiene le regole per la cessione del credito relativo al Sismabonus circa le spese sostenute per interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici, allinenadosi a quanto stabilito nel provvedimento dell’8 giugno scorso.Nella Guida l’Agenzia chiarisce che dal 1º gennaio 2017 tutti i beneficiari (soggetti Irpef e Ires) possono scegliere di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti ma non banche).
La possibilità di cedere il credito riguarda tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell’imposta, nonché i cessionari del credito che possono, a loro volta, effettuare ulteriori cessioni.
Infine l’Agenzia evidenzia che il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile. Chi riceve il credito può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile.
Ristrutturazioni: le altre novità
La guida ha recepito anche i chiarimenti arrivati in tema di detrazioni “connesse”, come quelle per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici: ad esempio, le modalità di calcolo del tetto massimo di 10mila euro, da determinare considerando le spese sostenute nel corso dell’intero arco temporale che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato la stessa unità immobiliare.Infine, la guida spiega come fruire del bonus ristrutturazioni per le spese sostenute dal “convivente di fatto” anche se non possessore o non detentore dell’immobile sul quale sono effettuati i lavori (come previsto per i familiari conviventi).
Come evidenziato nella circolare 8E/2017 tale orientamento vale per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016, interpretazione supportata dal principio dell’unitarietà del periodo d’imposta.