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Da oggi in vigore il Jobs Act degli Autonomi

Da oggi in vigore il Jobs Act degli Autonomi

Tempi certi per i pagamenti, totale deducibilità delle spese per l’aggiornamento professionale e più tutele in caso di maternità e malattia

Vedi Aggiornamento del 27/02/2023
di Alessandra Marra
14/06/2017 - Oggi entra in vigore il Jobs Act degli Autonomi che prevede maggiori tutele per professionisti e partite Iva.
 
Ecco tutte le novità della Legge.
 

Legge sugli autonomi: tempi certi per i pagamenti

Il provvedimento prevede una stretta contro la disparità di peso contrattuale tra committente e lavoratore autonomo, frenando clausole vessatorie e abusive a danno del professionista.
 
Da oggi è vietata la rescissione senza preavviso e unilaterale dei contratti senza un adeguato risarcimento; è considerato illecito un patto che riservi al solo committente la facoltà di modificare le condizioni del contratto e il patto che disponga termini di pagamento superiori ai 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura.   
 
Inoltre, si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta. In questi casi, il professionista può chiedere ed ottenere un risarcimento.
 
Infine, i liberi professionisti possono stipulare polizze assicurative, il cui costo sarà totalmente detraibile, per "recuperare" il mancato pagamento delle proprie parcelle.
 

Professionisti: aggiornamento interamente deducibile

Sono totalmente deducibili le spese per l'aggiornamento professionale, che prevede la partecipazione a corsi obbligatori e master, le spese d’iscrizione a convegni e congressi e quelle di viaggio e soggiorno, fino a 10mila euro l’anno.
 
La completa deducibilità spetta anche per le spese di orientamento, ricerca di nuove opportunità e certificazione delle competenze fino a 5mila euro
 
Le spese per l’esecuzione di un incarico, sostenute dal committente, ma anticipate dal professionista e poi inserite in fattura, devono essere escluse dai compensi e quindi non concorreranno alla formazione del reddito.
 

Protezione sociale professionisti, maternità e malattia

La legge prevede una delega in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche che punta a “rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli Ordini”. Di conseguenza le Casse di previdenza (anche in forma associata), ove autorizzate dagli organi di vigilanza, potranno attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale o socio sanitario, anche altre prestazioni sociali.
 
Tali prestazioni complementari saranno finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.
 
Inoltre è prevista l’indennità di maternità pur continuando a lavorare; fino ad oggi questa possibilità è stata aperta solo ad alcune professioni ordinistiche, mentre per le altre lavoratrici è sempre scattata l’astensione obbligatoria.
 
congedi parentali salgono da tre a sei mesi nei primi tre anni di vita del bambino. Si allarga inoltre la platea degli aventi diritto ai congedi nel primo anno di vita del bambino. In caso di malattia prolungata, si può sospendere il versamento dei contributi per due anni. Le somme non pagate dovranno poi essere rimborsate in rate mensili.
 

Atti pubblici rimessi a ordini e collegi professionali

La Legge prevede una delega al Governo circa “l’individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzieta' di queste”.
 
Prevede, inoltre, disposizioni per la tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti e di vigilanza circa circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interesse nell’esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti.
 

Sfruttamento delle invenzioni

I diritti sulle invenzioni e gli apporti originali, realizzati nell’esecuzione del contratto, spettano al lavoratore autonomo a meno che l’attività inventiva sia prevista dall’oggetto del contratto e venga quindi retribuita.
 

Indennità di disoccupazione

Dal 1° luglio 2017 l'indennità di disoccupazione (Dis-Coll) per i collaboratori coordinati e continuativi, iscritti alla gestione separata Inps e senza partita Iva, sarà estesa ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.
 

Partecipazione ai contratti pubblici e Fondi europei

Le Pubbliche Amministrazioni dovranno predisporre bandi di gara esplicitamente aperti anche ai lavoratori autonomi oltre che alle imprese. Per facilitare l’accesso alle informazioni, saranno attivati sportelli dedicati nei centri per l’impiego. Per quanto riguarda l’accesso ai fondi europei, i lavoratori autonomi saranno definitivamente equiparati alle piccole e medie imprese.
 

Nuovo sportello per i centri d’impiego

Il provvedimento prevede che i centri per l’impiego si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo con il fine di stipulare convenzioni non onerose con gli ordini professionali e le associazioni. Lo sportello dedicato potrà raccogliere le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornendo le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta.
 

Sicurezza negli studi professionali

La legge contiene una delega per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, in modo da semplificare gli oneri in materia di sicurezza sul lavoro in ambiti, come gli studi professionali, che presentano caratteristiche estremamente meno complesse rispetto ad altre realtà produttive.
 

Smart working - Lavoro agile

Il lavoro subordinato diventa agile, con la possibilità di svolgere le proprie mansioni senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, grazie all’utilizzo di strumenti tecnologici, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale.
 
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