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Equo compenso, presentato un ddl per introdurlo

Equo compenso, presentato un ddl per introdurlo

La norma stabilisce che siano nulli i contratti con compensi professionali inferiori ai minimi stabiliti dal DM parametri bis

Vedi Aggiornamento del 16/11/2017
Equo compenso, presentato un ddl per introdurlo
di Alessandra Marra
Vedi Aggiornamento del 16/11/2017
30/06/2017 - Assicurare che i compensi per ogni prestazione professionale siano commisurati all’attività svolta e ritenere nulle clausole contrattuali che contemplino tariffe inferiori ai minimi stabiliti dal DM parametri bis.
 
Queste le principali novità contenute nel disegno di legge 2858 recante ‘Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate’ presentato dal senatore Maurizio Sacconi.
 

Equo compenso: inefficaci clausole che non lo contemplino  

Il disegno di legge stabilisce che per compenso equo si intende “un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione professionale”.
 
L’articolo 2 dichiara “nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo”.
 
Inoltre, stabilisce una presunzione in base alla quale, salva prova contraria, si deve ritenere iniquo il compenso inferiore ai minimi stabiliti dai parametri stabiliti dal Decreto parametri bis (DM 17 giugno 2016) che definisce le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione da porre a base di gara. 

Ad esempio, se un progettista dovesse realizzare relazioni, planimetrie, elaborati grafici relativi alla progettazione preliminare di una residenza standard con un valore complessivo stimato di 500 mila euro si applica la seguente formula CP = Σ (V x G x Q x P) in cui:

V (valore complessivo opera): 500 mila euro
P (valore base): 0.03 + 10 / V0.4= 8.253056%
G (grado complessità opera dalla tabella Z-1) = 0,95 per l’Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate
Q (specificità della prestazione e stabiliti per ogni singola prestazione e per ogni categoria nella tavola Z-2): 0,090 per 'Relazioni, planimetrie, elaborati grafici'
 
Il valore per questa singola prestazione sarebbe di circa 3.500 euro
 

Equo compenso contro la concorrenza al massimo ribasso

Il ddl, come si legge nella relazione allegata, cerca di arginare le conseguenze del percorso di deregolazione tariffaria avviato Decreto Bersani che ha portato le professioni ordinistiche ad sfrenata concorrenza, cui concorrono anche le gare al ribasso delle amministrazioni pubbliche.
 
Ciò conduce i soggetti più deboli (come i newcomers) ad accettare remunerazioni sottocosto con l’inevitabile dequalificazione delle prestazioni. Di conseguenza, il professionista diventa il soggetto debole del rapporto contrattuale nei confronti del committente, con una sensibile diminuzione dei redditi.
 
In questo contesto, quindi, ristabilire l’equo compenso non è solo un principio costituzionale applicabile a tutti i lavori ma una oggettiva esigenza per tutti i consumatori perché li mette al riparo da servizi professionali di bassa qualità.
 

Responsabilità professionale: termini certi per la prescrizione

Infine, la norma stabilisce il dies a quo, a partire dal quale decorre il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità professionale nel caso del non corretto esercizio della prestazione individuandolo nel giorno del compimento della stessa da parte del professionista iscritto all’ordine o collegio professionale.
 
Negli ultimi anni, il vuoto legislativo in materia di responsabilità professionale e decorrenza del termine di esercizio della relativa azione, ha creato confusione in materia ed è stato colmato, seppure in termini non soddisfacenti, dall’opinione giurisprudenziale. Spesso la giurisprudenza ha individuato il termine per l’esercizio dell’azione in questione dal momento in cui il cliente prende conoscenza del non corretto esercizio della prestazione professionale, e quindi dal momento in cui il danno si manifesta all’esterno e diventa percepibile.
 
Il ddl, quindi, pone freno a tale orientamento che rischia di dare luogo ad un’ipotesi di imprescrittibilità dell’azione di responsabilità posto che il committente della prestazione può avere conoscenza del danno anche decorso un periodo molto superiore a dieci anni. Secondo Sacconi, questa situazione si pone in palese contrasto con il principio di certezza del diritto ed è in grado anche di incidere negativamente sulla possibilità per i professionisti di procurarsi la copertura assicurativa per i danni così a lungo latenti.
 
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