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BIM, per le opere pubbliche sarà obbligatorio dal 2019

BIM, per le opere pubbliche sarà obbligatorio dal 2019

In consultazione fino al 3 luglio il decreto che definisce modalità e tempi di introduzione dei metodi e strumenti elettronici di progettazione

Vedi Aggiornamento del 11/11/2022
BIM, per le opere pubbliche sarà obbligatorio dal 2019
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 11/11/2022
20/06/2017 - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mette in consultazione online la proposta di decreto che disciplina l’obbligo di utilizzare il Building Information Modeling (BIM) nella progettazione delle opere pubbliche.
 
Il nuovo Codice Appalti - spiega il Ministero - ha introdotto l’obbligatorietà di specifici metodi e strumenti elettronici di progettazione, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, come previsto dalla normativa europea. Tale obbligo - prosegue il MIT - è finalizzato a razionalizzare le attività di progettazione e delle connesse verifiche, andando a migliorare e snellire processi che fino ad oggi hanno influito su tempi e modi di partecipazione agli appalti.

Secondo il testo in consultazione, l'obbligo entrerà in vigore gradualmente: dal 1° gennaio 2019 per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, al 1° gennaio 2025 per tutte le nuove opere.
 
La modellazione elettronica - spiega il Ministero - è un cambio di paradigma nel comparto costruzioni che consentirà di razionalizzare la spesa per investimenti, internazionalizzare professionisti ed imprese e contribuirà a rendere efficiente e trasparente il settore.
 
Il processo, noto e già applicato come BIM, è un modello per ottimizzare, tramite la sua integrazione con metodi e strumenti elettronici specifici, la progettazione, realizzazione e gestione di costruzioni in ambito di edilizia e infrastrutture. Tramite esso tutti i dati rilevanti di una costruzione e presenti in ogni fase del processo devono risultare disponibili in formati digitali aperti e non proprietari.
 
La consultazione - aperta dal 19 giugno al 3 luglio 2017 - è ospitata alla pagina http://commenta.formez.it/ch/CodiceAppalti
 

Il decreto in consultazione

La bozza di decreto definisce, per gli appalti di lavori e le concessioni di lavori, le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici, e individua gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti e i contenuti informativi del capitolato.
 
L’articolo 1 ricorda il presupposto contenuto nell’articolo 23, comma 13 del Codice Appalti, che investe le stazioni appaltanti e le amministrazioni concedenti della progressiva introduzione della obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici (per la modellazione e per la gestione informativa).
 
L’articolo 2 introduce la definizione, inedita per il Codice Appalti, di ‘ambiente di condivisione dei dati’, definendolo come un ecosistema digitale in cui i dati strutturati principalmente attraverso il modello informativo sono, qualora possibile, prodotti, raccolti e condivisi in base a criteri contrattuali, a principî giuridici sulla tutela della proprietà intellettuale e a dispositivi di protezione della sicurezza dei dati.
 
L’articolo 3 pone una serie di vincoli cogenti alla adozione della modellazione e della gestione informativa da parte delle stazioni appaltanti e delle amministrazioni concedenti che si riassumono: nella definizione di un programma formativo del personale della committenza pubblica; nella redazione di un piano di investimento (che include la manutenzione e l’aggiornamento, oltre all’acquisizione) inerente agli strumenti di modellazione e di gestione informativa; nella determinazione di un disposto amministrativo che permetta alla domanda pubblica di interiorizzare i processi digitalizzati all’interno delle strutture e delle pratiche organizzative correnti.
 
L’articolo 4 regola le condizioni di produzione e di fruizione dei modelli informativi anche attraverso formati neutri e interoperabili, riconosciuti internazionalmente al fine di non condizionare la modellazione e la gestione informativa al ricorso a predeterminati formati proprietari. Molto significativa è la previsione che i flussi di dati, espressi in formati neutri, oltre che proprietari, debbano avvenire entro l’ambiente di condivisione dei dati, garantendo che essi siano sempre utilizzabili al fine di migliorare i processi decisionali relativi ai procedimenti.
 
L’articolo 5, nel rispetto dell’adempimento delle condizioni previste all’articolo 3, ribadisce la necessità di ottemperare al vincolo prestabilito all’articolo 3 per adottare e richiedere metodi e strumenti di modellazione e gestione informativa.
 
L’articolo 6 fissa le scadenze temporali dell’obbligatorietà sulla scorta degli intervalli di importi posti a base di gara e della sussistenza della natura di complessità dei lavori: dal 1° gennaio 2019 per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro; dal 1° gennaio 2020 per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni; dal 1° gennaio 2021 per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro; dal 1° gennaio 2022 per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del Codice; dal 1° gennaio 2025 per le nuove opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro.
 
L’articolo 7 rappresenta il nucleo fondante del provvedimento, in quanto attribuisce alla stazione appaltante oppure alla amministrazione concedente il ruolo di agente determinante del procedimento in materia di modellazione e di gestione informativa attraverso la redazione del capitolato informativo che indica i contenuti informativi dettagliati attesi e la loro progressione, finalizzati alle fasi successive alla progettazione, cioè la esecuzione dei lavori, le attività di manutenzione e, più in generale, la gestione dell’opera e delle attività in essa ospitate, a seconda delle diverse specificità contrattuali.
 
L’articolo 8, che contempla l’istituzione di una commissione di monitoraggio, evidenzia la opportunità di tenere sotto osservazione le dinamiche evolutive della digitalizzazione e della gestione informativa, oltre che di formulare criteri di indirizzo e misure operative a supporto degli operatori della domanda pubblica e dell’offerta privata.
 
L’articolo 9 infine, oltre all’entrata in vigore, stabilisce che il decreto si applica a opere i cui bandi di gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore. L’articolo prevede, inoltre, la facoltà delle stazioni appaltanti di utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici specifici alle varianti riguardanti progetti di opere relativi a bandi di gara pubblicati prima dell’entrata in vigore del presente decreto.
 
La consultazione - aperta dal 19 giugno al 3 luglio 2017 - è ospitata alla pagina http://commenta.formez.it/ch/CodiceAppalti
 

La Commissione ministeriale e la consultazione

Il decreto è stato predisposto dalla Commissione istituita dal Ministero delle Infrastrutture in attuazione dell’articolo 23 del Codice Appalti per individuare le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei predetti metodi e strumenti elettronici. La Commissione - composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, del mondo accademico e della rete nazionale delle professioni dell’area tecnico-scientifica - ha avviato, come prima fase di ascolto, un’attività di coinvolgimento attraverso la predisposizione di un apposito questionario e l’audizione degli stakeholder, terminata con la costruzione di una proposta finalizzata all’adozione del decreto.
 
Prima della stesura della versione definitiva del decreto, il MIT ha lanciato la consultazione online per allargare il ventaglio dei soggetti coinvolti nel processo partecipativo e raccogliere tutti i contributi di chi quotidianamente è coinvolto nell’utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici specifici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture. 
 
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