Antincendio, in vigore le nuove norme di prevenzione per le scuole
ANTINCENDIO
Antincendio, in vigore le nuove norme di prevenzione per le scuole
Il progettista può scegliere se applicare la nuova regola prestazionale o la vecchia normativa prescrittiva
29/08/2017 - I professionisti antincendio hanno maggiore libertà nel delineare una strategia per la prevenzione incendi nelle scuole nuove ed esistenti: dallo scorso 25 agosto, infatti, è in vigore il DM 7 agosto 2017 che contiene la nuova regola tecnica prestazionale.
Tuttavia nulla vieta, nel caso gli occupanti siano meno di 100, di fare riferimento alla norma appena emanata.
Sono esclusi dal campo applicazione le scuole aziendali e ambienti didattici ubicati all’interno di attività non scolastiche per le quali, comunque, le presenti norme possono costituire un utile riferimento.
Questa metodologia potrà permettere al progettista di ‘costruire la strada migliore’ tra più alternative, e magari scegliere, a parità di sicurezza, quella più conveniente dal punto di vista economico.
L'applicazione "prestazionale" è facoltativa e può essere utilizzata dal progettista in alternativa alle norme precettive disposte dal DM 26 agosto 1992.
Le due norme (nuovo metodo prestazionale e vecchia normativa prescrittiva), quindi, continueranno a coesistere fino al 31 dicembre 2019, data in cui il Ministero dell'Interno e il MIUR termineranno il monitoraggio dell’applicazione della nuova norma, riservandosi la possibilità di apportarvi delle correzioni e valutando l’eventuale abrogazione delle regole tecniche verticali precettive esistenti.
Il DM 7 agosto 2017 servirà anche a superare i casi in cui il Dm del 1992 risultava di difficile applicazione.
Prevenzione incendi: ambito d’applicazione della norma
La nuova norma tecnica ‘verticale’ reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti edifici o locali adibiti ad attività scolastica di ogni ordine, grado e tipo, collegi e accademie, con affollamento superiore a 100 occupanti, esclusi gli asili nido.Tuttavia nulla vieta, nel caso gli occupanti siano meno di 100, di fare riferimento alla norma appena emanata.
Sono esclusi dal campo applicazione le scuole aziendali e ambienti didattici ubicati all’interno di attività non scolastiche per le quali, comunque, le presenti norme possono costituire un utile riferimento.
Prevenzione incendi: maggiore libertà al progettista
Il vantaggio dell’approccio prestazionale risiede nella maggiore libertà lasciata al professionista nel delineare una strategia antincendio su misura, valutata in base alla specifica realtà nella quale si trova ad operare, muovendosi tra i "paletti" stabiliti dalla normativa.Questa metodologia potrà permettere al progettista di ‘costruire la strada migliore’ tra più alternative, e magari scegliere, a parità di sicurezza, quella più conveniente dal punto di vista economico.
L'applicazione "prestazionale" è facoltativa e può essere utilizzata dal progettista in alternativa alle norme precettive disposte dal DM 26 agosto 1992.
Le due norme (nuovo metodo prestazionale e vecchia normativa prescrittiva), quindi, continueranno a coesistere fino al 31 dicembre 2019, data in cui il Ministero dell'Interno e il MIUR termineranno il monitoraggio dell’applicazione della nuova norma, riservandosi la possibilità di apportarvi delle correzioni e valutando l’eventuale abrogazione delle regole tecniche verticali precettive esistenti.
Adeguamento antincendio scuole: più facile rispettare il termine del 31 dicembre 2017
Come suggerito da Italiasicura in una nota, il nuovo decreto potrà facilitare l’adeguamento antincendio delle scuole, che il Decreto Milleproroghe ha fissato al 31 dicembre 2017.Il DM 7 agosto 2017 servirà anche a superare i casi in cui il Dm del 1992 risultava di difficile applicazione.