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Subappalto, dall’Ance indicazioni pratiche agli operatori

Subappalto, dall’Ance indicazioni pratiche agli operatori

Pubblicato il vademecum per orientare le imprese dopo le novità introdotte dal Codice Appalti

Vedi Aggiornamento del 07/09/2018
Subappalto, dall’Ance indicazioni pratiche agli operatori
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 07/09/2018
31/08/2017 - Il Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) ha stravolto le norme sul subappalto. Lo sa bene l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), che ha redatto un vademecum sul subappalto per facilitare l’attività delle imprese.
 

Condizioni per il subappalto

La quota della prestazione che il concorrente intende subappaltare, ricorda l’Ance, deve essere indicata in sede di offerta. Nello stesso momento, ove richiesto, va comunicata la terna dei potenziali subappaltatori.
Per ogni subappaltatore bisogna allegare il Documento di gara unico europeo (DGUE) e il PASSOE.
 
Perché la Stazione Appaltante autorizzi il subappalto, l’aggiudicatario del contratto di appalto deve depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di inizio dell'esecuzione delle prestazioni. Contestualmente al deposito del contratto, l’aggiudicatario deve trasmettere la certificazione sui requisiti del subappaltatore, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
 
Nel caso in cui sia richiesta l’indicazione della terna, il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 deve essere dichiarato dal concorrente al momento della presentazione dell’offerta e la Stazione Appaltante compie una nuova verifica al momento dell’autorizzazione.
 
L’affidatario deve acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni nel corso dell’esecuzione e l'importo dello stesso sia incrementato.
 

Subappalto, Italia contro l’Unione Europea

In realtà, sottolinea il documento dell’Ance, le norme sul subappalto sono in contrasto con le norme e la giurisprudenza UE. Secondo Bruxelles, le norme di recepimento dichiaratamente restrittive in materia di subappalto, adottate dall’Italia, risultano in contraddizione con la normativa UE sugli appalti, che ha come principale obiettivo quello di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle merci, alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nonché di facilitare la partecipazione delle PMI nelle procedure di appalto. La Corte di Giustizia Europea ha già bacchettato la Lituania per aver posto dei limiti più restrittivi rispetto a quelli previsti dalle Direttive e a breve potrebbe aprire una procedura dii nfrazione nei confronti dell'Italia.

La visione dell’Unione Europea è stata condivisa da molte imprese italiane e dalla stessa Ance, che ha presentato un esposto lamentando molti punti di contrasto tra la normativa italiana e quella europea. Oltre al limite del 30% al subappalto e all'obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, gli edili sono contrari all'impossibilità di qualificarsi con le lavorazioni eseguite in subappalto, al divieto di ribasso sui costi della manodopera e all'obbligo del pagamento diretto del subappaltatore. 
 
Non la pensa così il legislatore italiano, che non ha dato ascolto alle raccomandazioni della Commissione Europea motivando la sua scelta con la particolare situazione interna, in cui la mancanza di limiti al subappalto ha aperto le porte a infiltrazioni criminali e fatto aumentare i tempi e i costi di realizzazione delle opere.
 
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