I giudici hanno anche spiegato che il concorrente deve dichiarare alla Stazione Appaltante tutti gli elementi che possono influire sulla sua valutazione. Solo un atteggiamento trasparente e collaborativo dà diritto al contraddittorio, cioè alla possibilità che, dopo aver valutato la situazione, la Stazione Appaltante non tenga conto di eventuali precedenti penali.
Illeciti professionali, esclusione anche se la condanna non è definitiva
Nel caso preso in esame dal Consiglio di Stato, un’impresa aveva dichiarato di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. In realtà non aveva dichiarato un precedente penale, proprio per gravi illeciti professionali, contenuto in una sentenza non definitiva del Tribunale penale con cui era stata condannata al divieto di contrattare per un anno con la pubblica amministrazione. Per questo motivo era stata esclusa dalla gara.Secondo i giudici, non importa che la sentenza non sia definitiva perché, in base alle indicazioni del Codice Appalti, costituisce un mezzo di prova indiretto.
Illeciti professionali e possibilità di contraddittorio
Il CdS ha confermato l’esclusione dalla gara non tanto per la presenza di una sentenza, ma per l’omessa dichiarazione della sua esistenza.A detta dei giudici, l'operatore economico è sempre tenuto a dichiarare situazioni ed eventi potenzialmente rilevanti ed è poi la Stazione Appaltante a giudicarne la gravità. L'aver taciuto le circostanze in questione, si legge nella sentenza, ha impedito, da un lato, una valutazione completa sull'affidabilità e l'integrità morale del candidato e, d'altro lato, è stata sintomatica di una condotta non trasparente e collaborativa.
I giudici hanno concluso ricordando che il Codice Appalti e le linee guida dell’Anac sui mezzi di prova e le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto ammettono il contraddittorio, cioè la possibilità che il professionista o l’impresa spieghi la sua posizione, solo nei casi in cui si siano dimostrati leali e trasparenti nei confronti della Stazione Appaltante.