Nessuna chance di conflitto di interesse
Il divieto, hanno spiegato i giudici, si estende a collaboratori e dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione e anche ai soggetti che hanno svolto attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.L’unica eccezione si ha nel caso in cui il progettista possa dimostrare che l’esperienza acquisita durante la redazione del progetto non lo avvantaggi rispetto agli altri concorrenti.
Proposte migliorative in contraddittorio col progettista
Nel caso preso in esame, una Rete temporanea di imprese aveva vinto una gara per la progettazione costruttiva e strutturale di alcune opere civili. Faceva parte del raggruppamento anche un ingegnere che in realtà aveva redatto, per conto della Stazione Appaltante, il progetto poi posto a base di gara.La seconda classificata aveva presentato ricorso perché, a suo avviso, l’aggiudicazione era contraria all’articolo 24, comma 7, del Codice Appalti. I giudici le hanno dato ragione osservando anche una incongruità rispetto al bando di gara. Il bando prevedeva infatti che eventuali soluzioni migliorative dovessero essere valutate in contraddittorio con il progettista dell’opera. Ma come avrebbe potuto il progettista del raggruppamento di imprese svolgere un contraddittorio col progettista della Stazione Appaltante dal momento che si trattava della stessa persona?
Sulla base di queste considerazioni, il Tar ha annullato l’aggiudicazione della gara e ha disposto lo scorrimento della graduatoria, affidando l’incarico alla seconda classificata.