Errori di progettazione, l’impresa deve correggerli
01/09/2017 - L’impresa è responsabile dei vizi presenti nel progetto che è chiamata a realizzare. Lo ha affermato nei giorni scorsi la Cassazione con la sentenza 20214/2017.
In altre parole, ogni soggetto deve rispettare le regole della propria attività. Oltre a questo, se, in base alle competenze di cui è in possesso, si accorge di vizi o errori presenti nel progetto, ha l’obbligo di denunciarlo e farlo presente al committente.
La situazione non cambia se il soggetto che realizza l'opera non si accorge degli errori pur avendo le competenze necessarie per farlo. Anche in questo caso è considerato responsabile degli errori commessi nella realizzazione dell’opera.
Errori di progettazione e responsabilità dell’appaltatore
Nel caso preso in esame, un privato aveva commissionato ad un'impresa la realizzazione di un immobile. La progettazione era stata seguita invece da un professionista esterno all’azienda.
Dopo la conclusione dei lavori era sorto un contenzioso perché l’impresa lamentava un ritardo nel pagamento e il privato la presenza di vizi nell’opera.
La Corte territoriale aveva stabilito la presenza di un concorso di colpa tra committente e impresa dal momento che i vizi dipendevano dalla direzione dei lavori e dalla volontà della committenza.
Appaltatore obbligato al risarcimento se non segnala i vizi
La Cassazione ha ribaltato la situazione affermando che l’impresa, anche quando sia chiamata a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuta a rispettare le regole dell'arte ed è soggetta a responsabilità anche in caso di ingerenza del committente.
Di conseguenza, l’imprenditore è tenuto al risarcimento se, in base alle sue competenze, si è accorto dei vizi causati da errori di progettazione o dalla direzione dei lavori ma non li ha denunciati al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, o se, pur avendo la capacità tecnica necessaria, non ha rilevato i vizi.
Sulla base di questi motivi, l’impresa è stata condannata al risarcimento richiesto.