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Sottotetti e seminterrati, la Lombardia punta sul recupero dell’esistente

Sottotetti e seminterrati, la Lombardia punta sul recupero dell’esistente

Entrambe le tipologie di intervento sono incentivate con sconti sui costi di costruzione e deroghe alle norme sulle altezze interne dei locali

Vedi Aggiornamento del 14/06/2018
Sottotetti e seminterrati, la Lombardia punta sul recupero dell’esistente
di Paola Mammarella
15/09/2017 - Valorizzare il patrimonio edilizio esistente, ma anche combattere il consumo di suolo e favorire la rigenerazione urbana . Sono gli obiettivi che hanno spinto la Regione Lombardia all’approvazione di una serie di misure. Tra queste la LR 15/2017 per la semplificazione (art.26 in tema di sottotetti) e, qualche mese prima, la LR 7/2017 sul recupero dei seminterrati.
 

Recupero dei sottotetti

In Lombardia una norma sul recupero a fini abitativi dei sottotetti esisteva già: si tratta del Capo I della LR 12/2005 per il governo del territorio. La LR 15/2017 incentiva ulteriormente tale recupero esentando dal pagamento del contributo di costruzione quelli con superficie utile lorda fino a 40mq, di pertinenza dell’abitazione principale.
 
Restano confermate le altre regole, cioè il recupero ai soli fini abitativi, e la necessità di rispettare una serie di requisiti igienico-sanitati, come l’altezza media ponderale di 2,40 metri (2,10 metri per i comuni posti a quote superiori a seicento metri di altitudine sul livello del mare).
 
Gli interventi possono comportare l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione, nonché modificazioni di altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde a condizione che non si superino le altezze massime consentite dallo strumento urbanistico. Nel caso in cui gli interventi comportino delle modifiche all’aspetto degli edifici (vietati nelle zone vincolate) è richiesto l’esame dell’impatto paesistico.
 
Una volta recuperato, il sottotetto non può cambiare la sua destinazione d’uso per dieci anni. 
 

Recupero dei seminterrati

Con la LR 7/2017 la Regione ha deciso di sdoganare il recupero a fini abitativi dei seminterrati. La norma fissa dei criteri generali, ma sono poi i Comuni a decidere le zone in cui è applicabile e quelle in cui i recuperi sono vietati. 

La legge regionale prevede comunque dei limiti: innanzitutto l’esclusione delle zone interessate da operazioni di bonifica o da fenomeni di risalita dell’acqua, ma anche che i seminterrati siano legittimamente realizzati e che si trovino in edifici già serviti da tutte le urbanizzazioni primarie.
 
D’altro canto, il recupero è incentivato dalla possibilità di creare unità abitative autonome nel seminterrato, non solo stanze in più, di derogare all’altezza dei locali, che non può essere inferiore a 2,40 metri, e di monetizzare l’obbligo di reperire nuovi spazi per parcheggi. 

Sono inoltre  esenti dal versamento del costo di costruzione vani e locali seminterrati con una superficie lorda di pavimento non superiore ai 200 metri quadrati se destinati a uso residenziale e non superiore ai 100 metri quadrati se destinati ad altri usi, che costituiscono pertinenza diretta di unità immobiliari.
 
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