Questa la posizione che INARSIND, associazione sindacale degli ingegneri ed architetti liberi professionisti italiani, ribadisce in vista del provvedimento di prossima emanazione, che fisserà le sanzioni per chi non accetta pagamenti con bancomat.
POS obbligatorio: non necessario per progettisti
Inarsind evidenzia che il pagamento delle prestazioni di architetti ed ingegneri liberi professionisti è, per tempistiche, importi e rapporto tra cliente e professionista, corrisposto più con bonifico che tramite POS.Le prestazioni di progettazione e di direzione dei lavori, infatti, si espletano su un arco di tempo che può essere più o meno ampio e vengono pagate dopo la presentazione di avviso di parcella che spesso prevede compensi superiori ai mille euro; di conseguenza il committente paga con bonifico bancario a fronte della relativa fattura.
Inoltre, a seguito delle diverse misure di defiscalizzazione messe in campo negli ultimi anni per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione o riqualificazione energetica/antisismica, le prestazioni connesse a tali pratiche (comprese le progettazioni e direzioni lavori) vengono pagate secondo procedure specifiche che prevedono l’utilizzo del bonifico bancario.
Obbligo di POS: i professionisti siano esclusi
Inarsind ritiene, quindi, che l’estensione di tale obbligo ai professionisti architetti ed ingegneri non vada ad introdurre alcun vantaggio o miglioramento del servizio per il cliente, che, verosimilmente, “non si recherebbe presso lo studio appositamente per pagare con il POS quando può facilmente fare un bonifico online, molto spesso a costo zero”.Il POS costituirebbe solo un ulteriore costo da sostenere per il professionista che non farebbe alcun utilizzo del servizio. Di conseguenza, Inarsind invita il Governo ad escludere gli ingegneri e gli architetti dall’obbligo di POS.
In alternativa il sindacato rimanda all’art. 693 del Codice Penale ("chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a trenta euro") che determina l’illecito non in mancanza del POS ma solamente in caso di mancata accettazione dell’utilizzo dello stesso su richiesta del cliente.