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Ecobonus per privati e condomìni, le Entrate aggiornano la Guida

Ecobonus per privati e condomìni, le Entrate aggiornano la Guida

Le indicazioni per fruire del bonus per il risparmio energetico e per trasferire il credito di incapienti e condòmini

Vedi Aggiornamento del 17/09/2018
Ecobonus per privati e condomìni, le Entrate aggiornano la Guida
di Alessandra Marra
Vedi Aggiornamento del 17/09/2018
15/09/2017 - Come usufruire delle agevolazioni per il risparmio energetico, sia per le singole unità immobiliari sia per le parti comuni degli edifici condominiali, e come trasferire il credito di incapienti e condomini.
 
Queste le informazioni che l’Agenzia delle Entrate fornisce nella guida aggiornata alle agevolazioni per il risparmio energetico in cui distingue tra le regole in vigore per le spese sostenute fino al 31 dicembre del 2016 e le novità in vigore dal primo gennaio del 2017 e fino al 2021.
 

Ecobonus condomini

Tra le novità, le Entrate segnalano le detrazioni più elevate per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali attraverso i quali si raggiungono determinati indici di prestazione energetica. In particolare, la detrazione, da ripartire sempre in 10 rate annuali di pari importo, spetta nelle seguenti misure: 1) 70%, se gli interventi riguardano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio; 2) 75%, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel DM 26 giugno 2015.
 
Queste maggiori detrazioni valgono per le spese effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 e vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
 
Le condizioni richieste dalla norma per usufruire delle maggiori detrazioni devono essere asseverate da professionisti abilitati attraverso l’attestazione della prestazione energetica degli edifici.
 
L'ENEA potrà effettuare controlli, anche a campione, su queste attestazioni. L’attestazione non veritiera, per la quale il professionista è chiamato a rispondere, comporta la decadenza dal beneficio.
 

La cessione del credito degli incapienti

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per la riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali, i contribuenti che si trovano nella cosiddetta “no tax area” (incapienti) possono cedere ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi un credito pari alla detrazione Irpef spettante, come pagamento di una parte del corrispettivo.
 
In particolare, il credito è utilizzabile in compensazione, a partire dal 10 aprile 2017 e mediante il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. La quota di credito non fruita nell’anno può essere riportata nei periodi d’imposta successivi ma non può essere chiesta a rimborso.
 
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, compresi quelli che danno diritto alle maggiori detrazioni del 70 e 75%, i condòmini che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, si trovano nella cosiddetta “no tax area” (incapienti) possono cedere un credito pari alla detrazione Irpef spettante.
La cessione può essere disposta in favore: 1) dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi; 2) di altri soggetti privati (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti); 3) di istituti di credito e intermediari finanziari (ad esempio banche). I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione. E’ esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche.
 

Cessione del credito da soggetti ‘non incapienti’

L’agenzia spiega anche che, per i lavori eseguiti dal 1° gennaio 2017 sulle parti comuni degli edifici condominiali, per i quali si ha diritto alle detrazioni più elevate del 70 e del 75%, anche soggetti diversi dagli incapienti possono scegliere di cedere il credito.
 
In questo caso il credito potrà essere ceduto: 1) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi; 2) ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti). Non possono cederlo, invece, a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.
 
Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
 

Risparmio energetico: bonus 65% fino a dicembre 2017

Non ci sono grosse novità sul fronte dell’ecobonus 65% sulle singole abitazioni per cui sono state prorogate le regole dell’anno scorso: fino al 31 dicembre 2017 coloro che eseguono interventi di riqualificazione energetica hanno diritto a una detrazione fiscale del 65% (dall’Irpef e dall’Ires) da spalmare su 10 anni.
 
L’Agenzia ricorda anche che detrazione vale anche, relativamente alle spese effettuate tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017, per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti che ne consentano anche la regolazione.
 
Nella guida si specifica che si ha diritto all’agevolazione anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Pertanto, non assumono rilievo, ai fini della detrazione, i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore.
 
Dal 1° gennaio 2018 l’agevolazione sarà sostituita con la detrazione (del 36%) prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.
 
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