Appalti sui beni culturali, nuove norme in vigore dall’11 novembre
Regole più leggere per qualificarsi nella gare su beni tutelati e possibilità di trasferire i requisiti tecnici in caso di cessione d'impresa
Il provvedimento si riferisce nello specifico alle gare, pubbliche o private, che riguardano le attività di scavo archeologico (comprese le indagini archeologiche subacquee), i lavori di monitoraggio, manutenzione e restauro su immobili sottoposti a tutela e il monitoraggio, la manutenzione e il restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici.
Appalti beni culturali: le novità per la qualificazione delle imprese
Con il nuovo decreto il Ministero dei Beni Culturali (Mibact) alleggerisce alcuni requisiti per qualificarsi nelle gare su immobili tutelati; ad esempio sul fronte dei requisiti di idoneità tecnica prescrive che, per partecipare all'appalto, l'impresa deve avere eseguito lavori sui beni culturali per almeno il 70% dell'importo (e non più al 90% come prescriveva il DM 294/2000) della classifica per cui viene richiesta l'iscrizione.
Inoltre, se si dimostra la continuità nell'attività, non sarà previsto alcun limite temporale mentre in precedenza era necessario dimostrare di aver eseguito quell'ammontare nei cinque anni precedenti la firma del contratto.
E’ stato introdotto, fra i criteri di valutazione delle offerte, uno specifico regime di premialità per le offerte presentate da imprese che si avvalgano nella progettazione e nell'esecuzione dei lavori di personale in possesso di titoli rilasciati da scuole specialistiche nei settori di valorizzazione del patrimonio culturale.
In più, in caso di cessione di impresa sarà possibile trasferire i requisiti tecnici dall'impresa cedente all'impresa cessionaria.
Per i lavori sotto i 40 mila euro il certificato di buon esito dei lavori può essere rilasciato, oltre che dalla soprintendenza, anche dall'amministrazione aggiudicatrice.
Infine, il DM specifica che chi ricopre l'incarico di direttore tecnico non può rivestire, per la durata dell'appalto, un incarico analogo per conto di altre imprese qualificate; il soggetto, infatti, deve presentare alla stazione appaltante una dichiarazione di unicità di incarico.
Lavori sui beni culturali: progettazione e direzione lavori
Il nuovo decreto prevede che l’affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali sia disposto, di regola, sulla base del progetto esecutivo, ma sono specificati anche i casi in cui può bastare il progetto definitivo.
Inoltre, il DM stabilisce che, per ogni intervento, il responsabile unico del procedimento, nella fase di progettazione di fattibilità, stabilisca il successivo livello progettuale da porre a base di gara e valuti motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, la possibilità di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualità.
Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva devono essere ricoperte da un architetto o possono essere espletate da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali.
Per la direzione dei lavori e il supporto tecnico alle attività del responsabile unico è necessario avvalersi di un architetto, di un restauratore di beni culturali qualificato o, secondo la tipologia dei lavori, di un altro professionista di cui all'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali (archeologi, archivisti, bibliotecari, restauratori di beni culturali ecc) in possesso di un'esperienza almeno quinquennale e di specifiche competenze coerenti con l'intervento.