Predisposizione degli edifici alla banda ultralarga, ecco la Guida
IMPIANTI
Predisposizione degli edifici alla banda ultralarga, ecco la Guida
Il vademecum presentato a Smart Building Expo illustra obblighi e responsabilità di progettisti, imprese e PA
20/11/2017 - Quali regole seguire per la corretta predisposizione e installazione della banda ultralarga negli edifici di nuova costruzione o interessati da una ristrutturazione pesante?
A spiegarlo la Guida di Confindustria Digitale, Assimpredil Ance e Anitec-Assinform, con il patrocinio di Anci e Ministero dello Sviluppo Economico, presentata allo Smart Building Expo 2017.
Nella stessa occasione è stata presentata in anteprima l’etichetta ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico “Edificio predisposto alla banda larga” che consentirà, a cittadini e imprese, di conoscere la cablatura degli immobili, in attuazione dell’articolo 135 bis del DPR 380/2001 (Testo unico sull’edilizia) introdotto dalla Legge 164/2014 di conversione del Decreto Sblocca Italia (DL 133/2014).
Le linee guida riguardano nello specifico quanto previsto dal nuovo art. 135 bis del Testo Unico sull’Edilizia che rende obbligatoria l’applicazione dell’infrastruttura multiservizio per tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia siano state presentate dopo il 1° luglio 2015 e per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia ‘pesante’ ovvero che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente o che comportino mutamenti della destinazione d’uso.
Il documento, ricco di riferimenti normativi e immagini esplicative, è un ottimo riferimento tecnico per progettisti, imprese che si devono confrontare con la realizzazione delle infrastrutture fisiche multiservizio.
La seconda riguarda la tipologia degli impianti richiesti, che sono costituiti da adeguati spazi installativi e da impianti in fibra ottica. Infatti, oltre all’obbligo della predisposizione, è indicata anche la tecnologia da utilizzare nella realizzazione della dorsale di telecomunicazione d’edificio, identificando nel sistema distributivo a fibra ottica l’unico impianto idoneo a rispettare la normativa.
Una terza questione riguarda la predisposizione di un punto di accesso alla rete di comunicazione elettronica facilmente utilizzabile dagli operatori di rete.
Infine, la quarta questione riguarda la possibilità di fornire l’edificio correttamente predisposto alla ricezione a banda larga di una “etichetta volontaria” con lo scopo evidente di valorizzare l’immobile in fase di compravendita che può essere rilasciata solo da un installatore elettronico.
Tale, professionista dovrà, quindi, certificare che l’impianto è stato realizzato a regola d’arte (nel rispetto di quanto previsto dalle guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3) ed è quindi in grado di soddisfare i prerequisiti della norma: la riduzione dei costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e il rispetto dei diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica.
La responsabilità maggiore è quella del progettista che deve prevedere in fase di progettazione gli spazi installativi necessari alla realizzazione e implementazione futura dell’impianto e allegare il progetto dell’impianto multiservizio alla domanda di agibilità.
Pari, se non maggiore, è la responsabilità del firmatario del provvedimento amministrativo di autorizzazione alla costruzione (tecnico della PA) che dovrà controllare l’esistenza, tra gli allegati alla domanda del progetto, dell’impianto multiservizio e della sua rispondenza ai requisiti di legge per rilasciare il permesso di costruire.
L’impresa ha la responsabilità di richiedere ai propri progettisti il rispetto della norma e la realizzazione dell’impianto multiservizi a regola d’arte. In caso di mancata realizzazione o di realizzazione non conforme alla norma è responsabile in prima persona rispetto agli acquirenti.
Responsabilità anche per gli Agenti Immobiliari e per il Notaio che deve verificare la presenza tra gli allegati del progetto dell’impianto multiservizio e della relativa certificazione di realizzazione “a regola d’arte”.
A spiegarlo la Guida di Confindustria Digitale, Assimpredil Ance e Anitec-Assinform, con il patrocinio di Anci e Ministero dello Sviluppo Economico, presentata allo Smart Building Expo 2017.
Nella stessa occasione è stata presentata in anteprima l’etichetta ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico “Edificio predisposto alla banda larga” che consentirà, a cittadini e imprese, di conoscere la cablatura degli immobili, in attuazione dell’articolo 135 bis del DPR 380/2001 (Testo unico sull’edilizia) introdotto dalla Legge 164/2014 di conversione del Decreto Sblocca Italia (DL 133/2014).
Banda ultralarga: gli argomenti della guida
La guida ha l’obiettivo di divulgare i contenuti dei provvedimenti di legge in materia di predisposizione degli edifici alla ricezione a banda ultralarga e di sensibilizzare l’intera filiera dell’edilizia (progettisti, imprese di costruzioni e tecnici della pubblica amministrazione) rispetto agli obblighi e alle opportunità, fornendo uno strumento di consultazione e verifica.Le linee guida riguardano nello specifico quanto previsto dal nuovo art. 135 bis del Testo Unico sull’Edilizia che rende obbligatoria l’applicazione dell’infrastruttura multiservizio per tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia siano state presentate dopo il 1° luglio 2015 e per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia ‘pesante’ ovvero che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente o che comportino mutamenti della destinazione d’uso.
Il documento, ricco di riferimenti normativi e immagini esplicative, è un ottimo riferimento tecnico per progettisti, imprese che si devono confrontare con la realizzazione delle infrastrutture fisiche multiservizio.
Installazione banda ultralarga: gli obblighi
La guida, dopo una panoramica normativa sull’argomento, evidenzia alcune questioni che devono essere considerate con attenzione da tutti i tecnici interessati al processo edificatorio. La prima riguarda l’obbligo perentorio e la decorrenza: per tutti i nuovi edifici il cui permesso di costruire sia posteriore al 1° luglio 2015 e per tutte le ristrutturazioni profonde.La seconda riguarda la tipologia degli impianti richiesti, che sono costituiti da adeguati spazi installativi e da impianti in fibra ottica. Infatti, oltre all’obbligo della predisposizione, è indicata anche la tecnologia da utilizzare nella realizzazione della dorsale di telecomunicazione d’edificio, identificando nel sistema distributivo a fibra ottica l’unico impianto idoneo a rispettare la normativa.
Una terza questione riguarda la predisposizione di un punto di accesso alla rete di comunicazione elettronica facilmente utilizzabile dagli operatori di rete.
Infine, la quarta questione riguarda la possibilità di fornire l’edificio correttamente predisposto alla ricezione a banda larga di una “etichetta volontaria” con lo scopo evidente di valorizzare l’immobile in fase di compravendita che può essere rilasciata solo da un installatore elettronico.
Tale, professionista dovrà, quindi, certificare che l’impianto è stato realizzato a regola d’arte (nel rispetto di quanto previsto dalle guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3) ed è quindi in grado di soddisfare i prerequisiti della norma: la riduzione dei costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e il rispetto dei diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica.
Banda ultralarga negli edifici: le responsabilità dei tecnici
La Guida evidenza anche le responsabilità che ricadono sui principali attori coinvolti in una compravendita di un immobile soggetto all’applicazione della norma sulla banda larga.La responsabilità maggiore è quella del progettista che deve prevedere in fase di progettazione gli spazi installativi necessari alla realizzazione e implementazione futura dell’impianto e allegare il progetto dell’impianto multiservizio alla domanda di agibilità.
Pari, se non maggiore, è la responsabilità del firmatario del provvedimento amministrativo di autorizzazione alla costruzione (tecnico della PA) che dovrà controllare l’esistenza, tra gli allegati alla domanda del progetto, dell’impianto multiservizio e della sua rispondenza ai requisiti di legge per rilasciare il permesso di costruire.
L’impresa ha la responsabilità di richiedere ai propri progettisti il rispetto della norma e la realizzazione dell’impianto multiservizi a regola d’arte. In caso di mancata realizzazione o di realizzazione non conforme alla norma è responsabile in prima persona rispetto agli acquirenti.
Responsabilità anche per gli Agenti Immobiliari e per il Notaio che deve verificare la presenza tra gli allegati del progetto dell’impianto multiservizio e della relativa certificazione di realizzazione “a regola d’arte”.