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Bandi di progettazione a 1 euro, dalla Sicilia un nuovo caso

Bandi di progettazione a 1 euro, dalla Sicilia un nuovo caso

Nei giorni scorsi due bandi a Solarino (SR). Gli architetti di Catania diffidano le PA che chiedono prestazioni gratuite e gli iscritti che le accettano

Vedi Aggiornamento del 03/04/2019
Bandi di progettazione a 1 euro, dalla Sicilia un nuovo caso
di Alessandra Marra
Vedi Aggiornamento del 03/04/2019
28/11/2017 - Ancora un duro colpo al diritto all’equo compenso per i progettisti: il Comune di Solarino (SR) ha pubblicato la scorsa settimana due bandi di progettazione con importo a base d’asta pari ad 1 euro.
 
Il bando arriva dopo la Sentenza 4614/2017 del Consiglio di Stato che ha ritenuto legittimo il Bando di Catanzaro da 1 euro, ma anche dopo l’introduzione della norma sull’equo compenso per tutti nel Decreto Fiscale, sulla quale è arrivato ieri il parere negativo dell'Antitrust.
 

Progettazione a 1 euro: cosa prevede il bando di Solarino

I due bandi di gara del Comune di Solarino riguardano la progettazione (definitiva ed esecutiva) e la direzione lavori di interventi di efficientamento energetico di due plessi scolastici (una scuola elementare e una media) e prevedono un importo a base d’asta per la direzione lavori quantificato in base al DM 17 giugno 2016 mentre l’importo per la progettazione viene quantificato pari ad 1 euro.
 
Il Comune specifica la motivazione nella relazione al bando: “nella progettazione è stato considerato legittimo, secondo quanto stabilito dalla recente sentenza del CdS, l’affidamento dell’incarico al prezzo simbolico di 1 € sul presupposto che il ritorno economico non va strettamente connesso ad un introito finanziario ma può ben essere legato ad altre utilità, pur sempre economicamente apprezzabili, generate dal contratto stesso quali il ritorno di immagine o l’implementazione del curriculum.”
 

Progettazione ad 1 euro: Inarsind grida allo scandalo

Inarsind, Sindacato Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti Italiani, che già aveva sottolineato il rischio che altri Comuni seguissero l’esempio di Catanzaro ha dichiarato: “Siamo allo scandalo: dopo settimane passate a discutere di equo compenso e dopo aver plaudito all’apertura a tutte le professioni abbiamo di fronte dei nuovi casi Catanzaro in cui si bandiscono incarichi professionali con base d’asta 1 euro!”
 
“E’ inaccettabile che si possa continuare ad operare in spregio alla normativa vigente, il comportamento tenuto dalla stazione appaltante in oggetto dimostra che il Codice degli Appalti, che avrebbe dovuto garantire l’impossibilità di un “Catanzaro 2”, non ha alcun valore e può essere bypassato in funzione della Sentenza 4614 che diventa faro nella notte per le Amministrazioni che necessitino di affidare incarichi in mancanza di fondi o che semplicemente vogliano mettere in atto un risparmio per le proprie casse, da utilizzare a piacimento, peraltro nel caso specifico senza alcun riferimento ad un eventuale contratto di sponsorizzazione di cui all’art.19 del Codice”.
 
“Il coordinamento regionale di Inarsind Sicilia ha prontamente inviato segnalazione all’ANAC in merito ai bandi in oggetto e chiesto il ritiro della procedura alla stazione appaltante” ha concluso Inarsind che ha chiesto nuovamente, con forza, a Parlamento, Governo ed ANAC di prendere posizione decisa su quanto accaduto a tutela della  legalità e trasparenza negli appalti pubblici.
 

Bandi a 1 euro: il CNI chiede il ritiro del bando

Il Presidente del CNI, Armando Zambrano, ha immediatamente provveduto ad inviare la diffida alla Stazione Appaltante e all’Anac, con la quale ha chiesto il ritiro immediato dei bandi in quanto palesemente difformi rispetto ai commi 8 e 8 ter dell’articolo 24 del Codice, come modificato dal decreto Correttivo. Inoltre, ha segnalato il calcolo artificioso del corrispettivo per la direzione lavori che finisce col produrre un artificioso frazionamento dell’importo da porre a base di gara che, valutato correttamente, sarebbe superiore alla soglia dei 40.000 euro.
 
Nel merito interviene Michele Lapenna, Consigliere CNI con delega ai Lavori Pubblici e responsabile dell’Osservatorio bandi: “Sulla base delle modifiche introdotte dal Dlgs 56/2017 le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il Decreto Parametri per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli appalti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Inoltre, è vietato alle Stazioni Appaltanti di prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso”.
 
“In questo contesto di disapplicazione delle norme - afferma Armando Zambrano - diventa ancora più importante quanto approvato in Senato relativamente all’equo compenso. A questo proposito, ribadiamo la necessità di proseguire con i successivi provvedimenti attuativi al fine di garantire che i procedimenti di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura siano definitivamente improntati al rispetto delle norme vigenti, con esclusione della valutazione del prezzo nella loro aggiudicazione”.
 

Bandi gratis, gli architetti di Catania ricorrono alla diffida

Per limitare il problema dei bandi gratuiti, l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Catania ha pubblicato una nota con la quale diffida le Amministrazioni a chiedere e ricevere prestazioni gratuite da parte degli iscritti all’Ordine e chiede di segnalare con tempestività qualsiasi proposta in tal senso.
 
Infatti, l’Ordine ricorda che il Codice dei Contratti, all'art.24 comma 8-ter recita: "Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso".
 
Nel contempo, l’Ordine ha deciso di diffidare i propri iscritti a svolgere prestazioni gratuite nei confronti di qualsivoglia Amministrazione, alla luce degli illeciti che verrebbero a configurarsi, precisando che agirà per le vie legali, oltre al  deferimento al Consiglio di Disciplina, nel confronti di chi non si attiene a tali prescrizioni.
 
In questo caso ricorda che il Codice deontologico, art.20 (Concorrenza sleale) comma 2 recita: "La rinunzia, totale o parziale, al compenso è ammissibile soltanto in casi eccezionali e per comprovate  ragioni atte a giustificarla. La rinunzia totale o la richiesta di un onorario con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione e di importo tale a indurre il committente ad assumere una decisione di natura commerciale, falsandone le  scelte economiche, è da considerarsi comportamento anticoncorrenziale e grave infrazione deontologica”.
 
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