Servizi di progettazione oltre 209mila euro, da Anac il bando tipo
LAVORI PUBBLICI
Servizi di progettazione oltre 209mila euro, da Anac il bando tipo
Sarà vincolante per garantire la massima standardizzazione. L’Anticorruzione stima la riduzione dei contenziosi e dei tempi di realizzazione delle opere
14/12/2017 - Un bando tipo vincolante, tranne in pochi casi, per gli appalti di servizi e forniture di importo superiore alle soglie comunitarie (209mila euro). Lo ha redatto l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) per dare alle Stazioni Appaltanti uno strumento in grado di garantire la qualità e l’omogeneità dei procedimenti, evitando quindi contenziosi e consentendo un notevole risparmio in termini di tempo.
Il disciplinare messo a punto dall’Anac non riguarda quindi i bandi per la realizzazione di opere pubbliche, ma spiega alle Stazioni Appaltanti come redigere i bandi per l’affidamento di servizi, in cui rientrano i servizi di ingegneria e architettura, come ad esempio la progettazione di nuove opere o interventi di manutenzione e messa in sicurezza, e l’acquisizione di beni, come software o altri strumenti necessari alle Amministrazioni per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Il Disciplinare prende in considerazione la sola procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Si tratta, spiega la relazione illustrativa, di una scelta non solo per la semplificazione, ma anche per valorizzare gli aspetti qualitativi, oltre che economici, così come previsto a livello comunitario e dal Codice Appalti (D.lgs. 50/2016). Il bando tipo può comunque adattarsi alle aggiudicazioni con il criterio del prezzo più basso.
La mancata indicazione della terna di subappaltatori o l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre non costituisce motivo di esclusione, ma viene sanzionato col divieto di subappalto. Il divieto di ricorrere al subappalto scatta anche nel caso il cui un concorrente indichi un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. Questo perché la terna indicata risulta invalida.
Il concorrente viene invece escluso dalla gara se, invece, uno dei subappaltatori non possiede i requisiti richiesti dall’articolo 80 del Codice Appalti.
Il disciplinare fornisce inoltre una serie esaustiva di indicazioni su soccorso istruttorio, avvalimento, garanzie provvisorie e definizione delle controversie.
Il disciplinare messo a punto dall’Anac non riguarda quindi i bandi per la realizzazione di opere pubbliche, ma spiega alle Stazioni Appaltanti come redigere i bandi per l’affidamento di servizi, in cui rientrano i servizi di ingegneria e architettura, come ad esempio la progettazione di nuove opere o interventi di manutenzione e messa in sicurezza, e l’acquisizione di beni, come software o altri strumenti necessari alle Amministrazioni per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Bando tipo vincolante
Le norme del disciplinare, precisa la relazione, sono vincolanti tranne quelle indicate espressamente come facoltative. Sono inoltre ammesse delle deroghe al bando tipo a patto che non si pongano in contrasto con la normativa vigente e siano adeguatamente motivate.Il Disciplinare prende in considerazione la sola procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Si tratta, spiega la relazione illustrativa, di una scelta non solo per la semplificazione, ma anche per valorizzare gli aspetti qualitativi, oltre che economici, così come previsto a livello comunitario e dal Codice Appalti (D.lgs. 50/2016). Il bando tipo può comunque adattarsi alle aggiudicazioni con il criterio del prezzo più basso.
Chiarimenti su subappalto e cause di esclusione
La relazione illustrativa allegata al bando tipo fornisce anche una serie di spiegazioni su argomenti considerati spinosi e poco chiari come il subappalto, l’obbligo di individuare la terna di subappaltatori e le cause di esclusione.La mancata indicazione della terna di subappaltatori o l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre non costituisce motivo di esclusione, ma viene sanzionato col divieto di subappalto. Il divieto di ricorrere al subappalto scatta anche nel caso il cui un concorrente indichi un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. Questo perché la terna indicata risulta invalida.
Il concorrente viene invece escluso dalla gara se, invece, uno dei subappaltatori non possiede i requisiti richiesti dall’articolo 80 del Codice Appalti.
Il disciplinare fornisce inoltre una serie esaustiva di indicazioni su soccorso istruttorio, avvalimento, garanzie provvisorie e definizione delle controversie.