Impatto delle strutture leggere sul paesaggio, decide lo Stato
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NORMATIVA
Impatto delle strutture leggere sul paesaggio, decide lo Stato
La Corte Costituzionale boccia la Campania: le Regioni possono solo scegliere quale titolo abilitativo richiedere
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del 20/05/2025
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04/12/2017 - Tende, camper e roulotte posizionate permanentemente all’interno di una struttura ricettiva hanno un impatto sul paesaggio che le norme regionali non possono negare. Lo ha spiegato la Corte Costituzionale, che con la sentenza 246/2017 ha dichiarato l’illegittimità di una disposizione contenuta nella LR 4/2011 della Campania.
Il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, sostenendo che, in materia di governo del territorio, le Regioni non hanno il potere di determinare gli aspetti che rivestono una rilevanza paesaggistica.
Di diverso tipo sono le considerazioni sull’impatto edilizio e urbanistico delle installazioni.
I giudici hanno ricordato infatti che, in base alla Legge 221/2015, “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili” è considerata un intervento di nuova costruzione a meno che i manufatti non servano a sodisfare solo esigenze temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate.
In questo caso, hanno spiegato i giudici, alle Regioni è chiesto di definire le caratteristiche costruttive e della tipologia degli allestimenti mobili che non comportano una trasformazione stabile del territorio.
Si tratta di valutazioni che però non hanno nulla a che vedere con la compatibilità ambientale e paesaggistica che, conclude la Corte Costituzionale, è di esclusiva competenza dello Stato.
La norma della Campania è stata quindi giudicata incostituzionale.
Tende, camper roulotte e strutture temporanee
Secondo la norma della Campania, i mezzi autonomi di pernottamento, collocati all’interno dei campeggi, non hanno nessuna rilevanza ai fini urbanistici qualora conservino i meccanismi di rotazione, non possiedano collegamenti permanenti al terreno e siano dotati di allacciamenti alle reti tecnologiche removibili in qualunque momento.Il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, sostenendo che, in materia di governo del territorio, le Regioni non hanno il potere di determinare gli aspetti che rivestono una rilevanza paesaggistica.
Strutture temporanee e impatto sul paesaggio
La Corte Costituzionale ha confermato l’idea del CdS affermando che spetta alla legislazione statale determinare i presupposti per l’autorizzazione paesaggistica e che le Regioni non possono determinare cosa è rilevante ai fini paesaggistici e cosa non lo è.Di diverso tipo sono le considerazioni sull’impatto edilizio e urbanistico delle installazioni.
I giudici hanno ricordato infatti che, in base alla Legge 221/2015, “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili” è considerata un intervento di nuova costruzione a meno che i manufatti non servano a sodisfare solo esigenze temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate.
In questo caso, hanno spiegato i giudici, alle Regioni è chiesto di definire le caratteristiche costruttive e della tipologia degli allestimenti mobili che non comportano una trasformazione stabile del territorio.
Si tratta di valutazioni che però non hanno nulla a che vedere con la compatibilità ambientale e paesaggistica che, conclude la Corte Costituzionale, è di esclusiva competenza dello Stato.
La norma della Campania è stata quindi giudicata incostituzionale.
Norme correlate
Sentenza 29/11/2017 n.246
Corte Costituzionale - Giudizio di legittimità costituzionale Art. 1, c. 129, della legge della Regione Campania 15/03/2011, n. 4
Legge dello Stato 28/12/2015 n.221
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità 2014)
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