Installazione di una pergotenda, che procedura seguire?
NORMATIVA
Installazione di una pergotenda, che procedura seguire?
Tar Lazio: dipende dalle dimensioni, dalle caratteristiche tecniche e dall’uso cui è destinata
04/01/2018 - L’installazione di una pergotenda normalmente rientra tra le attività di edilizia libera, ma le cose cambiano se la struttura ha grandi dimensioni e se ne fa un utilizzo duraturo nel tempo. È questo il principio espresso dal Tar Lazio con la sentenza 12632/2017.
Al contrario, quando la struttura per le sue caratteristiche tecniche altera la sagoma dell’edificio, ha una dimensione considerevole e presenta un ancoraggio massiccio al suolo, va classificata come nuova costruzione e per la sua realizzazione è richiesto il permesso di costruire.
Nonostante ciò, il titolare del bar aveva comunque installato un manufatto che consisteva in una struttura fissa sorretta da pali in metallo, ancorati al suolo, di lunghezza pari a circa 18 metri e per una superficie complessiva di circa 80 mq. La struttura aveva inoltre finestre con scorrevoli in plastica trasparente o PVC, era stata realizzata in aderenza al muro perimetrale e riduceva la visuale degli altri condomini.
In sostanza, i proprietari volvano far passare per pergotenda ciò che invece, pur avendo una tenda come copertura, per le sue caratteristiche tecniche aveva l’obiettivo di ampliare la superficie commerciale e doveva quindi essere considerato “nuova costruzione”. I giudici hanno quindi disposto la rimozione del manufatto, perché realizzato abusivamente senza permesso di costruire.
Pergotenda: quando serve il permesso di costruire
I giudici hanno sottolineato che la pergotenda “è una struttura destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini)”. Per la sua consistenza e le caratteristiche costruttive, non è “un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo”. Questo perché, ha spiegato il Tar, in base agli articoli 3 e 10 del Dpr 380/2001, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione che determinano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio. Una struttura leggera, destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico, non ha invece queste caratteristiche.Al contrario, quando la struttura per le sue caratteristiche tecniche altera la sagoma dell’edificio, ha una dimensione considerevole e presenta un ancoraggio massiccio al suolo, va classificata come nuova costruzione e per la sua realizzazione è richiesto il permesso di costruire.
Pergotenda: il caso
Il proprietario di un bar situato nel cortile di un condominio aveva chiesto all’assemblea condominiale l’autorizzazione all'installazione di una veranda sul cortile esterno di pertinenza esclusiva del locale commerciale, ma l’assemblea aveva negato l’assenso.Nonostante ciò, il titolare del bar aveva comunque installato un manufatto che consisteva in una struttura fissa sorretta da pali in metallo, ancorati al suolo, di lunghezza pari a circa 18 metri e per una superficie complessiva di circa 80 mq. La struttura aveva inoltre finestre con scorrevoli in plastica trasparente o PVC, era stata realizzata in aderenza al muro perimetrale e riduceva la visuale degli altri condomini.
In sostanza, i proprietari volvano far passare per pergotenda ciò che invece, pur avendo una tenda come copertura, per le sue caratteristiche tecniche aveva l’obiettivo di ampliare la superficie commerciale e doveva quindi essere considerato “nuova costruzione”. I giudici hanno quindi disposto la rimozione del manufatto, perché realizzato abusivamente senza permesso di costruire.