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Ricostruzione, novità in arrivo per il Durc di congruità

Ricostruzione, novità in arrivo per il Durc di congruità

L’Inps ricorda che è diverso dal Durc online e che saranno definite a breve le modalità per il rilascio

Vedi Aggiornamento del 23/05/2018
Ricostruzione, novità in arrivo per il Durc di congruità
di Paola Mammarella
04/01/2018 - Sta per entrare nel vivo il DURC di congruità. A ricordarlo è l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), che con il messaggio 5183/2017 ha chiarito i contenuti dell’ordinanza 41/2017 del Commissario straordinario per la ricostruzione, spiegando la differenza tra DURC online e DURC di congruità.
 

DURC online

Il DURC online, disciplinato dal DM 30 gennaio 2015, è il documento con il quale l’impresa, o chiunque vi abbia interesse, verifica, con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale, la regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e delle Casse Edili. Per ottenerlo, l’interessato deve collegarsi ai portali web di Inps o Inail.
 
È richiesto per gli interventi di ricostruzione pubblica, al momento dell’aggiudicazione e alla stipula del contratto, e per la ricostruzione privata, al momento dell’adozione del provvedimento di concessione del contributo.
 

DURC di congruità

Il DURC di congruità attesta la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori di ricostruzione pubblica e privata ed è rilasciato esclusivamente dalle Casse Edili territorialmente competenti.
 
Alla presentazione e al termine degli stati di avanzamento lavori, il DURC di congruità integra il DURC online.
 
I criteri per la determinazione e la verifica della congruità e le modalità di rilascio del DURC di congruità saranno definiti a breve con una successiva ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione.
 

I chiarimenti dell’Inps

Nell'attesa che venga definita la disciplina del DURC di congruità, l’Inps ha spiegato che sono superate le indicazioni contenute nel messaggio 2174 del 25 maggio 2017, con le quali era stata prevista, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione e riparazione di edifici privati danneggiati o distrutti dal sisma 2016, l’apertura di una specifica posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione “7U”. Chi ha chiesto l’attivazione di queste posizioni potrà richiedere la loro cessazione.
 
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