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Sicurezza di edifici pubblici e territorio, nel bonus non rientra la progettazione

Sicurezza di edifici pubblici e territorio, nel bonus non rientra la progettazione

Il 20 febbraio scadono i termini per accedere ai 150 milioni stanziati dalla legge di Bilancio 2018, ma i Comuni sono ancora confusi

Vedi Aggiornamento del 27/04/2018
Sicurezza di edifici pubblici e territorio, nel bonus non rientra la progettazione
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 27/04/2018
19/02/2018 - I servizi di progettazione non possono accedere al bonus per la messa in sicurezza degli edifici pubblici, comprese le scuole, e del territorio. A disposizione, lo ricordiamo, ci sono 150 milioni di euro stanziati dal comma 853 della Legge di Bilancio 2018 (150 milioni per l'anno 2018, 300 milioni per l'anno 2019 e 400 milioni per l'anno 2020).
 
Le domande per richiedere i contributi scadono domani 20 febbraio, ma i Comuni non hanno le idee chiare e fino ai giorni scorsi hanno inoltrato richieste di chiarimento al Ministero dell’Interno.
 

Sicurezza edifici pubblici e territorio, i contributi ai Comuni

Ricordiamo che, come previsto dalla Legge di Bilancio 2018, i Comuni devono comunicare al Ministero dell’Interno le richieste di contributo entro le ore 24:00 del 20 febbraio 2018. Non possono essere richiesti contributi di importo superiore a 5.225.000 euro complessivi.
 
Le opere per cui si richiede il finanziamento devono essere inserite in uno strumento programmatorio del Comune, come ad esempio il piano triennale delle opere pubbliche.
 
Per l’invio delle richieste il Ministero ha predisposto una pagina web e fornito una serie di spiegazioni.
 

Sicurezza edifici pubblici e territorio, i dubbi dei Comuni

Nonostante le spiegazioni, i Comuni hanno manifestato dei dubbi. Queste, in sintesi, alcune delle risposte fornite.
 
I servizi di architettura e ingegneria finalizzati alla verifica di vulnerabilità sismica, con relativa definizione preliminare degli interventi necessari al raggiungimento della sicurezza degli edifici, non possono essere finanziati.
 
Gli interventi finanziabili devono essere affidati entro 8 mesi dall’emanazione del DM 29 gennaio 2018, con cui è stato regolato l'accesso al bonus.
 
Si può richiedere il bonus anche per completare opere iniziate con altri finanziamenti, ad esempio regionali. I finanziamenti possono essere riconosciuti solo ai Comuni e non alle società da loro controllate né alle Unioni di Comuni.
 
Nella richiesta, oltra a una sintetica descrizione dell’opera, va indicato il codice unico di progetto (CUP). Il CUP deve riferirsi ai settori Infrastrutture ambientali e risorse idriche o Opere infrastrutture sociali. Date le difficoltà riscontrate da molti Enti, saranno accettati i CUP già generati riferiti al settore infrastrutture di trasporto.
 
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