Add Impression
Network
Pubblica i tuoi prodotti
Efficienza energetica e rinnovabili, in arrivo regole semplificate

Efficienza energetica e rinnovabili, in arrivo regole semplificate

Linee guida nazionali per le autorizzazioni all’installazione e sostituzione di impianti su residenze e terziario. Novità anche per i certificatori

Vedi Aggiornamento del 09/09/2019
di Alessandra Marra
20/03/2018 - Definire linee guida valide su tutto il territorio nazionale per le procedure relative all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei dispositivi per l'efficienza energetica.

È l'obiettivo del decreto (vedi la bozza provvisoria) che, in attuazione del Dlgs 102/2014, prova a semplificare e armonizzare gli iter per l’installazione di impianti e dispositivi tecnologici per l’efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili  in ambito residenziale e terziario.

Il decreto sarà domani all'esame della Conferenza Unificata per l'intesa. Dopodichè proseguirà il suo iter e, entro 120 giorni dall'entrata in vigore, le Regioni e gli Enti locali dovranno adeguare la propria normativa. 
 

Efficienza energetica: le procedure per l'installazione degli impianti 

Nelle linee guida sono ribadite e sistematizzate le procedure da attuare per l’installazione di pompe di caloregeneratori di calore, impianti solari termicigeneratori ibridi compatti. Tali procedure, ricordiamo, sono state recentemente disciplinate dai decreti SCIA 1 - Dlgs 126/2016 e SCIA 2 - Dlgs 222/2016 (leggi tutto)
 
Le norme si applicano ai casi di nuova installazione e/o sostituzione di impianti tecnologici destinati ai servizi di climatizzazione invernale e/o estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, in funzione anche delle tipologie di lavori individuate dal DM 26 giugno 2015.
 
Ad esempio, gli interventi di installazione di pompe di calore sono considerati attività di edilizia libera e possono essere eseguiti senza comunicazione da parte dell'interessato all'amministrazione comunale né titolo abilitativo quando:
- sono ascrivibili al novero di interventi di manutenzione ordinaria;
- riguardano pompe di calore aerotermiche con potenza termica utile nominale inferiore a 12kW. 
 
Per tutti gli altri interventi è, invece, necessaria una comunicazione dell'inizio dei lavori, anche per via telematica, asseverata da un tecnico abilitato (CILA) comprensiva dell'attestazione concernente l'autorizzazione paesaggistica ove richiesta. 
 

Certificatore energetico su tutto il territorio nazionale

Infine, la bozza di decreto contiene una importante novità: il riconoscimento della qualifica di certificatore energetico su tutto il territorio nazionale. Lo scopo è quello di favorire l’omogeneità nell'applicazione della disciplina e di eliminare situazioni di possibile alterazione della concorrenza fra le diverse aree del Paese.
 
Le più lette
Imposta la nazione di spedizione

La scelta della nazione consente la corretta visualizzazione dei prezzi e dei costi di spedizione