Antincendio, definite le priorità per scuole e asili nido
ANTINCENDIO
Antincendio, definite le priorità per scuole e asili nido
Pubblicate le indicazioni per l’applicazione della normativa, dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di adeguamento
03/04/2018 - Fissate le indicazioni prioritarie per adeguare gli asili nido e le scuole di ogni ordine e grado ai requisiti antincendio.
E’ stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 21 marzo 2018 “Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché’ agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido”.
Ricordiamo che il 31 dicembre 2017 è scaduto il termine, più volte prorogato, per adeguarsi ai requisiti previsti dal DM 26 agosto 1992 per le scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado e per gli edifici e locali adibiti ad asili nido.
In quest’ottica, e ipotizzando un numero considerevole di scuole e asili nido sprovvisti di certificato prevenzione incendi e Scia antincendio, il DM suddivide in tre livelli di priorità le disposizioni di cui si deve tenere conto nel programmare le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole.
Le indicazioni programmatiche prioritarie, inoltre, potranno essere utilizzate dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco per impartire prescrizioni graduali e graduate, in presenza della rilevazione di carenze o lacune negli adempimenti inseriti nei diversi livelli di priorità dal decreto.
livello di priorità A - osservanza delle disposizioni del DM 26 agosto 1992 relative a: impianto elettrico di sicurezza; sistemi di allarme; estintori; segnaletica di sicurezza; norme di esercizio.
livello di priorità B - osservanza delle disposizioni DM 26 agosto 1992 relative a: spazi per esercitazioni; spazi per depositi; spazi per l’informazione e le attività parascolastiche; spazi per servizi logistici; impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi;
livello di priorità C - le restanti disposizioni del decreto.
Inoltre, la norma sottolinea che le attività di adeguamento potranno essere effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme tecniche del DM 3 agosto 2015 come integrato dal DM 7 agosto 2017.
livello di priorità A - osservanza delle disposizioni del DM 16 luglio 2014 relative a: servizi di sicurezza; illuminazione di sicurezza; estintori; allarme acustico; segnaletica di sicurezza; organizzazione e gestione della sicurezza antincendio; informazione e formazione antincendio.
livello di priorità B: impianti elettrici per il sezionamento di emergenza; servizi di sicurezza.
livello di priorità C: le restanti disposizioni del decreto.
E’ stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 21 marzo 2018 “Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché’ agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido”.
Adeguamento antincendio: gli obblighi per scuole e asili
Il provvedimento definisce l’applicazione della normativa antincendio dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di adeguamento.Ricordiamo che il 31 dicembre 2017 è scaduto il termine, più volte prorogato, per adeguarsi ai requisiti previsti dal DM 26 agosto 1992 per le scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado e per gli edifici e locali adibiti ad asili nido.
In quest’ottica, e ipotizzando un numero considerevole di scuole e asili nido sprovvisti di certificato prevenzione incendi e Scia antincendio, il DM suddivide in tre livelli di priorità le disposizioni di cui si deve tenere conto nel programmare le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole.
Le indicazioni programmatiche prioritarie, inoltre, potranno essere utilizzate dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco per impartire prescrizioni graduali e graduate, in presenza della rilevazione di carenze o lacune negli adempimenti inseriti nei diversi livelli di priorità dal decreto.
Antincendio: le indicazioni prioritarie per le scuole
Il provvedimento stabilisce che, per le scuole, i livelli di priorità programmatica sono:livello di priorità A - osservanza delle disposizioni del DM 26 agosto 1992 relative a: impianto elettrico di sicurezza; sistemi di allarme; estintori; segnaletica di sicurezza; norme di esercizio.
livello di priorità B - osservanza delle disposizioni DM 26 agosto 1992 relative a: spazi per esercitazioni; spazi per depositi; spazi per l’informazione e le attività parascolastiche; spazi per servizi logistici; impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi;
livello di priorità C - le restanti disposizioni del decreto.
Inoltre, la norma sottolinea che le attività di adeguamento potranno essere effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme tecniche del DM 3 agosto 2015 come integrato dal DM 7 agosto 2017.
Antincendio: le indicazioni prioritarie per gli asili
Per l’adeguamento antincendio degli asili i livelli di priorità programmatica sono:livello di priorità A - osservanza delle disposizioni del DM 16 luglio 2014 relative a: servizi di sicurezza; illuminazione di sicurezza; estintori; allarme acustico; segnaletica di sicurezza; organizzazione e gestione della sicurezza antincendio; informazione e formazione antincendio.
livello di priorità B: impianti elettrici per il sezionamento di emergenza; servizi di sicurezza.
livello di priorità C: le restanti disposizioni del decreto.