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Offerta economicamente più vantaggiosa, CdS: ‘Anac non centra l’obiettivo’

Offerta economicamente più vantaggiosa, CdS: ‘Anac non centra l’obiettivo’

Nei casi in cui il massimo ribasso è consentito, manca una bussola per la scelta. Ancora lontana la piena attuazione del Codice Appalti

Vedi Aggiornamento del 18/07/2018
Offerta economicamente più vantaggiosa, CdS: ‘Anac non centra l’obiettivo’
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 18/07/2018
16/04/2018 - Le linee guida Anac sull’offerta economicamente più vantaggiosa, attuative del Codice Appalti non aiutano la scelta delle Stazioni Appaltanti nei casi in cui è consentita anche l’aggiudicazione con massimo ribasso. È il giudizio espresso dal Consiglio di Stato, che ha dato parere positivo, con osservazioni, alla bozza dell’Anticorruzione.
 
L’Anac, lo ricordiamo, aveva già approvato nel 2016 le linee guida sull’offerta economicamente più vantaggiosa. Il testo è stato però superato dal Correttivo del 2017 ed è stato necessario predisporne uno nuovo.
 

Codice Appalti e offerta economicamente più vantaggiosa

In base al Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), “le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita”.
 
Questa impostazione nel 2016, in fase di stesura del nuovo Codice Appalti, ha rappresentato una rivoluzione con l’obiettivo di guadagnare qualità e trasparenza. Scegliendo l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il prezzo deve sempre essere controbilanciato da valutazioni sulla qualità delle proposte presentate.
 
I contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40mila euro possono essere affidati esclusivamente secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
 

Massimo ribasso, in alcuni casi il Codice Appalti lo consente

I lavori di importo fino a 2 milioni di euro potranno essere aggiudicati col criterio del prezzo più basso, a condizione che si tratti di procedure ordinarie, quindi di gare e non di procedure negoziate, e che a base di gara venga posto il progetto esecutivo. Le Stazioni Appaltanti potranno inoltre utilizzare il meccanismo di esclusione automatica con sistema antiturbativa. 
 
Il massimo ribasso è consentito anche per l’affidamento di servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, di importo inferiore a 40mila euro o di importo superiore a 40mila euro, ma caratterizzati da elevata ripetitività.
 

Offerta economicamente più vantaggiosa, il parere del Consiglio di Stato

Tranne i casi espressamente previsti dal Codice, in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa è obbligatoria, le Stazioni Appaltanti possono scegliere quale criterio di scelta applicare. Secondo il Consiglio di Stato, le linee guida avrebbero dovuto orientare le Stazioni Appaltanti in questa scelta invece che limitarsi “alle sole indicazioni operative per il calcolo dell’OEPV”.
 
“Le linee guida - si legge nel parere del CdS - forniscono utili indicazioni in ordine alla definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione che devono essere sottesi alla costruzione degli elementi o criteri di valutazione. Esse, tuttavia, non forniscono criteri per orientare la discrezionalità delle amministrazioni sulla scelta del criterio di aggiudicazione”. Una lacuna, ha affermato il CdS, presente anche nelle linee guida del 2016 e che sarebbe stato utile colmare alla luce dell’esperienza maturata.
 
I giudici si aspettavano inoltre delle indicazioni operative sul nuovo comma 14-bis dell’articolo 95, introdotto con il Correttivo. Secondo la norma, “In caso di appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta”. Il CdS da una parte comprende l’obiettivo della norma: “evitare che, a fronte di procedure indette sulla base del progetto esecutivo, l’aggiudicazione possa essere disposta premiando elementi di carattere avulso rispetto al proprium della procedura”. D’altro canto, però, secondo il CdS “determina l’effetto di rendere ben difficile per le stazioni appaltanti la concreta individuazione degli elementi qualitativi dell’offerta nell’ambito di un criterio che, pure, dovrebbe garantirla in massimo grado”.
 
Contestato in parte anche il metodo con cui l’Anac ha varato le linee guida. Secondo il CdS il testo dovrebbe essere più flessibile e più facilmente modificabile. Per questo ha suggerito di dotarsi di forme e metodi di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione.
 

Codice Appalti, Ance: ‘norme poco chiare rallentano l’edilizia’

Il parere del CdS avalla in un certo senso le critiche mosse al Codice Appalti dall’Associazione nazionale costruttori edili (Ance).
 
Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, l’Ance ha lanciato la campagna per la segnalazione delle opere incompiute o bloccate dalla burocrazia. In questa occasione il presidente, Gabriele Buia, ha sottolineato che tra le cause del blocco dell’edilizia c’è il cattivo funzionamento del Codice Appalti, l’esistenza di norme poco chiare, che le stesse Amministrazioni non riescono ad applicare.
 
Per questo ha suggerito l’approvazione di un decreto legge che consenta subito di far partire i lavori e, successivamente, una riforma del Codice Appalti dotata di regolamento attuativo che restituisca la certezza del diritto.
 

Codice Appalti, ancora lontana l’attuazione

Una delle novità del Codice del 2016 rispetto al passato, è stata proprio il passaggio da un unico decreto attuativo ad una serie di linee guida flessibili e decreti dei Ministeri competenti.
 
Il rischio blocco, paventato da quanti avrebbero preferito conservare il regolamento attuativo unico, era stato minimizzato con l’abrogazione graduale del vecchio regolamento attuativo (Dpr 207/2010), che sarebbe stato via via sostituito dai nuovi decreti. Questo avrebbe evitato incertezze e vuoti normativi.
 
Le cose sembrano essere andate diversamente. In totale i decreti attuativi del Codice Appalti sono 62. Ne risultano approvati 23, mentre tra testi in corso di approvazione e ancora da avviare, mancano all’appello 39 decreti attuativi. A due anni dall’approvazione del Codice Appalti e a un anno dal debutto del Correttivo, il processo per la piena operatività delle nuove regole sui contratti pubblici non ha ancora superato la metà del suo percorso.
 
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