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Antincendio, in arrivo la regola tecnica per le attività commerciali

Antincendio, in arrivo la regola tecnica per le attività commerciali

Si applicherà agli spazi che superano i 400 metri quadri. Misure di prevenzione più severe dai 1500 metri quadri in su

Vedi Aggiornamento del 22/01/2019
Antincendio, in arrivo la regola tecnica per le attività commerciali
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 22/01/2019
30/04/2018 - In arrivo la nuova regola tecnica verticale per la prevenzione degli incendi nelle attività commerciali. La bozza è stata messa a punto dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco e si applica alle strutture con superficie lorda superiore a 400 metri quadri.
 
La regola tecnica verticale sarà inglobata nel Codice di prevenzione degli incendi (DM 3 agosto 2015). Prima dovrà ricevere il parere della Commissione Europea, che valuterà se le nuove regole sono idonee a non ostacolare la libera circolazione delle merci, cioè che non nascondano il rischio di una stretta anticoncorrenziale.
 

Regole tecniche verticali, cosa sono

Le regole tecniche verticali servono a caratterizzare meglio una specifica attività fornendo ulteriori indicazioni rispetto a quelle già previste dal Codice. L’applicazione delle regole tecniche verticali presuppone l’applicazione dell’intero Codice di prevenzione incendi, del quale sono parte integrante. Differiscono dalla regola tecnica orizzontale che uniforma i diversi aspetti della progettazione antincendio, definendo criteri operativi e progettuali validi per più attività.
 

Regola tecnica verticale per le attività commerciali

Le attività commerciali saranno classificate in base alla loro dimensione calcolata in metri quadri e al numero di piani di cui si compone l’edificio. Nel computo della superficie lorda utile, oltre alle aree destinate alla vendita devono essere considerate quelle utilizzare per servizi, depositi e spazi comuni coperti direttamente funzionali all’attività commerciale.
 
Potranno invece essere omesse le quote dei piani dei percorsi di collegamento dell’attività commerciale con altre attività, ad esempio autorimesse o locali di pubblico spettacolo.
 
In base alle dimensioni varieranno le misure di sicurezza di cui dotarsi. In generale, dai 1500 metri quadri le misure diventeranno più severe. Ma non solo, perché bisogna anche valutare la presenza di aree a rischio, dove ad esempio si effettuano lavorazioni pericolose o destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione (muletti). Un altro fattore di rischio sono i piani interrati.
 
Sempre in base alle dimensioni e al numero dei piani, dovranno essere rispettate le prescrizioni per la reazione e la resistenza al fuoco dei materiali. Sulla base di questi elementi e della densità di affollamento attesa, bisognerà poi progettare l’esodo in caso di incendio.
 
Le attività commerciali dovranno inoltre dotarsi di sistemi di controllo degli incendi, scegliendo ad esempio gli estintori in base agli effetti attesi sugli utenti che frequentano le strutture, di sistemi di allarme e per la rilevazione dei fumi. Si dovranno adottare particolari accorgimenti di sicurezza degli impianti tecnologici.
 

Il Codice di prevenzione degli incendi

Ricordiamo che la regola tecnica verticale sulle attività commerciali sarà inglobata nel Codice di prevenzione degli incendi. Il Codice si applica alla progettazione, realizzazione ed esercizio di attività industriali e produttive come officine meccaniche, stabilimenti per la lavorazione di alimenti, di carta e cartone, per la produzione di arredamento e abbigliamento, di prodotti in gomma, plastica e metalli, stabilimenti di produzione di laterizi, cementifici, centri informatici di elaborazione e archiviazione dati, depositi di combustibili, ecc.
 
In totale si tratta di 34 delle 80 attività comprese nell’elenco allegato al Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi (Dpr 151/2011). Sono esclusi edifici di civile abitazione, strutture sanitarie, alberghi ecc. Il Codice si applica sia alle attività di nuova realizzazione che a quelle esistenti.
 
In generale, il Codice ha introdotto norme più elastiche, consentendo ai professionisti di scegliere tra soluzioni prescrittive, soluzioni alternative e il procedimento di deroga.
 
Ricordiamo che la soluzione prescrittiva è una soluzione progettuale di immediata applicazione nei casi specifici, che garantisce il raggiungimento del relativo livello di prestazione e non richiedono ulteriori valutazioni tecniche.
 
Nelle soluzioni alternative il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendi ammessi.
 
In quelle in deroga invece il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi.
 

Antincendio, pronte le regole per i condomìni

Nei giorni scorsi il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno ha messo a punto anche la bozza di regola tecnica integrativa del DM 246/1987 sulle norme antincendio negli edifici di civile abitazione di “altezza antincendi” uguale o superiore a 12 metri. Si tratta soprattutto di condomìni, di cui si compone maggiormente il patrimonio edilizio italiano. 

La bozza di regola tecnica individua quattro livelli di prestazione antincendio in base all’altezza antincendi dell’edificio. Per ognuna di queste categorie sono previsti i compiti e le funzioni del 
responsabile dell’attività antincendio e degli occupanti. Al crescere dell’altezza antincendi, la bozza di regola tecnica introduce anche misure preventive e attività di pianificazione dell’emergenza, prevedendo, in alcuni casi, anche la nomina di un responsabile e un coordinatore.
 
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