
Edilizia libera, in Gazzetta il glossario delle opere realizzabili senza Cila, Scia o permesso di costruire
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NORMATIVA
Edilizia libera, in Gazzetta il glossario delle opere realizzabili senza Cila, Scia o permesso di costruire
Non sarà richiesto alcun titolo abilitativo per piccoli gazebo, pergolati, tende, opere temporanee e pavimentazioni pertinenziali
Vedi Aggiornamento
del 05/06/2023

Vedi Aggiornamento del 05/06/2023
09/04/2018 - Non sarà richiesta alcuna autorizzazione per la realizzazione di piccoli interventi edilizi come l’installazione di piccoli gazebo, pergolati, tende, opere temporanee e pavimentazioni pertinenziali.
È uno degli effetti del DM 2 marzo 2018 che entrerà in vigore il prossimo 23 aprile, che contiene il primo elenco delle opere di edilizia libera, in attuazione dalla disciplina sulla Scia (D.lgs. 222/2016).
Consulta l'elenco degli interventi realizzabili senza alcun permesso
Dopo più di un anno di attesa, i cittadini potranno consultare in modo agevole la tabella (allegata dal decreto) con l'individuazione della categoria di intervento a cui appartiene un’opera edilizia e del conseguente regime giuridico.
Ad esempio, per interventi su ‘le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici’ si intendono le opere di installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento dei seguenti elementi:
- opera per arredo da giardino (es. barbecue in muratura/ fontana/muretto/scultura/fioriera, panca) e assimilate;
- gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo;
- pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo;
- ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo;
- tenda, tenda a pergola, pergotenda, copertura leggera di arredo;
- elemento divisorio verticale non in muratura, anche di tipo ornamentale e similare.
Tra “gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio” vengono indicati i seguenti elementi:
- ascensore, montacarichi;
- servoscala e assimilabili:
- rampa;
- apparecchio sanitario e impianto igienico e idro-sanitario;
- dispositivi sensoriali.
Tra gli interventi liberi anche: la realizzazione di serre mobili e stagionali, la pavimentazione di aree pertinenziali e l’installazione di pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici.
Per le opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA alternativa al permesso di costruire, gli elenchi saranno adottati in seguito.
A operazione conclusa, il glossario unico chiuderà il cerchio delle semplificazioni in materia di edilizia iniziate con il Dlgs 222/2016 che ha modificato il Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001).
Inoltre, letto insieme alle 42 definizioni standardizzate allegate al Regolamento edilizio tipo, permetterà di individuare, in un modo uniforme in tutta Italia, come si classifica l’intervento che si intende realizzare e qual è l’autorizzazione necessaria.
È uno degli effetti del DM 2 marzo 2018 che entrerà in vigore il prossimo 23 aprile, che contiene il primo elenco delle opere di edilizia libera, in attuazione dalla disciplina sulla Scia (D.lgs. 222/2016).
Consulta l'elenco degli interventi realizzabili senza alcun permesso
Dopo più di un anno di attesa, i cittadini potranno consultare in modo agevole la tabella (allegata dal decreto) con l'individuazione della categoria di intervento a cui appartiene un’opera edilizia e del conseguente regime giuridico.
Glossario unico delle opere edilizie: gli interventi liberi
Il primo glossario è un elenco non esaustivo delle principali opere, suddiviso in 'opera' ed 'elemento'.Ad esempio, per interventi su ‘le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici’ si intendono le opere di installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento dei seguenti elementi:
- opera per arredo da giardino (es. barbecue in muratura/ fontana/muretto/scultura/fioriera, panca) e assimilate;
- gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo;
- pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo;
- ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo;
- tenda, tenda a pergola, pergotenda, copertura leggera di arredo;
- elemento divisorio verticale non in muratura, anche di tipo ornamentale e similare.
Tra “gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio” vengono indicati i seguenti elementi:
- ascensore, montacarichi;
- servoscala e assimilabili:
- rampa;
- apparecchio sanitario e impianto igienico e idro-sanitario;
- dispositivi sensoriali.
Tra gli interventi liberi anche: la realizzazione di serre mobili e stagionali, la pavimentazione di aree pertinenziali e l’installazione di pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici.
Glossario unico delle opere di edilizia
Visto l’elevato numero e la disomogeneità delle opere edilizie da includere, è stato deciso di predisporre per primo il glossario contenente l'elenco delle principali opere edilizie realizzabili in attività edilizia libera.Per le opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA alternativa al permesso di costruire, gli elenchi saranno adottati in seguito.
A operazione conclusa, il glossario unico chiuderà il cerchio delle semplificazioni in materia di edilizia iniziate con il Dlgs 222/2016 che ha modificato il Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001).
Inoltre, letto insieme alle 42 definizioni standardizzate allegate al Regolamento edilizio tipo, permetterà di individuare, in un modo uniforme in tutta Italia, come si classifica l’intervento che si intende realizzare e qual è l’autorizzazione necessaria.
Norme correlate
Decreto Ministeriale 02/03/2018
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività' edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222
Approfondimenti
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