Lo chiarisce il Glossario unico per le opere di edilizia libera (DM 2 marzo 2018) che ha specificato le condizioni che permettono ai manufatti leggeri per il turismo di rientrare negli interventi che non necessitano di alcun titolo abilitativo.
Prefabbricati e case mobili: per le attività ricettive sono edilizia libera
Il Glossario precisa che l’installazione, la manutenzione e l’eventuale rimozione di manufatti leggeri in strutture ricettive all'aperto rientra nelle attività di edilizia libera, sempre che l’attività ricettiva sia stata già autorizzata sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.Tra i manufatti leggeri elencati nella tabella ci sono: roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni e assimilati. E’ importante sottolineare che questa tipologia di installazioni ricade nell’edilizia libera solo se si tratta di attività turistiche; nel caso in cui le case mobili (o camper ecc) dovessero essere utilizzate per esigenze abitative o permanenti sarà necessario richiedere il permesso di costruire.
Strutture alberghiere: le semplificazioni della Puglia
In linea con questo orientamento la Regione Puglia ha recentemente semplificato la realizzazione di case mobili, tende e lodge tents per i turisti, considerando attività di edilizia libera queste strutture ricettive leggere e consentendo di costruirle senza alcun titolo abilitativo.Opere contingenti temporanee: bisogna chiedere un’autorizzazione?
Il DM 2 marzo 2018 specifica che le opere contingenti temporanee sono quelle "dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni".Tra queste opere rientrano: gazebo, stand fieristici, servizi igienici mobili, tensostrutture, pressostrutture e assimilabili, elementi espositivi, aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell’orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente.
Nel Glossario si legge che gli interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di tali opere rientrano nell’ambito dell’edilizia libera mentre l’installazione, pur essendo classificata dal Glossario come edilizia libera, richiede una Comunicazione Avvio Lavori.
La Comunicazione avvio lavori sembra essere una ‘rivisitazione moderna’ della vecchia Comunicazione Inizio Lavori (CIL) che però è stata eliminata dal decreto “Scia 2” che ha lasciato in piedi solo cinque procedure: l’attività di edilizia libera, la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), il permesso di costruire, la Scia e la Scia alternativa al permesso di costruire.
Il Glossario, quindi, che doveva chiarire ogni dubbio circa gli interventi liberi, lascia qualche incertezza sulle opere temporanee che, pur trovandosi nell’elenco delle opere di edilizia libera, richiedono una comunicazione di inizio lavori.