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Riqualificazione energetica, come cambia l’ecobonus per finestre e cappotto

Riqualificazione energetica, come cambia l’ecobonus per finestre e cappotto

Pubblicate le guide Enea con i tetti di detrazione e i requisiti tecnici anche per schermature solari e interventi globali

Vedi Aggiornamento del 17/05/2023
Riqualificazione energetica, come cambia l’ecobonus per finestre e cappotto
di Alessandra Marra
Vedi Aggiornamento del 17/05/2023
06/04/2018 - Con la Legge di Bilancio 2018, l’ecobonus è stato modificando, introducendo nuove tipologie d’interventi detraibili (come i microcogeneratori) e ridimensionando la percentuale di detrazione di alcuni lavori.
 
Per chiarire i nuovi tetti massimi di detrazione e i requisiti che gli interventi devono possedere, l’Enea ha pubblicato una serie di Vademecum su Serramenti, Schermature solari, Coibentazioni e Interventi globali.

SCARICA LA GUIDA ALL’ECOBONUS DI EDILPORTALE
 

Ecobonus 2018 per le finestre: come accedere all’agevolazione

Da quest’anno (e fino al 31 dicembre 2018) per la sostituzione di finestre comprensive di infissi è prevista una detrazione del 50%.
 
Il limite massimo detraibile è di 60 mila euro per unità immobiliare ma l’Enea specifica che, se l’intervento è eseguito contestualmente a un intervento di coibentazione, la detrazione massima complessiva rimane 60 mila euro.
 
L’intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova installazione), deve delimitare un volume riscaldato e deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del DM 26 gennaio 2010.
 
Sono ammissibili le spese per:
 - la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso;
- integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
- prestazioni professionali, comprensive della redazione dell’APE, ove richiesto.
 
Oltre alla “Scheda descrittiva dell'intervento”, da trasmettere esclusivamente attraverso l’apposito sito web Enea  (finanziaria2018.enea.it) entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, il cliente dovrà conservare l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti tecnici. Negli interventi in singole unità immobiliari, l’asseverazione può essere sostituita dalla certificazione del fornitore (o assemblatore o installatore) di detti elementi, che attesti il rispetto dei requisiti.
 

Ecobonus per la coibentazione

Sono agevolabili al 65% gli interventi di coibentazione su strutture opache verticali e orizzontali.
 
Il limite massimo detraibile è di 60 mila euro per unità immobiliare ma se l’intervento è eseguito contestualmente alla sostituzione dei serramenti la detrazione massima complessiva rimane la stessa.
 
L’intervento deve configurarsi come coibentazione di strutture già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento), deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati o contro terra e deve rispettare i valori di trasmittanza termica finali (U) riportati nella tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.
 
Sono ammissibili le spese per la fornitura e posa in opera di materiale coibente, la fornitura e posa in opera di materiali ordinari, la demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo, le opere provvisionali e accessorie e le spese per le prestazioni professionali (compresa la redazione dell’APE).
 
Oltre alla “Scheda descrittiva dell'intervento”, da trasmettere esclusivamente attraverso l’apposito sito web Enea  (finanziaria2018.enea.it), il cliente dovrà conservare:
- asseverazione redatta da un tecnico abilitato che deve attestare il rispetto dei requisiti tecnici;
- Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni.
 

Riqualificazione energetica globale

La categoria degli "interventi di riqualificazione energetica" comprende qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell'edificio. Tali interventi accedono ad una detrazione del 65% delle spese totali sostenute, per un limite massimo ammissibile di 100.000 euro.
 
E’ possibile richiedere la detrazione solo per edifici “esistenti” e dotati di impianto termico.
 
Tra i requisiti specifici indicati dall’Enea, l’intervento deve:
 - assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite definiti all’allegato A del DM 11 marzo 2008;
- rispettare le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.
 
Sono agevolabili: le opere provvisionali ed accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi (come i ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci etc.) e le spese per le prestazioni professionali necessarie, compresa la redazione dell’APE.
 
Oltre alla “Scheda descrittiva dell'intervento”, da trasmettere esclusivamente attraverso l’apposito sito web Enea  (finanziaria2018.enea.it), il cliente dovrà conservare l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato che deve contenere il rispetto dei requisiti tecnici e copia degli attestati di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali.
 

Detrazioni per schermature solari

E’ possibile detrarre il 50% delle spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti montati in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installati all’interno, all’esterno o integrati alla superficie finestrata.
 
In questo caso è necessario che l’edificio sia esistente ma non è necessario che sia dotato di un impianto di riscaldamento.
 
L’Enea elenca i requisiti che le schermature solari devono avere per essere detraibili, ovvero:
- essere a protezione di una superficie vetrata;
- essere installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata;
- essere mobili e schermature “tecniche”;
- possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
- per le chiusure oscuranti sono ammessi tutti gli orientamenti;
- per le schermature solari vengono escluse quelle con orientamento NORD.
 
Sono ammissibili le spese per la fornitura e posa in opera di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti, l’eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, le opere provvisionali e accessorie e le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi.
 
Oltre alla “Scheda descrittiva dell'intervento”, da trasmettere esclusivamente attraverso l’apposito sito web Enea  (finanziaria2018.enea.it), bisogna conservare:
- certificazione del fornitore (o produttore o assemblatore) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra;
- oppure l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato che attesti la rispondenza ai requisiti tecnici richiesti.
 
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