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Ecobonus, più tempo per l’invio dei dati all’Enea

Ecobonus, più tempo per l’invio dei dati all’Enea

Per i lavori terminati entro marzo il termine scade il 28 giugno 2018, negli altri casi 90 giorni dopo il collaudo

Vedi Aggiornamento del 20/06/2018
Ecobonus, più tempo per l’invio dei dati all’Enea
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 20/06/2018
23/05/2018 - Tempi più lunghi per l’invio all’Enea dei dati sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici che usufruiscono dell’Ecobonus. Dal momento che la trasmissione deve avvenire online, il termine di 90 giorni terrà conto della data di attivazione del sito dell’Enea.
 
L’Enea ha comunicato questa decisione sul suo sito web. Il problema si è posto più che altro per i lavori terminati prima di marzo, quando il sito dedicato alla trasmissione dei dati sugli interventi di efficientamento energetico non era stato ancora attivato.
 

Ecobonus, dati all’Enea entro il 28 giugno 2018

Come spiegato dall’Enea, il portale d'invio Finanziaria 2018, è attivo dal 30 marzo 2018. Questo significa che non è stato possibile inviare i dati degli interventi terminati prima di questa data.
 
“Considerando che l’indisponibilità del sito costituisce causa di forza maggiore - si lelle sulla home page del sito dell’Enea, il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati previsti decorre dal 30 marzo 2018”.
 
La documentazione comprovante la realizzazione degli interventi e il risparmio energetico ottenuto dovrà quindi essere inviata entro il 28 giugno 2018.
 

Ecobonus, dati all’Enea entro 90 giorni dal collaudo

In tutti gli altri casi, cioè dopo il 30 marzo 2018, per l’invio dei dati all’Enea resta fermo il termine di 90 giorni dal collaudo.
 
A gennaio l’Agenzia delle Entrate ha dovuto chiarire come calcolare il termine di 90 giorni. La normativa sull’Ecobonus prevede che, per usufruire della detrazione sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, entro 90 giorni dalla fine dei lavori è necessario trasmettere all’Enea la copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
 
Ai dubbi dei contribuenti su cosa si intendesse per “fine dei lavori”, l’Agenzia delle entrate ha risposto che si tratta del collaudo. Non fa invece testo il momento in cui vengono effettuati i pagamenti.
 
Se, invece, per l’intervento effettuato non è richiesto il collaudo, la fine dei lavori può essere provata da altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa. Non è ammessa l’autodichiarazione.
 

Ecobonus, le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica

La precisazione dell’Enea non è l’unica novità sull’Ecobonus. Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha spiegato come cedere il credito di imposta corrispondente alla detrazione fiscale riconosciuta per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici.
 
Ricordiamo che l’Ecobonus consiste in una detrazione fiscale variabile in base all’intervento di efficientamento energetico effettuato. La detrazione del 65% (che in condominio arriva fino al 75%) in alcuni casi è scesa al 50%: per l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a biomassa e caldaie a condensazione con efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (VE) N. 811/2013.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE ALL’ECOBONUS

 
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