Edilizia libera e autorizzazione paesaggistica
Il Glossario Unico (DM 2 marzo 2018) evidenzia che le opere ‘liberalizzate’ vanno realizzate nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative sull’attività edilizia di settore, come le disposizioni in materia paesaggistica.L'autorizzazione paesaggistica è regolamentata dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Dlgs 42/2004): per interventi in aree soggette a tutela paesaggistica, la norma indica l’obbligo di richiedere all'ente competente un’autorizzazione che certifichi la compatibilità paesaggistica dell’intervento.
Il DPR 31/2017 ha modificato le norme sull’autorizzazione paesaggistica, ampliando la casistica degli interventi di lieve entità per i quali si esegue una procedura di autorizzazione semplificata.
Di conseguenza, a seconda dell’intervento che si intraprende, sarà possibile ricorrere a tre procedure diverse:
- intervento libero senza autorizzazione paesaggistica;
- autorizzazione paesaggistica semplificata;
- autorizzazione paesaggistica ordinaria.
Molti degli interventi elencati nel Glossario sono esonerati dall’autorizzazione paesaggistica, altri richiedono quella semplificata, per nessuno di essi è prevista l’autorizzazione paesaggistica ordinaria.
Quindi, prima di intraprendere i lavori, anche se classificati come edilizia libera, va verificata la situazione dal punto di vista paesaggistico.
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Edilizia libera, gli interventi esonerati da autorizzazione paesaggistica
Il DPR 31/2017 esonera dall'obbligo di autorizzazione gli interventi riguardanti aree ed edifici vincolati dal piano paesaggistico, ricadenti nell’Allegato A.Tra gli interventi per cui non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica ci sono:
- l’installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato;
- tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo poste a corredo di attività economiche, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero;
- la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm.
Edilizia libera: gli interventi per cui è richiesta l’autorizzazione semplificata
L’Allegato B del DPR 31/2017 contiene gli interventi di lieve entità per i quali si esegue una procedura di autorizzazione semplificata che va inviata telematicamente.A livello documentale, il DPR prevede un modello unificato di istanza di autorizzazione e un modello di relazione paesaggistica semplificata. L’iter per la conclusione delle pratiche, in questo caso, è massimo di 60 giorni.
Tra gli interventi di edilizia libera per cui è necessaria l’autorizzazione paesaggistica semplificata ci sono:
- la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm;
- l’installazione di impianti di climatizzazione su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni
comunque visibili dallo spazio pubblico;
- l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici visibili dagli spazi pubblici esterni.