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Pensioni di architetti e ingegneri, vanno conteggiati anche i periodi di sospensione

Pensioni di architetti e ingegneri, vanno conteggiati anche i periodi di sospensione

Cassazione: solo in caso di radiazione dall’Albo scatta la cancellazione da Inarcassa. La Guida di Edilportale al sistema pensionistico dei professionisti

Vedi Aggiornamento del 08/10/2019
Pensioni di architetti e ingegneri, vanno conteggiati anche i periodi di sospensione
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 08/10/2019
1/05/2018 - La sospensione dall’esercizio della professione di ingegnere o architetto non fa perdere il diritto al trattamento pensionistico. Questa la conclusione cui è giunta la Cassazione con la sentenza 10281/2018.
 

Professionisti, contributi pagati anche nel periodo di sospensione

La Cassazione ha affermato che durante la sospensione non vengono meno i requisiti di iscrizione a Inarcassa, cioè l’esercizio della professione con carattere di continuità, l'iscrizione all'Albo, il possesso della partita Iva, la mancata iscrizione a forme di previdenza obbligatoria come conseguenza di un rapporto di lavoro dipendente e il mancato esercizio di altre attività non riconducibili a quella per cui il professionista è iscritto all’Albo professionale.
 
La sospensione dall’esercizio della professione, ha aggiunto la Cassazione, non ha gli stessi effetti della cancellazione dall'Albo. Allo stesso tempo, hanno precisato i giudici, in caso di sospensione non scatta la cancellazione dall’Albo. Questo perché si vuole continuare ad assicurare l’osservanza dei doveri deontologici, cioè il dovere di riservatezza e il divieto di accaparramento di clientela.
 
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Si tratta di precisazioni importanti perché la sospensione non può essere equiparata ad una cancellazione temporanea. In base al Regio Decreto 2537/1925, recante il regolamento per la professione di ingegnere e architetto, ci sono infatti due distinte sanzioni disciplinari a carico del professionista: la sospensione dall’esercizio della professione e la cancellazione dall’Albo. Solo la cancellazione dall’Albo implica la cancellazione dalla Cassa di previdenza.
 

Contributi Inarcassa, tutte le scadenze

Fatta questa premessa, vediamo quali sono i contributi da versare a Inarcassa, che danno poi diritto al trattamento pensionistico, e le scadenze entro cui bisogna pagare.
 
Il contributo soggettivo, è obbligatorio per gli iscritti ad Inarcassa ed è calcolato in misura percentuale sul reddito professionale. Anche in caso di redditi bassi è comunque previsto un contributo soggettivo minimo.
 
Chi desidera incrementare il montante contributivo e, conseguentemente, l’ammontare delle prestazioni pensionistiche, può inoltre versare un contributivo facoltativo compreso tra l’1% e l’8,5% del reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef.
 
C’è poi il contributo integrativo, obbligatorio per i professionisti iscritti all’Albo professionale e titolari di partita Iva. I professionisti lo recuperano addebitando in fattura al committente una quota pari al 4% dell’importo pattuito. Questo contributo va versato anche da chi non è iscritto a Inarcassa, ad esempio perché svolge l’attività professionale solo in modo occasionale.
 
Il contributo di maternità/paternità è infine obbligatorio per tutti gli iscritti Inarcassa.
 
Entro il 30 giugno va versata la prima rata dei contributi minimi e del contributo di maternità per
l’anno in corso. Le seconde rate devono essere pagate entro il 30 settembre.
 
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Entro il 31 ottobre bisogna inviare online il modello di dichiarazione del reddito professionale e del volume d’affari relativo all’anno precedente.
 
Infine entro il 31 dicembre è versato l’eventuale importo del conguaglio contributivo relativo all’anno precedente e l’eventuale contributo facoltativo.
 
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