Ristrutturare casa, il futuro acquirente ha diritto alla detrazione fiscale
NORMATIVA
Ristrutturare casa, il futuro acquirente ha diritto alla detrazione fiscale
Agenzia delle Entrate: la condizione è che il preliminare di acquisto o il rogito siano registrati. Tutti i dubbi spiegati dal Fisco
11/05/2018 - La detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione spetta anche al futuro acquirente. Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate con la circolare 7/E/2018, contenente la guida alla dichiarazione dei redditi.
Il promissario acquirente di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato o di un immobile sul quale intende effettuare i lavori di recupero del patrimonio edilizio o di un box pertinenziale può beneficiare della detrazione per gli importi versati in acconto sull’acquisto dell’immobile o versati per i lavori di ristrutturazione a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito.
Un’altra condizione per usufruire della detrazione è che il promissario acquirente abbia preso possesso dell’immobile ed esegua i lavori a suo carico.
Non è richiesta nessuna autorizzazione da parte del promissario venditore. Il fatto che questi abbia consentito al promissario acquirente di assumere in anticipo il possesso dell’immobile rappresenta un’autorizzazione implicita.
La detrazione è riconosciuta anche all'installazione del sistema di accumulo su un impianto fotovoltaico, sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell'impianto fotovoltaico. Questo perché il sistema di accumulo si configura come un elemento funzionalmente collegato all’impianto fotovoltaico stesso.
Anche chi esegue i lavori di ristrutturazione in proprio ha diritto alla detrazione Irpef del 50%, da calcolare sulle spese per l'acquisto dei materiali.
Se a realizzare gli interventi di ristrutturazione è l’inquilino, questi usufruirà della detrazione a condizione che il proprietario abbia acconsentito allo svolgimento dei lavori.
Per fruire del bonus ristrutturazioni per i lavori eseguiti sulle parti comuni di un condominio minimo sprovvisto di codice fiscale, i condòmini possono inserire nelle proprie dichiarazioni dei redditi il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico relativo ai lavori.
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS RISTRUTTURAZIONI
Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.
I pagamenti devono avvenire con bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta dell’8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori.
Tra i beneficiari ci sono anche gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e i soggetti con finalità analoghe, tra cui le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, purché gli interventi di ristrutturazione siano realizzati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
È detraibile il 50% delle spese sostenute per lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
Nei condomìni è detraibile il 50% delle spese sostenute per lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su tutte le parti comuni.
Ristrutturazione, detrazione anche al futuro acquirente
Il Fisco ha spiegato che il futuro acquirente ha diritto alla detrazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.Il promissario acquirente di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato o di un immobile sul quale intende effettuare i lavori di recupero del patrimonio edilizio o di un box pertinenziale può beneficiare della detrazione per gli importi versati in acconto sull’acquisto dell’immobile o versati per i lavori di ristrutturazione a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito.
Un’altra condizione per usufruire della detrazione è che il promissario acquirente abbia preso possesso dell’immobile ed esegua i lavori a suo carico.
Non è richiesta nessuna autorizzazione da parte del promissario venditore. Il fatto che questi abbia consentito al promissario acquirente di assumere in anticipo il possesso dell’immobile rappresenta un’autorizzazione implicita.
Bonus ristrutturazioni su interventi per il risparmio energetico
La detrazione fiscale sul recupero edilizio spetta anche per l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, a condizione che si acquisisca idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici. È il caso degli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. La loro installazione è agevolata anche se non accompagnati da lavori edili.La detrazione è riconosciuta anche all'installazione del sistema di accumulo su un impianto fotovoltaico, sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell'impianto fotovoltaico. Questo perché il sistema di accumulo si configura come un elemento funzionalmente collegato all’impianto fotovoltaico stesso.
Ristrutturazione, detrazione per lavori in proprio
Non è la prima volta che l’Agenzia delle Entrate interviene per chiarire aspetti pratici della normativa sulle detrazioni fiscali.Anche chi esegue i lavori di ristrutturazione in proprio ha diritto alla detrazione Irpef del 50%, da calcolare sulle spese per l'acquisto dei materiali.
Bonus ristrutturazioni su immobili donati o locati
Se, invece, l’immobile su cui sono eseguiti gli interventi di ristrutturazione viene donato, ad usufruire della detrazione sarà il soggetto che ha ricevuto l’immobile in donazione.Se a realizzare gli interventi di ristrutturazione è l’inquilino, questi usufruirà della detrazione a condizione che il proprietario abbia acconsentito allo svolgimento dei lavori.
Bonus ristrutturazione in condominio
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato anche che l’unico proprietario di un intero edificio può accedere alle detrazioni Irpef per le spese di ristrutturazione sulle parti comuni.Per fruire del bonus ristrutturazioni per i lavori eseguiti sulle parti comuni di un condominio minimo sprovvisto di codice fiscale, i condòmini possono inserire nelle proprie dichiarazioni dei redditi il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico relativo ai lavori.
Nuova costruzione e bonus ristrutturazioni
La detrazione fiscale sulle ristrutturazioni è ammessa anche per alcuni interventi di nuova costruzione. Si tratta, ad esempio, della costruzione di un box auto pertinenziale ad una unità immobiliare, della realizzazione di una canna fumaria e della nuova costruzione di un locale tecnico.Bonus ristrutturazioni anche ai conviventi di fatto
I conviventi di fatto possono beneficiare delle detrazioni per il risparmio energetico e il recupero edilizio per le spese sostenute dopo il 1° gennaio 2016. Merito della Legge 76/2016, che ha dato ai conviventi more uxorio le stesse chance dei familiari conviventi.Detrazione 50% sulle ristrutturazioni
È possibile detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018, con un limite massimo di 96mila euro, per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici condominiali. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS RISTRUTTURAZIONI
Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.
I pagamenti devono avvenire con bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta dell’8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori.
Tra i beneficiari ci sono anche gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e i soggetti con finalità analoghe, tra cui le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, purché gli interventi di ristrutturazione siano realizzati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
È detraibile il 50% delle spese sostenute per lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
Nei condomìni è detraibile il 50% delle spese sostenute per lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su tutte le parti comuni.