
Split payment, CTU esclusi dalla scissione dell’Iva
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Split payment, CTU esclusi dalla scissione dell’Iva
Agenzia delle Entrate: niente multe per gli errori commessi dal 1° gennaio al 7 maggio 2018 che non hanno arrecato danno all’Erario
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del 30/04/2019

10/05/2018 - Consulenti tecnici d’ufficio (CTU) esclusi dallo split payment. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, che con la circolare 9/E del 7 maggio 2018 ha fornito altre spiegazioni pratiche sul meccanismo di scissione del pagamento dell’Iva.
Un altro dubbio spiegato dal Fisco con la circolare riguarda i pagamenti alle fiduciarie, cui non sempre si applica lo split payment.
Date le modifiche introdotte nella normativa sulla scissione dei pagamenti, le Entrate hanno introdotto una sorta di sanatoria degli eventuali errori commessi fino al 7 maggio, che non saranno sanzionati.
Questo non solo per ragioni di semplificazione, ma anche perché, spiega l’Agenzia delle Entrate, “il pagamento del corrispettivo del consulente, seppure effettuato dall’Amministrazione della Giustizia, avviene con denaro fornito dalle parti individuate dal provvedimento del Giudice nell’interesse superiore della giustizia”.
Si tratta di un meccanismo per contrastare l’evasione fiscale e proteggere gli acquirenti dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi.
Lo split payment è stato introdotto dalla legge di Stabilità 2015 (L.190/2014) e poi più volte modificato e regolato con la Manovrina (DL 50/2017 convertito nella Legge 96/2017), DM 27 giugno 2017, il DM 13 luglio 2017, il Decreto Fiscale (Legge 172/2017) e il DM 9 gennaio 2018.
Il meccanismo si applicherà fino al 30 giugno 2020, come stabilito dalla misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea con l'articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE e con la Decisione di autorizzazione 2017/784 del 25 aprile 2017.
Dal 1° gennaio 2018 lo split payment riguarda anche le operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici economici, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, delle fondazioni partecipate da qualsiasi tipo di P.A., nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di P.A., ente o società soggetta allo split payment e delle società partecipate, per una quota non inferiore al 70 per cento, da qualsiasi tipo di P.A., ente e società già assoggettata allo split payment, società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Per facilitare l’individuazione dei nuovi soggetti rientranti nel regime dello split payment, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato degli elenchi che permettono ai soggetti passivi Iva di verificare le informazioni relative ai cessionari/committenti e stabilire se applicare la scissione dei pagamenti. Per maggiore certezza si può fare riferimento all’Indice delle pubbliche amministrazioni (Ipa), www.indicepa.gov.it
La sanatoria ha effetto purché non sia stato arrecato danno all’Erario con il mancato versamento dell’imposta dovuta.
Un altro dubbio spiegato dal Fisco con la circolare riguarda i pagamenti alle fiduciarie, cui non sempre si applica lo split payment.
Date le modifiche introdotte nella normativa sulla scissione dei pagamenti, le Entrate hanno introdotto una sorta di sanatoria degli eventuali errori commessi fino al 7 maggio, che non saranno sanzionati.
Split payment e pagamenti ai CTU
I consulenti tecnici d’ufficio, cioè i tecnici nominati dai tribunali per esprimere un parere su una controversia, non sono soggetti allo split payment. I tribunali devono quindi pagare loro non solo il compenso per la prestazione professionale, ma anche l’Iva, che i professionisti provvederanno poi a versare all’Erario.Questo non solo per ragioni di semplificazione, ma anche perché, spiega l’Agenzia delle Entrate, “il pagamento del corrispettivo del consulente, seppure effettuato dall’Amministrazione della Giustizia, avviene con denaro fornito dalle parti individuate dal provvedimento del Giudice nell’interesse superiore della giustizia”.
Split payment e società fiduciarie
Nel caso in cui ci siano quote societarie intestate a una fiduciaria, il Fisco ritiene che bisogna prima valutare se il cliente fiduciante (effettivo titolare delle quote della società) rientri o meno nell’ambito dello split payment, per stabilire se vi rientri anche la società formalmente di proprietà della fiduciaria.Cosa è lo split payment
Con lo split payment, l’imponibile è pagato al fornitore, mentre l’Iva viene versata direttamente all’Erario. In altre parole, per gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti affidabili, come ad esempio la Pubblica Amministrazione, l’iva non viene versata in fattura al fornitore.Si tratta di un meccanismo per contrastare l’evasione fiscale e proteggere gli acquirenti dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi.
Lo split payment è stato introdotto dalla legge di Stabilità 2015 (L.190/2014) e poi più volte modificato e regolato con la Manovrina (DL 50/2017 convertito nella Legge 96/2017), DM 27 giugno 2017, il DM 13 luglio 2017, il Decreto Fiscale (Legge 172/2017) e il DM 9 gennaio 2018.
Il meccanismo si applicherà fino al 30 giugno 2020, come stabilito dalla misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea con l'articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE e con la Decisione di autorizzazione 2017/784 del 25 aprile 2017.
A chi si applica lo split payment
La scissione del pagamento dell’Iva riguarda le fatture che professionisti e imprese presentano a Pubbliche Amministrazioni, istituti, scuole e istituzioni educative, aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, istituti autonomi case popolari, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, Aran e Agenzie fiscali, Coni, amministrazioni autonome.Dal 1° gennaio 2018 lo split payment riguarda anche le operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici economici, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, delle fondazioni partecipate da qualsiasi tipo di P.A., nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di P.A., ente o società soggetta allo split payment e delle società partecipate, per una quota non inferiore al 70 per cento, da qualsiasi tipo di P.A., ente e società già assoggettata allo split payment, società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Per facilitare l’individuazione dei nuovi soggetti rientranti nel regime dello split payment, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato degli elenchi che permettono ai soggetti passivi Iva di verificare le informazioni relative ai cessionari/committenti e stabilire se applicare la scissione dei pagamenti. Per maggiore certezza si può fare riferimento all’Indice delle pubbliche amministrazioni (Ipa), www.indicepa.gov.it
Split payment, nessuna sanzione per gli errori fino al 7 maggio 2018
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che non saranno sanzionati gli eventuali errori commessi dal 1° gennaio 2018, data in cui sono aumentati i destinatari dello split payment, al 7 maggio 2018, data di pubblicazione della circolare esplicativa.La sanatoria ha effetto purché non sia stato arrecato danno all’Erario con il mancato versamento dell’imposta dovuta.