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Detrazioni fiscali per l’efficienza energetica anche ai ruderi

Detrazioni fiscali per l’efficienza energetica anche ai ruderi

Agenzia delle Entrate: ok all’Ecobonus se accatastati come ‘unità collabenti’ e dotate di impianti, anche non funzionanti

Vedi Aggiornamento del 11/01/2021
di Paola Mammarella
14/05/2018 - Ecobonus anche per gli interventi di riqualificazione energetica sulle unità collabenti, per l’installazione di impianti di riscaldamento centralizzato e per i lavori di risparmio energetico effettuati in concomitanza agli ampliamenti volumetrici. Sono alcune delle spiegazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 7/E/2018, contenente la guida alla dichiarazione dei redditi.
 

Efficienza energetica nelle unità collabenti

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’agevolazione è ammessa se gli interventi sono realizzati su edifici esistenti situati nel territorio dello Stato.
 
La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione in Catasto o dalla richiesta di accatastamento e dal pagamento dell’Imu, se dovuta. Per usufruire dell’Ecobonus non conta la categoria catastale. La detrazione spetta quindi anche agli immobili rurali e strumentali all’attività di impresa o professionale.
 
Sulla base di queste considerazioni, anche gli interventi realizzati sugli edifici classificati nella categoria catastale F2 (unità collabenti) possono ottenere l’Ecobonus. Pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, le unità collabenti iscritte al Catasto possono essere considerate esistenti.
 
Un’altra condizione perché le unità collabenti ottengano l’Ecobonus è che siano dotate di un impianto di riscaldamento. Non è invece necessario che l’impianto sia funzionante. È sufficiente dimostrare che l’impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.
 

Ecobonus e impianti di riscaldamento centralizzato

Se l’intervento prevede l’installazione di un impianto di riscaldamento centralizzato in un edificio in cui solo alcuni appartamenti sono già dotati di impianto di riscaldamento, la detrazione non può essere riconosciuta sull’intera spesa sostenuta.
 
L’Ecobonus deve essere limitato alla spesa riferibile alle unità immobiliari nelle quali l’impianto era già presente. Per individuare la quota della spesa detraibile, deve essere utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento
 

Ecobonus con interventi di ampliamento volumetrico

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che non è possibile beneficiare della detrazione in caso di spese sostenute per la riqualificazione energetica a seguito di demolizione e ricostruzione con ampliamento in quanto tale intervento dà luogo ad una nuova costruzione.
 
In caso di ristrutturazione con ampliamento, senza demolizione dell’esistente, è invece possibile ottenere l’Ecobonus. La detrazione va calcolata sulle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulla parte esistente. L’agevolazione non può quindi riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio per i quali occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua dell’intero edificio, comprensivo dell’ampliamento.
 
L’agevolazione compete per gli interventi per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi, ecc.) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie, ecc.). Nel caso in cui, con tali interventi, si realizzino impianti al servizio dell’intero edificio, la detrazione deve essere calcolata sulla parte di spesa riferibile all’edificio esistente scomputando, quindi, la quota relativa all’ampliamento.
 
I contribuenti devono quindi mantenere distinte le fatture relative agli interventi sulle parti esistenti da quelle relative alla parte ampliata dell’edificio. In alternativa è richiesta una dichiarazione dell’impresa di costruzione o ristrutturazione che attesti, sotto la propria responsabilità, gli importi riferibili a ciascun intervento utilizzando criteri oggettivi.
 
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