Codice Appalti, legittimi i bandi che scoraggiano il subappalto
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Codice Appalti, legittimi i bandi che scoraggiano il subappalto
Tar Piemonte: premiando chi lo evita, la stazione appaltante vuole limitare i problemi che possano compromettere la qualità dell’esecuzione
01/06/2018 - I bandi che mirano a limitare il ricorso al subappalto non sono discriminatori e devono essere considerati legittimi. Lo ha affermato il Tar Piemonte con la sentenza 578/2018.
“Non stupisce - sostengono i giudici - che una stazione appaltante possa guardarvi con diffidenza”.
“Per come oggi è disciplinato in Italia il subappalto - si legge nella sentenza - la sua attrattività è legata, per i subappaltatori, alla mancanza di una responsabilità diretta nei confronti della stazione appaltante a fronte della possibilità di percepire direttamente i compensi, e dal lato dei contraenti principali al fatto di non volersi legare ad altri operatori, cui rendere conto, mediante una associazione o un raggruppamento temporaneo”.
Il Tar non giudica quindi come una limitazione della concorrenza il voler premiare i concorrenti che, nelle offerte, evitano o limitano al massimo il ricorso al subappalto. Si tratta al contrario di scoraggiare una modalità di esecuzione dell’appalto che crea problemi in merito alla qualità e all’interpretazione di una serie di norme, ad esempio sul rispetto degli obblighi previdenziali per i dipendenti del subappaltatore e la tutela dell’ambiente.
La clausola, secondo l’impresa, avrebbe limitato di molto la partecipazione e le chance di vincere, sbarrando di fatto la strada alle imprese prive di una struttura adeguata per curare in proprio l’esecuzione.
Ripercorrendo la normativa del Codice Appalti, le posizioni dell’Unione Europea sull’argomento e le cattive pratiche consolidate a causa del subappalto, i giudici hanno dato ragione alla stazione appaltante e il bando di gara è stato considerato legittimo.
L’Italia ha preteso di limitare il subappalto per la particolare situazione di rischio di infiltrazione criminale. In base al Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) il subappalto ha un tetto massimo del 30% calcolato sull’intero importo del contratto. Negli appalti di importo superiore alle soglie comunitarie o a rischio di infiltrazione criminale, in sede di presentazione dell’offerta è obbligatoria l’indicazione di una terna di subappaltatori.
Gli operatori del settore sono tuttora spaccati sull’argomento. Ad esempio Finco, Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere specialistiche per le costruzioni, ha sempre ritenuto giustificati i limiti al subappalto, mentre l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) sarebbe favorevole alla totale liberalizzazione.
Limiti al subappalto: ‘non sono anticoncorrenziali’
Il Tar Piemonte ha affermato che le clausole dei bandi di gara che scoraggiano l’utilizzo del subappalto non sono discriminatorie e anticoncorrenziali. Anzi, a detta dei giudici il subappalto andrebbe evitato o quantomeno limitato dal momento che “è un istituto foriero di problematiche”, usato nella prassi come strumento di sfruttamento delle piccole e medie imprese a scapito della qualità delle prestazioni.“Non stupisce - sostengono i giudici - che una stazione appaltante possa guardarvi con diffidenza”.
“Per come oggi è disciplinato in Italia il subappalto - si legge nella sentenza - la sua attrattività è legata, per i subappaltatori, alla mancanza di una responsabilità diretta nei confronti della stazione appaltante a fronte della possibilità di percepire direttamente i compensi, e dal lato dei contraenti principali al fatto di non volersi legare ad altri operatori, cui rendere conto, mediante una associazione o un raggruppamento temporaneo”.
Il Tar non giudica quindi come una limitazione della concorrenza il voler premiare i concorrenti che, nelle offerte, evitano o limitano al massimo il ricorso al subappalto. Si tratta al contrario di scoraggiare una modalità di esecuzione dell’appalto che crea problemi in merito alla qualità e all’interpretazione di una serie di norme, ad esempio sul rispetto degli obblighi previdenziali per i dipendenti del subappaltatore e la tutela dell’ambiente.
Limiti al subappalto, il caso
Nel caso preso in esame dal Tribunale Amministrativo, un’impresa aveva contestato il bando di gara che prevedeva un punteggio aggiuntivo a favore di chi avesse presentato un’offerta subappaltando la minor quota possibile dell’appalto.La clausola, secondo l’impresa, avrebbe limitato di molto la partecipazione e le chance di vincere, sbarrando di fatto la strada alle imprese prive di una struttura adeguata per curare in proprio l’esecuzione.
Ripercorrendo la normativa del Codice Appalti, le posizioni dell’Unione Europea sull’argomento e le cattive pratiche consolidate a causa del subappalto, i giudici hanno dato ragione alla stazione appaltante e il bando di gara è stato considerato legittimo.
Subappalto, i limiti del Codice Appalti
In tema di subappalto, Italia e Unione Europea sono state fin dall’inizio su due fronti contrapposti. Bruxelles ha sempre raccomandato la totale liberalizzazione e ha già sanzionato i paesi europei che hanno posto limiti più restrittivi rispetto a quelli previsti dalle Direttive comunitarie sui contratti pubblici.L’Italia ha preteso di limitare il subappalto per la particolare situazione di rischio di infiltrazione criminale. In base al Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) il subappalto ha un tetto massimo del 30% calcolato sull’intero importo del contratto. Negli appalti di importo superiore alle soglie comunitarie o a rischio di infiltrazione criminale, in sede di presentazione dell’offerta è obbligatoria l’indicazione di una terna di subappaltatori.
Gli operatori del settore sono tuttora spaccati sull’argomento. Ad esempio Finco, Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere specialistiche per le costruzioni, ha sempre ritenuto giustificati i limiti al subappalto, mentre l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) sarebbe favorevole alla totale liberalizzazione.